Sentenza 17 aprile 2012
Massime • 1
Non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi l'atto di appello che, con specifica critica rivolta ai contenuti delle prove asseritamente non valutate in modo esaustivo, contesti l'affermazione di responsabilità dell'imputato. (Fattispecie in cui l'ipotesi prospettata dalla difesa nella impugnazione attribuiva al fatto un diverso sviluppo storico con risvolti decisivi sulla qualificazione giuridica dello stesso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2012, n. 28710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28710 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 17/04/2012
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 653
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 31995/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM EL N. IL 17/07/1985;
avverso l'ordinanza n. 3867/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 10/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG. per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AN MI propone ricorso contro l'ordinanza 10 giugno 2001 della Corte d'appello di L'Aquila che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione di primo grado dei Tribunale di Lanciano che lo dichiarava responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.
Ad avviso della Corte d'appello, l'impugnazione è inammissibile poiché volta a dedurre semplicemente la "insufficienza dimostrativa" delle prove poste a fondamento della pronuncia di condanna, ribadendo argomentazioni difensive già sviluppate in primo grado. Per tali ragioni, i motivi sono generici e l'appello proposto è inammissibile.
2.Il ricorrente riproduce il contenuto dell'atto d'appello per dimostrare la specificità delle ragioni poste a fondamento dei motivi proposti.
Il ricorrente pone in rilevo che t'appello è un impugnazione "a critica libera", nel senso che devolve parzialmente al giudice d'appello la cognizione sulla decisione di merito pur limitatamente ai punti ai quali si riferiscono i motivi proposti.
L'appello è volto a richiedere una verifica della decisione sul merito della vicenda e sulle questioni in diritto poste a fondamento della pronuncia impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'appello proposto dalla difesa è stato articolato con riferimento a specifiche ragioni volte a contestare la ricostruzione dei fatti e, in particolare, a descrivere la condotta tenuta dall'imputato in termini diametralmente opposti rispetto a quelli elaborati dal giudice di primo grado, in base a una lettura non completa delle prove acquisite e un'interpretazione non corretta delle stesse. Con l'appello, si deduce che la circostanza decisiva riferita dal Vigile - secondo cui l'imputato, ripartendo con la propria automobile, ebbe a "investire" lo stesso vigile mentre annotava il numero di targa dell'auto - sarebbe smentita da quanto dichiarato da altro vigile. Quest'ultimo ebbe a riferire che il vigile LL si trova davanti all'auto di MI quando avvenne l'investimento e non era affatto intenta ad annotare il numero di targa dell'auto;
dati che erano già stati annotati in precedenza.
La ricostruzione errata della vicenda ha prodotto un'altrettanto non corretta qualificazione giudica del fatto, poiché la resistenza richiede che la condotta sia realizzata mentre il pubblico ufficiale compie l'atto del proprio ufficio e non a causa di esso. Tali questioni sono tutt'altro che generiche poiché incidono sulla res iudicanda, sotto profili di merito e giuridici che il giudice d'appello, in base a quanto rappresentato dalla difesa dell'imputato, avrebbe dovuto verificare e risolvere all'esito dell'esame degli atti probatori acquisiti.
È, infatti, inammissibile, per genericità dei motivi, l'atto di appello che si limiti alla reiterata prospettazione di possibili ed astratte spiegazioni della condotta contestata all'imputato, soprattutto quando le stesse siano state esaurientemente esaminate ed in concreto escluse dal giudice di primo grado (Sez. 4, 23 giugno 2011, dep. 11 luglio 2011, n. 27068). Mentre, l'atto d'appello non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi, ex art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c),
allorché, con specifica critica rivolta ai contenuti delle prove non valutate esaustivamente, contesti l'affermazione della responsabilità dell'imputato.
In tal caso, l'impugnazione non è diretta a riproporre un'alternativa ricostruzione del fatto, bensì ha rivalutare prove che, nella ipotesi prospettata dalla difesa, potrebbero attribuire al fatto una diverso sviluppo storico con risvolti decisivi sulla qualificazione giuridica.
L'ordinanza impugnata va annullata e va disposto il rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012