Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16952
CASS
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e omessa ammissione di testimoni

    Le censure sono inammissibili nel giudizio di legittimità per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo stato allegato il verbale contenente la testimonianza del teste ammesso.

  • Inammissibile
    Richiesta di audizione di testimoni

    Le censure sono inammissibili nel giudizio di legittimità per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo stato allegato il verbale contenente la testimonianza del teste ammesso.

  • Inammissibile
    Applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è stata formulata al giudice di merito e non è consentita per la prima volta in Cassazione.

  • Inammissibile
    Richiesta di attenuanti generiche e minimi di pena

    Trattasi di richiesta delle circostanze attenuanti generiche e di minimo di pena non ammissibile nel giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16952
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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