Sentenza 2 aprile 1998
Massime • 1
Il dolo del reato di abuso di ufficio è integrato da un comportamento intenzionale del pubblico ufficiale che procuri a sè o ad altri un ingiusto vantaggio, senza che sia necessario il perseguimento in via esclusiva del fine privato, requisito non richiesto dalla precedente formulazione dell'art. 323 cod. pen. ne' dal testo della norma risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n. 234.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/1998, n. 7487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7487 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 2.4.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Deriu " N. 488
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Adalberto Albamonte " N. 43297/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SA AR, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 16 maggio 1997 Sentita la relazione fatta dal Consiglio dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. M. Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Udito il difensore Avv. Ricci, in sostituzione dell'Avv. Guerrera, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 16 maggio 1997 e depositata il 26 giugno 1997 la Corte di appello di Catanzaro, su impugnazione del P.M. e in riforma della sentenza del tribunale di Paola del 12 marzo 1996, dichiarava NZ RO e EL SA colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 323 c.p. per avere, in concorso fra loro e nell'esercizio delle rispettive funzioni di sindaco e di assessore delegato del comune di Bonifati, autorizzato GI e NO NT a costruire un capannone ad uso industriale in contrasto palese con le norme del Piano Regolatore Generale, le quali consentivano in zona agricola le sole costruzioni al servizio dell'agricoltura, al fine di consentire agli stessi un evidente vantaggio patrimoniale.
Rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non potersi parlare nella specie di condotta favoritrice o affaristica degli imputati in difetto di prova che essi si fossero determinati in maniera diversa in casi consimili ovvero del fatto che tra gli stessi ed i soggetti, a cui favore il provvedimento era stato rilasciato, vi fossero cointeressenze di varia natura, la sentenza dei giudici di appello rilevava che:
a) il terreno interessato dal predetto intervento edilizio ricadeva nella zona agricola del piano regolatore del comune di Bonifati e sulla medesima - peraltro sottoposta ad altri vincoli di leggi statali e regionali - erano ammesse soltanto costruzioni al servizio dell'agricoltura;
b) il manufatto realizzato aveva tutte le caratteristiche dell'opera definitiva e non precaria e per esso sarebbe stata necessaria la concessione edilizia;
c) il provvedimento di autorizzazione provvisoria, rilasciato in data 2 ottobre 1990, doveva ritenersi all'evidenza illegittimo e la illegittimità era ancora più evidente per il fatto che esso non era stato preceduto dai necessari nulla - osta paesaggistico, ambientale, idrogeologico e del demanio fluviale.
Quanto all'elemento soggettivo del delitto ex art. 323 c.p., la corte territoriale osservava che univoci e concordanti dati indiziari disvelavano la reale finalità illecita perseguita dagli imputati, la cui mala fede era provata dalle dichiarazioni rese dal dirigente dell'ufficio tecnico comunicale, che aveva segnalato al sindaco il vincolo di inedificabilità per opere del tipo di quella autorizzata;
dall'acclarata assenza dei necessari nulla - osta;
dalla omessa indicazione non solo del termine di efficacia dell'atto, ma anche dei criteri in forza dei quali il comune avrebbe dovuto richiedere la rimozione della struttura, una volta che essa avesse adempiuto allo scopo.
Aggiungeva, altresì, la corte di merito che gli imputati non potevano neppure invocare l'errore sulla legge extrapenale, in rapporto al parere legale rilasciato circa la possibilità di autorizzazione provvisoria per esigenze temporanee ed urgenti, dato che il parere medesimo, per la sua estrema genericità, non poteva essere addotto a giustificazione della violazione delle norme del piano, ben note ai pubblici ufficiali per lunga ed indiscussa esperienza.
Quanto, infine, alla ingiustizia del vantaggio, esso nella valutazione del giudice di secondo grado, riferito alla sua essenza di patrimonialità, era da ravvisare nella destinazione stabile e permanente del manufatto all'esercizio di attività economica produttiva di lucro, tanto che i beneficiari del provvedimento, dopo la costruzione dell'opera, si erano determinati a richiederne la sanatoria a norma della legge n. 724 del 1994. Avverso la sentenza, nell'interesse di EL SA, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore avvocato N. Guerrera, il quale denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, giacché il giudice di merito non aveva considerato che gli imputati erano stati indotti in errore, circa la legittimità dell'atto autorizzativo della costruzione, dal parere legale richiesto;
non aveva dimostrato che la condotta dell'agente era stata finalizzata in maniera diretta ed esclusiva al perseguimento di un vantaggio privato, non potendosi il dolo specifico, richiesto dalla fattispecie criminosa dell'art. 323 c.p., ipotizzare nel caso in cui il comportamento di abuso sia volto essenzialmente a realizzare un interesse pubblico;
non aveva valutato che la mancanza di frequentazione o di altri rapporti personali o partitici tra imputati e soggetti avvantaggiati doveva escludere l'illecito di natura penale. Doveva, infine, tenersi conto del fatto che, nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p., ad integrare l'elemento intenzionale del reato occorre la prova che l'evento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto rappresenta il fine precipuo avuto di mira dal soggetto, il che, nella specie, non era stato dimostrato.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per il rigetto del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione del giudice di legittimità, che ritiene la impugnazione infondata, quanto al dedotto vizio di violazione della legge penale, ed inammissibile, quanto alla censura di difetto di motivazione in ordine al mancato rilievo della buona fede degli imputati.
Sotto tale secondo motivo, infatti, il ricorso tende ad ottenere in questa sede una non consentita valutazione delle fonti di prove in senso difforme dall'accertamento compiuto dal giudice di merito, il quale - con argomentazioni logiche, convincenti e non contraddittorie - ha dato atto che la ricorrente non poteva invocare la sua buona fede quale conseguenza della acquiescenza al parere legale circa la legittimità dell'atto di concessione, giacché la consapevolezza della reale finalità del provvedimento, nel suo profilo di acclarata contrarietà alle norme del piano regolatore generale del comune di Bonifati, era resa evidente dalla inequivoca segnalazione dell'ufficio tecnico comunale, dalla assenza dei prescritti nulla - osta e dalla mancanza di ogni altra indispensabile considerazione, nel provvedimento, dei criteri significativi della sua riferibilità ad un manufatto di natura precaria, autorizzato per esigenze agricole.
Quanto al primo motivo di impugnazione - con il quale la ricorrente assume doversi escludere nei suoi confronti il dolo del delitto ex art. 323 c.p., in particolare a seguito della nuova formulazione della norma incriminatrice conseguente alla legge n. 234 del 1997 - rileva questa Suprema Corte che, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la situazione non è mutata con la modifica apportata dal legislatore del 1997, giacché ad integrare il dolo specifico dell'agente, consistente in un comportamento intenzionale che procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, non è necessario il perseguimento in via esclusiva del fine privato, poiché la unicità del fine privatistico non è richiesta anche dalla disposizione di legge e contrasta con il primario dovere costituzionale di tutela del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, il cui generale interesse non può essere assunto in via aggiuntiva ad altro ingiusto vantaggio, che si intenda realizzare per il privato.
Nè, infine, occorre - contrariamente a quanto sembra assumere la ricorrente, laddove evidenzia che con il vantaggio patrimoniale del privato non è stato dimostrato anche che con i soggetti favoriti dall'illegittimo provvedimento amministrativo essa istante non aveva rapporti di cointeressenza, di amicizia ovvero di frequentazione - che alla realizzazione del vantaggio patrimoniale, conseguente all'abuso, unitamente al privato partecipi anche il pubblico funzionario o l'incaricato di pubblico servizio.
Di diritto al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998