Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
In tema di delitto di estorsione, il compimento dell'attività lecita, a cui l'autore del fatto ha collegato la coazione della vittima per il conseguimento dell'ingiusto profitto, non dà luogo ad una desistenza anche quando segua o addirittura determini l'impossibilità di ottenere l'ingiusto profitto essendo ricompresa nella condotta criminosa, di cui costituisce la possibile finalizzazione. (La Corte ha altresì precisato che la desistenza implica l'abbandono della condotta criminosa che può essere riscontrato soltanto dalla cessazione o dalla revoca delle attività volte a finalizzare in modo illecito un comportamento in sè legittimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2007, n. 15527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15527 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 20/03/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 333
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 94047/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB CO, N. IL 18/01/1966;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori della parte civile, avv. D'Ascola Vincenzo del Foro di Reggio Calabria, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, e il difensore dell'imputato, avv. Pecorella Gaetano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
MB CO è stato condannato dal Tribunale di Genova (sentenza 14 giugno 2000) per tentata estorsione in danno di RT DE e NA FA. Il MB era stato incaricato dalla FIVA (Federation Internationale des Veicules Ancien) di redigere una relazione d'indagine sulla dubbia autenticità di alcune vetture d'epoca presentate alla Mille Miglia storica del 1993, tra le quali figurava una Ferrari 375 Plus che RT DE sosteneva essere quella utilizzata da NO NA nel corso della Mille miglia del 1954. Il MB, approfittando dell'incarico conferitogli dalla Federazione, aveva minacciato direttamente FA, e indirettamente DE, di confezionare una relazione particolarmente dura sulla falsità della vettura, pregiudicando così la reputazione del DE, già celebre pilota automobilistico degli anni '50. Al contempo, aveva manifestato la disponibilita' ad addolcire il proprio atteggiamento, redigendo una relazione che attestasse la buona fede del DE, dietro il pagamento di 500 ml. di lire e/o la donazione di una Ferrari 250 Monza d'epoca.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dall'imputato con la proposizione di due distinti motivi: anzitutto contestava che la sua condotta materiale, effettivamente rispondente alla tipologia dell'estorsione, fosse connotata dallo scopo di conseguire un ingiusto profitto. Egli si era risolto a quel comportamento poiché intendeva così smascherare il DE, essendo certo della non autenticità della sua auto, e contava che l'eventuale adesione alle sue richieste illecite avrebbe dimostrato in modo esemplare la mala fede del DE.
Sotto un secondo profilo, lamentava che il Tribunale non avesse considerato il verificarsi di un'ipotesi di desistenza volontaria, dimostrata dal fatto che egli aveva ad un certo punto, prima che il DE e il FA sporgessero denuncia, depositato la relazione che documentava la non autenticità della vettura.
Con sentenza 31 maggio 2005 la Corte d'Appello di Genova respingeva l'impugnazione dell'imputato e confermava la condanna. In ordine all'elemento psicologico, la Corte di merito osservava che il profilo soggettivo del reato doveva apprezzarsi precipuamente attraverso le azioni che ne rendono manifesta la direzione, e che nel caso di specie non esistevano elementi di giudizio e di conoscenza concretamente apprezzabili, che potessero orientare verso l'esclusione del dolo d'ingiusto profitto così platealmente palesato dalla condotta dell'appellante, e deporre invece per una particolare modalità di conduzione dell'indagine affidatagli dalla FIVA. Al contrario, una serie di riflessioni di ordine logico induceva ad escludere che la condotta si proponesse le finalità lecite dichiarate dall'imputato, le quali dovevano ritenersi soltanto giustificazioni posticce. In tal senso la Corte sottolineava la prevedibile pubblicità negativa che lo stesso MB avrebbe dovuto subire se avesse voluto disvelare l'adesione del DE e del FA alle sue proposte;
il fatto che il MB non si fosse mai curato di documentare, divulgare o confidare in qualche modo i suoi contatti con le controparti, in modo da poter poi servire con prove indiscutibili il suo preteso scopo di smascheramento;
la contraddizione tra la sicurezza del MB circa l'inautenticità della vettura e il ricorso a un simile tortuoso escamotage per documentarla.
In ordine alla tesi della desistenza, la Corte, dopo aver analizzato la scansione temporale degli eventi, approdava alla conclusione secondo cui il deposito della relazione finale costituiva non già una desistenza volontaria, ma la messa in atto della minaccia più volte prospettata ai soggetti passivi, che si erano dimostrati molto meno malleabili di quanto l'imputato avesse previsto. Il fallimento dell'estorsione non si doveva dunque alla desistenza dell'agente, ma all'indisponibilità delle vittime, e nessun rilevo poteva rivestire il fatto che la minaccia attuata consisteva in un'azione di per sè lecita, dal momento che proprio le conseguenze di quell'azione erano state utilizzate per ottenere vantaggi indebiti e ad essa non lecitamente ricollegabili.
Ricorre l'imputato a questa Suprema Corte con tre motivi:
1 - Illogicità della motivazione in relazione all'affermata ricorrenza degli elementi costitutivi della tentata estorsione, e in particolare all'attitudine della condotta minacciosa tenuta dall'imputato ad influire sulla libera determinazione del DE. La Corte di merito avrebbe dovuto escludere sia l'univocità della condotta che la sua forza intimidatoria.
