Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
0 1 1 38 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.4620/1999 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 2831 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 2/10/01 Dott. Fernando LUPI Presidente rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Prof. Ing. Giovanni Billia rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Vincenza Gorga, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n.17 in Roma;
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- ricorrente -
contro 1 ' NI IO lett. dom.in Roma Vie Coledi Rienzo z's presso l'ew. Selvetore Cabiblo che lo repp- Te e difende per belge in colce eles copie Notificate del vinds costituito con procura - avverso la sentenza del Tribunale di Verbania del 25.2.1998, Reg. Gen. n.741/97; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.10.2001 dal Relatore dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Spadafora per delega avv. Picciotto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli ,che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12.2.1998 il Tribunale di Verbania, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di IN GI, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto dello IN alla percezione della speciale indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori frontalieri. Osservava in motivazione, sull'eccezione che il lavoratore avesse già percepito all'estero l'indennità, che non sussisteva prova alcuna che lo IN avesse percepito l'indennità svizzera per i periodi successivi all'occupazione, in quanto la somma percetta dichiarata in domanda, si riferiva non all'indennità, ma alla retribuzione delle 129 giornate di lavoro prestate in Svizzera. Andava pertanto confermata la sentenza di primo grado. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'INPS, l'intimato ha depositato procura difensiva. -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n.228 del 1984, 8 bis della legge n. 160 del 1988 e 1 della legge n.402 del 1975, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza del diritto alla speciale indennità, prevista dalle leggi n.228 del 1984 e n.160 del 1988, senza accertare la sussistenza del requisito dei sei mesi di lavoro in Svizzera nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione. Le censure sono fondate. I lavoratori frontalieri, come chiarisce l'art. 11 della legge n.228 del 1984, sono i lavoratori italiani residenti in comuni vicini al confine con la Svizzera che prestano lavoro stagionale in quel paese in base ad un permesso di lavoro per confinanti. Al loro ricorrente stato di disoccupazione hanno fatto fronte le leggi 25.7.75 n.402, 12.6.1984 n.228, 20.5.1988 n. 160. Le ultime due leggi prevedono un più favorevole trattamento di disoccupazione ove ricorrano alcuni requisiti e tra essi l'avere svolto:” un'attività soggetta a contribuzione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione per almeno sei mesi nei dodici precedenti l'inizio della disoccupazione," ovvero che: "il mancato rinnovo del contratto di lavoro risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici (art.2 legge n.228/1984). Il Tribunale ha violato le predette norme riconoscendo il diritto all'indennità senza previamente accertare la sussistenza degli indicati requisiti. -3- La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma il 2.10.2001 Il Presidente est.Framando Luke. I 0 A D 3 S 1 , 3 енее S . 5 O A T L T . R L , A O N ' A B S L E I 3 L P IL CANCELLIERE E 7 D S - D I 8 A Depositato in Cancelleria I - N T S 1 S G 1 N O O 29 GEN. 2002 E P S E A M I D I G A E G A IL CANCELWER , E O D O L T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D -4-