Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
Anche l'imputato, ammesso al gratuito patrocinio, è legittimato a presentare opposizione, ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi al difensore.
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- 1. Gratuito patrocinio, l'imputato non può opporsi al decreto di liquidazioneAccesso limitatoVito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2015
- 2. Gratuito patrocinio, l'imputato non può opporsi al decreto di liquidazione del compenso all'avvocatoAccesso limitatoVito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 22 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2005, n. 46287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46287 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 27/10/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1774
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 38125/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT UR N. IL 11/08/1971;
avverso ORDINANZA del 28/06/2004 TRIBUNALE di RAVENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. S. Consolo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
In data 07/05/2004 il giudice del Tribunale di Ravenna respingeva l'istanza di liquidazione dei compensi presentata dall'Avv. D. Zanforlin, nominato difensore di TI AU, imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 208/2003 RGNR. Il giudice riteneva che l'Avv. Zanforlin avesse svolto la sua attività difensiva in momenti precedenti alla presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio e che, quanto alla partecipazione all'unica udienza del 17/03/2004, il detto legale aveva nominato come sostituto l'Avv. Filippone non iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio istituito presso il Consiglio dell'Ordine del Distretto.
Avverso tale decisione proponeva opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, il TI in persona.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, in data 28/06/2004 dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal TI in quanto unico soggetto legittimato e dotato di interesse a proporre opposizione avverso il provvedimento era il difensore, e non certo l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Proponeva ricorso per Cassazione il TI deducendo errata e/o falsa applicazione della legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, legittimato all'opposizione avverso il rigetto del decreto di liquidazione dei compensi al difensore del TI è anche quest'ultimo, nella sua qualità di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Non può invero negarsi un interesse dell'ammesso al beneficio ad impugnare una liquidazione dei compensi negata, poiché in tal caso costui sarebbe tenuto a corrispondere di persona al difensore gli onorari e le spese, ovvero a contestare anche una liquidazione ritenuta non congrua perché eccessiva rispetto alla richiesta avanzata, non potendosi escludere l'eventualità che intervenga per un qualche motivo una revoca della patrocinio a spese dello Stato.
Peraltro, lo stesso D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 170, che disciplina l'opposizione avverso il decreto di pagamento a favore del difensore ovvero contro il diniego di questo menziona tra i legittimati all'opposizione il beneficiario e le parti processuali, compreso il Pubblico Ministero, tra cui rientra l'imputato ammesso al patrocinio.
Nè può sostenersi, come evidenziato dal Procuratore Generale, che il rinvio da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, al successivo art. 170, deve intendersi limitato, quanto al comma primo, alle sole disposizioni sul rito contenute in quest'ultima norma vale a dire al termine per proporre opposizione, alla sua decorrenza, alla competenza e alla composizione dell'organo chiamato a decidere, e non anche ai soggetti legittimati all'opposizione, quali specificati nel medesimo comma primo del articolo 170 citato. Ed invero, l'art. 84 detto, stabilendo che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 citato, fa riferimento all'intera disciplina di quest'ultima disposizione alla quale rinvia.
Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Ravenna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Ravenna.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005