Sentenza 1 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di reato di omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari, di cui all'art. 673 cod. pen., rientra nella nozione di "riparo", prevista da tale articolo, l'esecuzione di tutte quelle opere atte ad impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito: ne consegue che deve ritenersi sussistente il reato in questione ogniqualvolta il soggetto destinatario delle prescrizioni dettate dall'Autorità non esegua le suddette opere nei termini stabiliti o, in mancanza, in un termine ragionevole. Nè la responsabilità può ritenersi esclusa nel caso che le opere da eseguire siano soggette ad eventuali provvedimenti di autorizzazione da parte dell'Autorità, atteso che è compito del soggetto, destinatario dell'ordine, di adoperarsi sollecitamente per rimuovere gli eventuali ostacoli di natura burocratica che si frappongano alla rapida esecuzione delle opere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1997, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 1/12/1997
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N.1750
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.34938/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI UC n. il 18.10.1960
2) VI TR n. il 27.08.1943
avverso sentenza del 14.01.1997 PRETORE di FIRENZEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario Persiani che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Enrico Fabriani Vieri, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
Con sentenza 14/1/1997 il ET di Firenze dichiarava CI UC e TT TR - nelle rispettive qualità di presidente e legale rappresentante della "Borgaccio Soc. cop. edif srl", committente dei lavori in corso presso il cantiere in Fonte Seconda di Impruneta e di direttore dei lavori - responsabili della contravvenzione prevista dagli artt. 110 e 673 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, li condannava ciascuno alla pena di lire ottocentomila di ammenda con il beneficio della non menzione della condanna.
Nella motivazione il ET riteneva provata la responsabilità dei due imputati sulla base delle dichiarazioni dei testi IA OS, AN GI, ingegnere del Genio Civile, e ZA ED, comandante dei Vigili Urbani di Impruneta, dalle quali era emerso che i due imputati, mediante l'installazione di micropali verticali ed orizzontali sul pendio roccioso, avevano eseguito solo in parte le opere di contenimento prescritte al punto c) dell'ordinanza n. 155 prot. 18413 del 28/12/1992 del Sindaco di Impruneta per impedire pericoli di frana su via Fonte Seconda e che gli stessi avevano omesso di predisporre, almeno fino al 4/11/1994, adeguate opere di sostegno atte ad impedire smottamenti di terreno e di pietre sulla predetta strada di pubblico transito. Inoltre la responsabilità dei due imputati non poteva ritenersi esclusa per il solo fatto che per eseguire opere di contenimento del terreno sarebbe stato necessario uno sbancamento, la cui autorizzazione doveva essere rilasciata dal Comune. Infatti, secondo il ET, i due imputati per beli due anni fino al 1994 non si erano adoperati per ottenere gli eventuali atti autorizzatori necessari alla esecuzione delle opere.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dei due imputati, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Motivi della decisione
Infondato deve ritenersi il primo motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 67 c.p. sul rilievo che - poiché l'ingegnere AN del Genio Civile, allo scopo di evitare le frane, aveva ravvisato la necessità di predisporre opere soggette a concessione quali lo sbancamento del terreno - la nozione di "riparo" prevista dalla norma incriminatrice non poteva comprendere opere di rilevanza tale da essere soggette a concessione, tanto più che il Sindaco del comune avrebbe dovuto autorizzare l'intervento fin dall'inizio. Infatti - poiché nella nozione di "riparo" prevista dall'art.673 c.p. rientra l'esecuzione di tutte quelle opere atte ad impedire pericoli alle persone in tiri luogo di pubblico transito - deve ritenersi sussistente il reato in esame ogni qualvolta il soggetto destinatario delle prescrizioni dettate dall'Autorità non esegua le suddette opere nel termini stabiliti o, in mancanza, in un termine ragionevole. Nè la responsabilità può ritenersi esclusa nel caso che le opere da eseguire siano soggette ad eventuali provvedimenti di autorizzazione da parte dell'Autorità, atteso che è compito del soggetto destinatario dell'ordine di adoperarsi sollecitamente per rimuovere gli eventuali ostacoli di natura burocratica che si frappongano alla rapida esecuzione delle opere. Orbene nel caso di specie, come giustamente rilevato dal giudice di merito, appare evidente che i due imputati per circa dieci anni si sono disinteressati di predisporre i prescritti ripari per impedire pericoli di frane e caduta di pietre sulla strada di pubblico transito, di guisa che la dedotta censura deve considerarsi del tutto infondata, tanto più che non risulta che i due imputati si siano adoperati per rimuovere eventuali ostacoli di natura burocratica. Inammissibile deve ritenersi il secondo motivo con il quale si deduce l'illogicità della motivazione, rilevando da un lato che lo stesso ET aveva dato atto che i ripari erano stati posti in essere tempestivamente, e evidenziando dall'altro che il ritardo del rilascio della concessione andava addebitato all'Amministrazione e non al direttore dei lavori, tanto più che il parere tecnico sulle opere da realizzare era stato dato dal Genio Civile solo in seguito al sopralluogo disposto dalla Amministrazione.
Infatti - poiché dalle dichiarazioni dei testi escussi è risultato che le opere eseguite dai due imputati non erano idonee a prevenire il pericolo di frane e di cadute di pietre - la censura dedotta è improponibile in questa sede, in quanto diretta alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate nella sentenza impugnata, tenuto anche conto del fatto che non risulta che i due imputati abbiano chiesto alla Amministrazione eventuali autorizzazioni per l'esecuzione delle opere. Pertanto, poiché il giudizio espresso dal ET è immune da vizi logico - giuridici, i ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606 - 615 - 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1998