2 - Violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria. Il ricorrente sostiene, anche attraverso una lettura della corrispondenza intercorsa col FA, che la decisione di interrompere l'azione estorsiva e depositare la relazione d'indagine fu dovuta esclusivamente alla sua volontà, e non già alla determinazione delle controparti di non pagare, sicché si era realizzato un caso esemplare di desistenza.
3 - Illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, non avendo i giudici di merito fatto riferimento agli elementi di positività della condotta prospettati dalla difesa. Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo si pone in conflitto insanabile con il motivo d'appello che voleva giustificare la condotta del MB privandola della connotazione del profitto ingiusto, e volgendola invece ad un fine lecito come quello di smascherare la non genuinità dell'automobile del DE. È di tutta evidenza che questa difesa, assunta nel corso del primo grado di giudizio e ribadita nell'atto d'appello, postula la rivendicazione esplicita della capacità intimidatoria della condotta. Non si tratta di notazione meramente discorsiva, poiché la sua immediata conseguenza consiste nell'inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto incentrato su questione non dedotta con i motivi d'appello (cfr. Cass., Sez. 1^, sent. n. 2176 dep. il 21 febbraio 1994). È invece infondato il motivo concernente la desistenza, della quale manca l'elemento materiale, consistente nella cessazione della condotta volta alla consumazione del reato. Il ricorrente, nel corpo dell'argomentazione, tende a scollegare la sua richiesta di un compenso non dovuto dalla minaccia alla quale si riferiva, e cioè il deposito di una relazione negativa per il DE;
privando la richiesta del collegamento alla minaccia, ricava la nozione di desistenza dal fatto di non aver insistito oltre un certo limite cronologico, ed aver depositato la relazione minacciata. Senonché quest'ultimo atto rientrava a pieno titolo nella condotta delittuosa, della quale costituiva l'esito meno profittevole per il ricorrente, ma non perciò imprevisto,nè estraneo al programma di commissione del reato.
La nozione normativa di desistenza postula però indefettibilmente la cessazione della condotta, intendendosi con tale termine non già la condotta normativamente tipizzata nella fattispecie incriminatrice, ma qualsiasi attività umana consapevolmente rivolta alla consumazione del delitto (e peraltro nel caso concreto le due nozioni sono coincidenti). Nel delitto di estorsione, la realizzazione del male minacciato per coartare il soggetto passivo, anche quando segua o addirittura determini l'impossibilità di conseguire il profitto ingiusto, rientra sempre nella condotta delittuosa, della quale costituisce la possibile finalizzazione. Nè tale conclusione può variare quando la minaccia consista nel prospettare al soggetto passivo il compimento di un atto astrattamente lecito, perché costituente esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. In questo caso l'inserzione dell'atto all'interno della condotta criminosa è determinata dalla sua finalizzazione ad un profitto ingiusto, che l'esercizio di quel diritto o l'adempimento di quel dovere secondo la loro naturale funzione non permetterebbero di raggiungere. In tale ipotesi, la minaccia non risiede nel mero compimento dell'atto, ma nella sua finalizzazione, che non può essere rivelata ne' smentita dal suo compimento, ma solo dalle attività atipiche e collaterali che la finalizzano al profitto ingiusto.
Non può dunque riconoscersi desistenza, in fattispecie similari, quando l'agente ponga effettivamente in essere l'attività lecita alla quale ha collegato la coartazione della volontà della vittima per ottenere un ingiusto profitto;
l'abbandono della condotta criminosa potrà essere riscontrato soltanto dalla cessazione o dalla revoca delle attività volte a finalizzare in modo illecito un comportamento in sè legittimo. La questione relativa alla cessazione di tali attività, nella quale si deve compendiare il motivo di ricorso in esame, attiene integralmente al fatto, ed è stata risolta negativamente dalla Corte territoriale in fine di pag. 6 e all'inizio di pag. 7 della propria sentenza, laddove il comportamento dell'imputato dopo la richiesta estorsiva, e lo stesso carteggio invocato dalla difesa, vengono decifrati come espedienti idonei a tener desta l'attenzione delle controparti. Si tratta di un'interpretazione plausibile secondo un criterio di normalità logica, fondata su dati effettivamente acquisiti al processo e coerente con le conclusioni assunte dal provvedimento impugnato, sicché l'apprezzamento di merito che ne scaturisce è immune da qualsiasi censura di legittimità.
Il terzo motivo censura la quantificazione della pena per non aver valorizzato elementi favorevoli non esplicitamente menzionati nei ricorso che appare pertanto, in questa parte, inammissibile. In ogni caso, il ricorrente trascura però che la determinazione della pena attiene al nucleo più intimo della discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo (da ultimo, Cass., Sez. 3^, 6 marzo 2003, Cannizzaro). Il riferimento dei giudici di merito alla gravita del fatto manifestata dall'entità dell'ingiusto profitto propostosi dal MB e dalla fase avanzata cui è giunto il tentativo esauriscono quindi compiutamente l'obbligo di motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna il MB alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte civile costituita, spese che liquida in complessivi Euro 3.150,00, di cui 2.550,00 per onorari. Oltre IVA e C.P.A.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2007