Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
Secondo la disciplina di cui all'art. 47 R.D. n. 1422 del 1924, il datore di lavoro assolve l'obbligo delle assicurazioni sociali quando, dopo aver acquistato le marche assicurative e versato i relativi contributi, abbia anche applicato le marche stesse sulla tessera assicurativa individuale, documento che fornisce la prova dell'adempimento; tale prova, peraltro, in caso di distruzione o smarrimento, può essere data con qualsiasi altro mezzo, essendo a tal fine sufficiente fornire meri elementi di prova, senza che occorra comprovare di avere perduto il documento senza colpa. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuto adempimento sulla base dell'acquisto delle marche assicurative risultante dai previsti modelli e, sotto il profilo dell'imputazione soggettiva, dal fatto che la ditta aveva un unico dipendente, sicché era da escludere - anche in considerazione dell'esito di una visita ispettiva che aveva accertato la regolarità dei versamenti - un uso indebito delle marche acquistate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANNI IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI "
Dott. GUIDO VIDIRI "
Dott. PASQUALE PICONE rel. "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Rina Sarto, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AN GI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bergamo, n. 3, presso l'avv. Amos Andreoni, che, unitamente agli avv. Piergiovanni Alleva e Giorgio Morisi, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia n. 37 in data 28 febbraio 1997 (R.G. 192/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.1.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Giuseppe Li Marzi per delega dell'avv. Andreoni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Venezia, respingendo l'appello dell'Inps, ha confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, di condanna dell'Istituto al pagamento della somma di L. 78.752.722, in favore di GI NI titolare della ditta "Radioteletecnica". La predetta somma rappresentava l'importo versato dalla NI per la costituzione di rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 13 l. 1338/1962, a favore del dipendente EL NI, per il quale era risultato che non erano stati versati contributi per il periodo 1.9.1964 - 31.12.1973, sebbene la datrice di lavoro avesse chiesto, con istanza in data 31.1.1989, la duplicazione delle marche assicurative relative al periodo indicato a seguito di smarrimento della tessera, istanza, ad avviso della NI, respinta dall'Inps senza valide giustificazioni.
Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps, dal momento che solo nell'anno 1989, a seguito del procedimento iniziato dal lavoratore interessato per il conseguimento della pensione di invalidità, la datrice di lavoro aveva acquisito consapevolezza dello smarrimento della tessera assicurativa. Ha, quindi, affermato che erano stati forniti elementi di prova idonei a comprovare l'acquisto di marche di un determinato valore per il lavoratore EL NI: i moduli G.S. C. 2 ed il fatto che il predetto lavoratore fosse l'unico dipendente della ditta nel periodo considerato, ed ancora, essendo risultata regolare la sua posizione contributiva in sede di visita ispettiva. La cassazione della sentenza è chiesta dall'Inps con ricorso articolato in due motivi.
Resiste con controricorso GI NI.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e vizio della motivazione, per avere il Tribunale trascurato di considerare che già in data 31.7.1974, in sede di ispezione, era risultato che la NI non era in possesso della tessera assicurativa, senza che vi fossero elementi per ritenere comprovato lo smarrimento solo nel 1989.
Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 47 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e dell'art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, l'Inps deduce che la sentenza impugnata avrebbe dovuto porre a carico della NI l'onere di provare il fatto dello smarrimento non imputabile a sua colpa, ed ancora, che non si poteva ritenere fornita la prova del valore delle marche e della loro imputazione al dipendente EL NI.
