Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2007, n. 26021
CASS
Sentenza 20 febbraio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha irritualmente rigettato, non "de plano", ma all'esito della procedura di cui all'art. 666, comma terzo, cod.proc.pen., un'istanza di dissequestro di cose confiscate, non è ricorribile in Cassazione, ma opponibile innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze. Peraltro, l'eventuale ricorso in Cassazione erroneamente proposto dalla parte non è inammissibile, ma va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, in virtù del principio generale di conservazione degli atti giuridici, e del conseguente "favor impugnationis".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2007, n. 26021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26021
    Data del deposito : 20 febbraio 2007

    Testo completo