Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11811 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
0062150 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IRPEF ed ILOR. Rinvio alla CTR per decidere in merito alla domanda dell'ufficio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO concernente la misura delle sanzioni. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE .G.N. 20520/98118 1 1/02 imposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tt. Bruno "Dott. Mario Consigliere Cron..29420 Dott. Eugenio Amari Consigliere Cons. Rel. Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Consigliere Ud. 29/04/02 Dott. Niro Fico ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA D: CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 62150 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del MINIStro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, 1'Avvocatura Generale dello Stato che lopresso rappresenta e difende ex lege ricorrente
contro
CA IO intimato - Commissione TributariaavversO la sentenza della Regionale di Bari, n. 42/03/97, depositata il 3.10.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3 r 8 6 € udienza del 29/04/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito IO Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento relativo all'anno 1985, l'ufficio II.DD. di Barletta accertava, nei confronti di CA IO, un reddito d'impresa pari a Lire 89.786.000 ai fini IRPEF ed ILOR, determinato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, avendo il : contribuente omesso la dichiarazione dei redditi per lo : stesso anno. Sul ricorso proposto dal contribuente, la commissione tributaria provinciale di Trani, con sentenza n.701 del 1993, applicava la riduzione forfetaria dell'81% sul reddito d'impresa calcolato come sopra, e riduceva al minimo le pene pecuniarie irrogate. Proponevano appello sia l'ufficio sia il contribuente contestando, per opposte ragioni, la sentenza di primo grado: l'ufficio, con riferimento alla misura della riduzione accolta (per l'imponibile e per le pene pecuniarie); il contribuente, alla mancata deduzione di spese asseritamente sostenute per il personale. La commissione tributaria regionale di Bari, con r 2 sentenza depositata il 3.10.1997, accoglieva l'appello del contribuente, limitatamente alla deduzione degli indicati costi per il personale, e quello dell'ufficio, per il richiesto abbattimento dell'imponibile nel limite massimo del 36%; nulla disponeva riguardo alla misura della pena pecuniaria;
compensava le spese di giudizio fra le parti. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, il ministero delle finanze. Non resiste CA IO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, il ricorrente ministero delle finanze censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.5, c.p.c., per omessa o insufficiente motivazione in merito alla misura delle sanzioni pecuniarie. Deduce il ricorrente che i giudici di primo grado, avendo ridotto dell' 81% l'imponibile accertato dall'ufficio, avevano conseguentemente ridotto anche la misura delle corrispondenti sanzioni pecuniarie. Al contrario, la commissione regionale, dopo aver ripristinato l'imponibile nella misura indicata dall'ufficio (con la riduzione nel limite del 36%), non aveva congruamente aumentato l'ammontare di dette sanzioni, malgrado tale richiesta fosse esplicitamente r 3 contenuta, come capo autonomo, nell'atto d'appello dell'ufficio. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, non contiene alcuna motivazione né statuizione in merito alle sanzioni pecuniarie, nonostante che l'appello dell'ufficio consultabile in questa sede, ai sensi dell'articolo 372 -c.p.c. contenesse espressamente, fra i motivi, quello relative al ripristino delle pene pecuniarie irrogate, "in quanto non solo non si è in presenza di parvità d'imposta, ma nella giustificazione l'Ufficio ha tenuto conto della gravità del danno, del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore", che aveva completamente omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed i documenti richiesti. Per queste ragioni, ritenuta valida e fondata la censura nei termini suesposti, la sentenza deve essere cassata;
con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Puglia, che giudicherà in merito alla domanda di ridefinizione delle sanzioni e provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Puglia, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile tributaria, il 29 aprile 2002. Il consigliere est. лио исчиАсчис Il presidente Quippe ge IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 AGO. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TA