Esaminati congiuntamente i due motivi per ragioni di opportunità, stante la connessione tra gli argomenti, la Corte li giudica infondati perché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto, ancorché debba esserne in parte corretta la motivazione (art. 384 c.p.c.). Vigente il sistema di riscossione dei contributi assicurativi mediante marche (art. 51 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 1936, n. 1156), era necessario, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo da parte del datore di lavoro e, correlativamente, del conseguimento della copertura assicurativa da parte del lavoratore, non solo che il datore di lavoro acquistasse le marche assicurative (rappresentative di un determinato valore monetario) e versasse contemporaneamente i contributi integrativi a percentuale dovuti a norma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ma anche che applicasse le marche sulle tessere (individuali) dei singoli lavoratori dipendenti, in quanto solo attraverso quest'ultimo adempimento avveniva l'essenziale imputazione soggettiva dell'esborso contributivo. Conseguentemente, secondo l'univoca giurisprudenza della Corte, lo smarrimento o la distruzione o il furto delle marche non ancora applicate sulle tessere, equivale ad aver perduto la disponibilità dei mezzi pecuniari apprestati per un adempimento non ancora avvenuto, mentre, solo dopo l'avvenuta applicazione, è consentito fornire la prova dell'avvenuto adempimento (cfr. Cass. 28 aprile 1966, n. 1073; 21 luglio 1967, n. 1901; 12 gennaio 1980, n. 265; 28 agosto 1980, n. 4992; 24 gennaio 1981, n. 566). La premessa rende manifesto che la domanda di condanna dell'Inps "alla duplicazione delle marche assicurative.. ed alla restituzione dell'importo versato per la costituzione della rendita vitalizia" non poteva altrimenti essere giuridicamente qualificata che quale domanda intesa all'accertamento dell'avvenuto adempimento contributivo e di ripetizione della somma indebitamente versata per costituire la rendita vitalizia, costituendo la mancanza di copertura assicurativa l'indefettibile titolo del versamento della somma in questione. Ne discende che il Tribunale è incorso in errore di diritto nel condividere le prospettazioni delle parti in punto di prescrizione di un "diritto ad ottenere un duplicato" (della tessera e delle marche), pur pervenendo all'esatta conclusione dell'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'Inps.
Il decorso del tempo, infatti estingue per prescrizione i diritti e non certo la possibilità di ottenere in giudizio l'accertamento di determinati fatti, quali, nella specie, l'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo;
il diritto azionato dalla NI, invece, era quello alla ripetizione di un pagamento indebitamente effettuato (art. 2033 c.c.), in mancanza del presupposto dell'omissione contributiva, diritto, ovviamente, insorto soltanto a seguito dell'effettuazione del pagamento stesso.
Questione completamente diversa è quella, investita specificamente dal secondo motivo di ricorso, se sia stata dalla NI fornita la prova dell'indebito, cioè dell'avvenuto esatto adempimento dell'obbligo contributivo.
I termini della soluzione si desumono dal disposto dell'art. 47 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422: "Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte sono sostituite con un duplicato, rilasciato dall'istituto di previdenza a richiesta dell'interessato. Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita, l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera. L'istituto di previdenza, previa autorizzazione della cassa nazionale, riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento risulti provato..".
Emerge dalla norma che il datore di lavoro deve eseguire i versamenti contributivi acquistando le marche ed apponendole sulla tessera individuale, documento che fornisce la prova dell'adempimento, prova che, tuttavia, in caso di distruzione o di smarrimento, può essere data con qualsiasi altro mezzo, anzi è sufficiente fornire meri "elementi di prova" senza che occorra neppure comprovare di aver perduto il documento senza colpa (la disposizione speciale, richiamando le presunzioni semplici ed in linea con la natura di quietanza del documento in questione, esclude che possa farsi applicazione dell'art. 2724, n. 3, c.c.). Il Tribunale ha fatto esatta applicazione della richiamata normativa ritenendo che alcuni fatti fossero idonei - secondo la sua insindacabile valutazione - a far presumere l'avvenuto adempimento: i modelli G.S. C.
2. comprovavano l'acquisto delle marche assicurative e, sul piano dell'imputazione soggettiva, la ditta aveva un unico dipendente, mentre il suo comportamento complessivo induceva ad escludere un uso indebito delle marche acquistate;
soprattutto, vi era stata una visita ispettiva in data 31.7.1974 che aveva accertato la regolarità dei versamenti fatta eccezione per quelli relativi al mese di dicembre 1970 (successivamente versati dalla ditta). Il ricorso deve essere per queste ragioni rigettato, ma sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in considerazione della correzione della motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione fra le parti.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001