Sentenza 20 febbraio 2007
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha irritualmente rigettato, non "de plano", ma all'esito della procedura di cui all'art. 666, comma terzo, cod.proc.pen., un'istanza di dissequestro di cose confiscate, non è ricorribile in Cassazione, ma opponibile innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze. Peraltro, l'eventuale ricorso in Cassazione erroneamente proposto dalla parte non è inammissibile, ma va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, in virtù del principio generale di conservazione degli atti giuridici, e del conseguente "favor impugnationis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2007, n. 26021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26021 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/02/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio G. - rel. Consigliere - N. 775
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 022940/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS NA N. IL 20/07/1945;
2) CA UC N. IL 11/05/1968;
3) CA RI N. IL 25/10/1973;
avverso DECRETO del 14/10/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito il quale ha chiesto la trasmissione degli atti per competenza alla Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione.
osserva:
PREMESSO IN FATTO
che la Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza del 14 ottobre 2005, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da SI TE, EN IA e EN IN, avverso il provvedimento adottato dalla predetta Corte il 13 giugno 2003 che disponeva, nei confronti delle istanti e di EN IN, la misura di prevenzione della confisca di un fabbricato sito in Lamezia Terme;
che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di SI TE, EN IA e EN IN, per violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, evidenziando a sostegno del ricorso che la Corte di Appello aveva totalmente omesso di motivare in merito alle deduzioni difensive svolte nella memoria depositata il 3 ottobre 2005, nella quale si evidenziava tra l'altro:
a) che la novella legislativa del 9 marzo 2006 aveva fissato il principio dell'inappellabilità della sentenza assolutoria di primo grado e che nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 19 marzo 2001, aveva rigettato l'istanza di sequestro e confisca;
b) che il proposto EN IN, era stato prosciolto da tutti i delitti a lui inizialmente contestati;
c) che gli istanti, tra cui figurava, contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla corte territoriale, anche EN IN disponevano di redditi per quasi un miliardo di vecchie L..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la fattispecie in esame appare peculiare poiché il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di restituzione di bene oggetto di confisca disposta ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, conv. dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 proposta da terzi rimasti estranei al giudizio e ritenuti intestatari fittizi, invece di decidere "senza formalità", come previsto dall'art. 667 c.p.p., comma 4, (in tal senso, ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n.
38694 del 10/11/2006 Cc. (dep. 22/11/2006) ric. Di Giovanni e altri. Rv. 235983), ha fissato l'udienza di comparizione delle parti ed ha deciso all'esito di tale udienza;
che in riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento esiste un contrasto giurisprudenziale, poiché mentre alcune decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché "de plano" come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato "de plano" (v. Cass. sez. 1, 23.12.1996 n. 6387, Rv. 206349; Cass. sez. 1, 7.4.1995 n. 1146, Rv. 201023), la giurisprudenza più recente ritiene invece che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v. Cass. sez. 3, 19.2.2003 n. 8124, Rv. 223464; Cass. sez. 3, 7.7.1995 a 1182, Rv. 202599);
che questo collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento poiché il ricorrente è stato comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità;
che affermato tale principio, occorre verificare se il ricorso per Cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere convertito in opposizione, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5;
che anche in riferimento a tale questione esiste un contrasto giurisprudenziale, poiché mentre alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (v., per tutte, Cass. sez. Un. 25.1.2002 n. 3026, Rv. 220577; e, da ultimo, Cass. sez. 2, 11.10.2004 n. 39625, Rv. 230368), l'indirizzo di gran lunga prevalente è tuttavia nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (v. Cass. Sez. n. 14724/2004, Rv 228605;
Cass. Sez. 3 n. 8124/2003, rv 223464; Cass. Sez. 3 n. 1182/1995, rv 202599; Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, rv 225717; Cass. Sez. 4 n. 2417/1997, rv 210093);
che tale seconda soluzione pare preferibile, non potendo farsi discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa;
che il ricorso, a norma dell'art. 568 c.p., comma 5, deve essere pertanto qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2007