Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 1
Le prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (art.8 L. 13 dicembre 1989, n.401) hanno natura, sia pure atipica, di misura di prevenzione che può essere applicata dal giudice in sede di patteggiamento - indipendentemente dal fatto che abbiano formato oggetto di accordo tra le parti - purché a tale decisione si accompagni una, sia pur sintetica, motivazione in ordine alla pericolosità in concreto della persona destinataria della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2002, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pasquale TROJANO Presidente
Dott. Bruno OLIVA Consigliere
Dott. Francesco SERPICO "
Dott. Carlo PICCININNI "
Dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IO;
OR NO;
OR SI;
TR EF;
FA MA;
avverso la sentenza del Tribunale di Verona, in comp.ne monocratica, emessa ex art. 444 c.p.p. il 20/11/2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. SERPICO;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per: Rigetto del ricorso.
OSSERVA
A seguito di relativo arresto, tali CA DA (non ricor.te), EL IO, OR NO, OR SI, TR EF e FA MA venivano condotti all'udienza del 20/11/2000 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Verona per la convalida e per il successivo giudizio per direttissima, per rispondere dei seguenti reati:
a) artt. 110, 337 e 339 c.p., per avere, in concorso tra loro, usato violenza consistita nel lanciare all'indirizzo di appartenenti alla Polizia di Stato numerose pietre, mentre gli stessi compivano atti di servizio (controllo dei tifosi nel dopo partita Verona-MA ed attività di separazione ed accompagnamento dei tifosi delle avverse tifoserie); commettendo il fatto in più di dieci persone riunite;
b) artt. 110, 112 n. 1, 582 e 585 co. 1^ e 2^ c.p., per avere, in concorso tra loro, colpendolo con cinghiate, pugni e calci, cagionato a IE OR lesioni personali (lesioni lacero-contuse al cuoio capelluto) dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in gg. 10 s.c.; commettendo il fatto con strumenti atti ad offendere (cinture con borchie) ed in numero di persone superiori a cinque.
In Verona, il 19/01/2000 e, in seguito alla convalida di tale arresto, si procedeva immediatamente a giudizio direttissimo, in occasione del quale gli imputati anzidetti;
avanzavano, preliminarmente, richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., nella misura di mesi nove di reclusione ciascuno, concesse a tutti le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, unificati i reati in continuazione, con pena sospesa per tutti.
Acquisito il consenso del P.M., il predetto giudice monocratico, con sentenza in pari data, verificata l'insussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la corretta qualificazione giuridica dei fatti e ritenuta congrua la pena indicata dalle parti, applicava a ciascuno degli imputati la pena come concordata concedendo a tutti (ad eccezione del AL non ricorrente) il beneficio della sospensione condizionale di tale pena. Con la stessa sentenza il decidente, "visti gli artt. 7 e 8 L.13/12/1989 n. 401" poneva a carico di tutti gli imputati il divieto per anni due di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, prescrivendo, inoltre, per un periodo di anni uno a carico di tutti gli stessi imputati l'obbligo di presentarsi presso la Questura di MA, Commissariato competente per territorio in ragione della residenza di ciascuno, quando "gioca la squadra della MA (sia ''in casa" che "fuori casa"), all'inizio del primo tempo ed alla fine del secondo tempo.
Avverso tale sentenza gli imputati indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con monocordi motivi di gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) Manifesta illogicità della motivazione, posto che, dal tenore del dispositivo, non era dato comprendere se il decidente, pur riferendosi agli artt. 7 e 8 L. 401/89, avesse inteso richiamare i commi 7 ed 8 dell'art. 6 L. cit., ovvero realmente gli artt. 7 e 8 di tale legge.
Infatti, ad avviso del ricorrente, ove "si volesse fare riferimento al tenore letterale del dispositivo" "visti gli artt. 7 e 8 L.13/12/1989 n. 401", il riferimento all'art. 7 della L. cit. era fuori luogo, in quanto la norma punisce la turbativa di competizioni agonistiche, non commessa nel caso di specie.
Ove, invece, "si dovesse ritenere che il giudice abbia fatto riferimento ai commi 7 ed 8 L. 401/89, parimenti fuori luogo sarebbe il riferimento all'ottavo comma dell'art. 6 L. cit.", prevedendo quest'ultimo rimedi di carattere amministrativo che gli interessati al provvedimento di "DASPO" possono chiedere al Questore per gravi e provate esigenze in costanza dell'obbligo imposto;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma L. 13/12/1989 n. 401 e succ.ve mod.ni, posto che, in ogni caso, qualora si dovesse ritenere che il giudicante avesse inteso far riferimento agli artt. 7 ed 8 della L. cit., le relative prescrizioni, non avendo natura di pene accessorie, sono - ad avviso di un indirizzo di questa Corte, richiamato dal ricorrente - astrattamente compatibili con la procedura di applicazione della pena su richiesta, adottata nel corso del giudizio direttissimo, "ma non possono essere disposte dal giudice di propria iniziativa, allorché siano estranee al contenuto della transazione penale intercorsa tra le parti".
