Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2852
CASS
Sentenza 27 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Secondo la disciplina di cui all'art. 47 R.D. n. 1422 del 1924, il datore di lavoro assolve l'obbligo delle assicurazioni sociali quando, dopo aver acquistato le marche assicurative e versato i relativi contributi, abbia anche applicato le marche stesse sulla tessera assicurativa individuale, documento che fornisce la prova dell'adempimento; tale prova, peraltro, in caso di distruzione o smarrimento, può essere data con qualsiasi altro mezzo, essendo a tal fine sufficiente fornire meri elementi di prova, senza che occorra comprovare di avere perduto il documento senza colpa. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuto adempimento sulla base dell'acquisto delle marche assicurative risultante dai previsti modelli e, sotto il profilo dell'imputazione soggettiva, dal fatto che la ditta aveva un unico dipendente, sicché era da escludere - anche in considerazione dell'esito di una visita ispettiva che aveva accertato la regolarità dei versamenti - un uso indebito delle marche acquistate).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2852
    Data del deposito : 27 febbraio 2001

    Testo completo