Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2010, n. 16393
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Sentenza 17 febbraio 2010

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Il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004, allorquando sia realizzato mediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie, di edificazione di manufatto), è permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per altro motivo.

In tema di reati edilizi, mentre la ristrutturazione edilizia che non comporti la previa demolizione dell'edificio preesistente facoltizza alla realizzazione di limitati incrementi di superficie e volume (art. 10, comma primo lett. c), d. P.R. n. 380 del 2001), la ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente impone il mantenimento delle medesime volumetria e sagoma (art. 3, comma primo lett. d), d. P.R. n. 380 del 2001), diversamente dandosi luogo a "nuova costruzione" assentibile unicamente con permesso a costruire e non anche con denuncia di inizio attività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2010, n. 16393
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16393
    Data del deposito : 17 febbraio 2010

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