Nella specie, giusto quanto precisato in ricorso, alcun accordo tra le parti relativo a misure interdittive di tal genere risultava essere stato preso, sicché il divieto imposto al giudice operava legittimamente.
Si precisava, inoltre, che, pur a prescindere da tale impostazione, era necessario ed opportuno affrontare il problema di carattere giuridico in ordine alla "natura" della prescrizione di cui all'art.8 L. 401/89 ed alla sua applicabilità in caso di patteggiamento.
Sul punto, si e rilevato che il divieto in parola, se applicato a seguito di un provvedimento ex art. 8 L. cit., ben può essere considerato alla stregua "di una misura di sicurezza non detentiva", ancorché atipica, "avendo in buona sostanza - secondo i ricorrenti - la medesima ratio ispiratrice e le medesime finalità che il Legislatore ha voluto tutelare con il prevedere, per una certa categoria di persone, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche". Per converso, nel caso in cui tale divieto venga applicato dal Questore ex art. 6 co. 1^ L. cit., avrebbe natura di "misura di prevenzione", tant'è che può essere applicato dall'Autorità amministrativa.
La distinzione tra la possibile diversa natura del provvedimento, si coglie, anche in relazione alla durata di esso, che, ove considerato misura di sicurezza disposta dal giudice, non ha durata prestabilita, essendo vincolata alla pericolosità sociale del reo e, in tal senso, può essere perciò considerato misura di sicurezza mentre, se disposto dal Questore, può avere la durata massima di un anno proprio perché misura di prevenzione.
In ogni caso, a prescindere dalla corrente giurisprudenziale che ritiene la misura ne' pena accessoria, ne' misura di sicurezza, si ipotizzerebbe, comunque, un terzo genere, strettissimamente affine all'una ed all'altra che, come tale, non può non essere inclusa nel dettato dell'art. 445 c.p.p., là dove viene stabilito che "la sentenza prevista dall'art. 444 co. 2^ non comporta.. la applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza" e quindi, ad avviso dei ricorrenti, la prescrizione di cui alla gravata sentenza non può che essere considerata illegittima;
3) Violazione e falsa applicazione del co. 7 dell'art. 6 L.13/12/1989 n. 401 e succ.ve mod.ni, posto che, ove si volesse ritenere che il giudice avesse voluto fare riferimento al co. 7^ dell'art. 6, della L. cit., si dovrebbe rilevare come tale disposizione è applicabile "solo nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al precedente co. 6^, vale a dire allorquando un soggetto violi un già disposto divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni sportive".
Sul punto, i ricorrenti precisano che la disposizione va letta nel senso secondo cui, ove un soggetto, già sottoposto a provvedimento di "DASPO", dovesse essere arrestato in fragrante, in occasione di una manifestazione sportiva in costanza del predetto divieto, possono essere applicate, nei suoi confronti, le misure coercitive di cui agli artt. 282 e 283 c.p.p. All'esito del giudizio, in caso di condanna può essere disposto dal giudice "l'ulteriore divieto" di cui al co. 7^ che può arrivare sino a due anni "proprio perché, quale presupposto, ha la violazione di un precedente divieto". Lo stesso comma - precisano i ricorrenti - prevede che il divieto in parola possa essere applicato anche in caso di patteggiamento ed in caso di sospensione condizionale della pena.
Nella specie, però, conclusivamente si deduce in ricorso, non è dato far richiamo a tale ipotesi, giacché nessuno dei ricorrenti risulta abbia violato un divieto già imposto dall'amministrazione, sicché, anche per questa ragione, la prescrizione contenuta nella gravata sentenza doveva essere considerata illegittima. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, come esattamente rilevato dai ricorrenti nel motivo sub I), il non chiaro riferimento normativo alla L. 401/89 a supporto dell'imposto divieto e dei relativi obblighi ad esso conseguenti, cui vi è cenno nel solo dispositivo della sentenza impugnata, impone, innanzitutto, di escludere che il cennato richiamo si riferisca all'art. 7^ della L. cit., del tutto estraneo alla pertinenza della vicenda in esame.
Parimenti non è dato ritenere che il richiamo all'art. 8 della L. cit. intenda riferirsi al co. 8^ dell'art. 6 perché, anche in questo caso, la materia non si attaglia ai fatti in esame. Ne deriva, per intuibile esclusione anche logica che il giudice abbia inteso riferirsi al co. 7^ dell'art. 6 della L. cit. ed all'art. 8 di tale legge per supportare la misura imposta agli imputati con la gravata sentenza.
Ciò posto, come esattamente rilevano i ricorrenti nel motivo sub 3), il richiamo al co. 7^ dell'art. 6 L. cit. è del tutto improprio perché investe una situazione affatto riconducibile a quella dei prevenuti in parola, nei cui confronti non risulta affatto esservi già stata una misura di prevenzione disposta dal competente Questore nei termini ed alle condizioni di cui ai co. 1^ e 2^ dell'art. 6 cit., ne' è corretto il richiamo al co. 7^ che, intanto ha ragion d'essere, in quanto viene collegato, conseguenzialmente, con il co. 6^ in combinato disposto con i co. 1^ e 2^.
