Sentenza 28 marzo 2007
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale il quale disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero nel caso risultino omesse le attività di notificazione del decreto di citazione a giudizio previste dall'art. 553 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2007, n. 21167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21167 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/03/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 701
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 010452/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di GELA;
nei confronti di:
1) CH CC, N. IL 15/10/1954;
2) ES RI ZI;
avverso ORDINANZA del 06/05/2005 TRIBUNALE di GELA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSINI GIANGIULIO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Gela con ordinanza dibattimentale 26.5.2005, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio di VE CO imputato del reato di cui all'art. 570 c.p., disponeva la trasmissione degli atti al P.M..
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela denunciando la nullità del provvedimento in quanto comporta un'indebita regressione del procedimento, dovendo invece il giudice provvedere direttamente alla citazione.
La regola generale in tema di citazione a giudizio fissata dall'art.484 c.p.p., comma 2 bis, (attraverso il rinvio all'art. 420 quater c.p., e da questo all'art. 420 c.p.p., comma 2), è che il giudice,
tanto collegiale quanto monocratico, dopo aver provveduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, deve ordinare la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità e l'ordine è rivolto alla propria Cancelleria e non al giudice per le indagini preliminari o al Pubblico Ministero.
Diverso è Invece il caso limite in cui l'ufficio del pubblico ministero omette l'attività di notificazione. In questo caso infatti la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento avviene in violazione dell'art. 533 c.p.p. e si giustifica la restituzione degli atti stessi al pubblico ministero perché curi lo svolgimento dell'attività indebitamente omessa (Cass. sez. un. 29.5.2002, Manca).
Tale ultima situazione si è verificata nel caso in esame, onde correttamente il giudice ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la notifica della citazione diretta a giudizio dell'imputato.
Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2007