Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il restauro conservativo deve avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali. Ne consegue che, non si realizza l'intervento edilizio menzionato, nel caso in cui il tetto a falde venga sostituito da un solaio parallelo al terreno ed innalzato lateralmente al livello massimo d'impostazione del precedente tetto, in quanto si consegue un aumento di volumetria con l'introduzione di elementi diversi sotto i tre profili menzionati (tipologici, formali e strutturali) rispetto alle caratteristiche originali e consentendosi anche una diversa utilizzazione del sottotetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/1999, n. 12801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12801 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Rizzo Aldo Presidente del 5/10/1999
2. " Schettino Olindo Consigliere SENTENZA
3. " De Maio Guido Consigliere N.3208
4. " Morgigni Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
5. " Franco Amedeo Consigliere N.07815/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LOSINNO BARTOLO, n. 12.4.50 Lipari
avverso la sentenza della corte d'appello di Messina, che il 6 ottobre 1998 ha confermato quella del pretore di Barcellona P.G., il quale il 13.1.98 l'aveva ritenuto colpevole di costruzione senza concessione ed in violazione della legge antisismica, in Lipari 8- 9/12/1996 ed ha rideterminato la pena in dieci giorni d'arresto e lire dieci milioni d'ammenda;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dr. L. Ciampoli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla pena ed il rigetto nel resto;
Udito il difensore avv. Maggiore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Il ricorrente deduce: 1) la nullità della sentenza di primo grado, in quanto, essendo risultato diverso il fatto contestato (sopraelevazione composta da due vani) rispetto a quello accertato (sostituzione di un solaio), il pretore avrebbe dovuto trasmettere gli atti al p.m.; l'erroneità della decisione d'appello, che ha escluso la nullità sul rilievo che "il più comprende il meno", laddove v'è stata violazione dei diritti della difesa, che non ha potuto impostare la strategia difensiva;
2) inosservanza della legge penale, per avere ritenuto che l'innalzamento del solaio abbia dato luogo ad un significativo aumento di volumetria;
violazione della norma sul restauro conservativo, per il quale non necessita concessione mancando la prova dell'aumento di volumetria;
3) l'asserita rilevanza dell'aumento di volumetria sarebbe priva di motivazione.
La questione sollevata dal procuratore generale in udienza circa l'erroneità della diminuzione della pena applicata d'ufficio dalla corte territoriale non è ammissibile, poiché manca l'impugnazione del pubblico ministero competente. Nè è rilevabile d'ufficio, poiché non si tratta di un caso di nullità assoluta di cui all'art.179 cod. proc. pen.. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è pretestuoso, poiché l'imputato ha svolto in modo pieno la sua difesa ed è corretta l'affermazione secondo cui l'ampiezza del capo d'imputazione comprende il fatto ritenuto. Il secondo motivo è erroneo, poiché il restauro conservativo deve avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali. Nell'ipotesi in cui il tetto a falde sia sostituito da uno costituito da un solaio parallelo al terreno ed innalzato lateralmente al livello massimo d'impostazione del precedente tetto, non si realizza l'intervento menzionato, in quanto si consegue un aumento di volumetria con l'introduzione di elementi diversi sotto tutti e tre i profili innanzi evidenziati rispetto a quelli originari e si consente anche una diversa utilizzazione del sottotetto. La motivazione sulla consistenza dell'aumento della volumetria esiste ed è desumibile dal complesso delle argomentazioni addotte dai giudici territoriali, i quali hanno indicato con precisione le testimonianze dei vigili urbani, che hanno svolto gli accertamenti. Essa attiene al fatto ed è incensurabile in sede di legittimità. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999