È a questo punto che appare chiaro l'errore del giudice di Verona, ove mai abbia inteso operare la misura de qua nonostante il tenore dell'art. 445 co. 1^ c.p.p. in tema di sentenza di patteggiamento. Infatti l'esplicito superamento dell'ostacolo all'applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza (ad eccezione della confisca obbligatoria), che si legge nell'ult. p. del co. 7^ dell'art. 6 L. cit. in relazione al disposto di cui all'art. 445 c.p.p., non può essere utilmente invocato in questa sede, proprio perché lo stato di fatto e di diritto della vicenda in esame non lo consente proprio, per carenza stessa dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'applicabilità di tale norma.
Non ignora questa Corte l'esistenza di profondi contrasti sulla questione concernente l'applicabilità o meno delle prescrizioni in ordine al divieto di accedere a luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche e relative modalità temporal-modali di cui all'art. 8 L. cit., all'esito di un processo, come quello in esame, instaurato nelle forme del giudizio direttissimo, poi svoltosi con il rito dell'applicazione della pena su richiesta di parte. Si è fondatamente denunciato, anche in dottrina, la stessa approssimativa formulazione della norma che certamente non ne agevola l'interpretazione, in quella delicata e controversa ottica c.d. di "logica dell'esemplarità", voluta dal legislatore in subiecta materia.
La soluzione del problema, come esattamente rilevano i ricorrenti:
con il motivo sub 2), dipende dalla qualificazione che si dà alle prescrizioni di cui allo art. 8 L. cit. in termini, o non, di "misure di sicurezza" o di "pene accessorie", ovvero come "atipica misura di prevenzione" operata dal giudice nel patteggiamento, nell'immediatezza dei fatti purché, sia pur sinteticamente, vi sia motivazione in ordine alla pericolosità in concreto della persona destinataria della misura. In proposito questa Corte ha talora negato alla misura la natura di pena accessoria e pertanto compatibile astrattamente con la procedura di applicazione della pena su richiesta adottata nel corso del giudizio direttissimo, purché non estranea al contenuto della transazione penale intercorsa tra le parti (cfr. in termini Cass. pen. Sez. VI, 22/11/1990, Di Giovanni). In altra occasione si è ritenuto che, ferma l'esclusione della natura di pena accessoria, la misura potesse applicarsi in aggiunta all'intervenuto "patteggiamento" sulla pena, in aderenza alle previsioni normative,
"indipendentemente dal "patto" stella pena" (cfr. in termini Cass. pen. Sez. VI, 7/11/90, Palioli). Si è inoltre ed in contrario avviso ritenuto che la misura in parola assumesse la tipicizzazione di pena accessoria e, come tale, non fosse applicabile in sede di patteggiamento per il divieto di cui all'art. 445 co. 1^ c.p.p. (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 20/11/1990, Galatà).
Si è sostenuto inoltre, anche in dottrina, che la prescrizione di cui all'art. 8 L. cit., non potesse neppure configurarsi come misura di sicurezza, il cui presupposto è dato dalla pericolosità del soggetto e, dunque, dalla probabilità di futura recidiva, concetti, questi, inconciliabili con il meccanismo di applicazione dell'art. cit. in relazione alla contestuale sospensione condizionale della pena che impone la presunzione che il soggetto si astenga dal commettere ulteriori reati.
A parte le segnalate contrastanti decisioni, peraltro datate ed a cui hanno fatto seguito orientamenti similari ed affatto uniformi, ritiene questa Corte, con esplicito richiamo al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, che possa attribuirsi alla misura de qua una sia pur "atipica natura di misura di prevenzione", che, in luogo di trovare la sua "sede naturale" nella disposizione del Questore, con relativa convalida del GIP su richiesta del P.M. ex art. 6 co. 3^ L. cit., si "espanda" al giudice procedente, in sede di patteggiamento susseguente a giudizio direttissimo, nell'immediatezza dei fatti purché vi sia un qualche sia pur sintetico accenno in ordine alla pericolosità in concreto della persona destinataria della misura (cfr. Cass. pen. Sez. 3^, 16/01/2002, n. 1671, Carlomagno). L'assoluta mancanza di motivazione della misura in sè ed in rapporto alla posizione dei singoli imputati, rende, quindi, del tutto illegittima la decisione sulle statuizioni ex art. 8 L. 401/89 come da dispositivo della sentenza impugnata. Quest'ultima limitatamente a dette statuizioni e limitatamente alle posizioni di: EL IO, OR NO, OR SI, TR EF e FA MA, va annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Varese per l'ulteriore corso in merito all'eventuale, rituale impulso di legge per il corretto procedimento di applicazione della misura de qua.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni ex art. 8 L. 401/1989 e limitatamente alle posizioni di EL IO, OR NO, OR SI, TR EF e FA MA.
Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Varese per l'ulteriore corso.
Così deciso in MA, il 20 settembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 GENNAIO 2003.
La Corte Suprema di Cassazione sez. sesta penale con ordinanza n. 24600/03 così dispone: che nel dispositivo della sentenza in luogo della parola "Varese" di seguito a quella "Tribunale di" debba intendersi e leggere "Verona".
MA, 12 agosto 2003 .