Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
La falsa dichiarazione dell'imputato in ordine alle proprie condizioni di reddito allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) ma quello di cui all'art. 95 d. P.R. n. 115 del 2002, norma speciale rispetto ai reati di falsità previsti dal cod. pen., essendo preordinata a tutelare la corretta valutazione, da parte dell'autorità competente, dei presupposti per il riconoscimento del beneficio. Ne deriva che le false dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, ove non riflettano elementi essenziali ai fini di tale valutazione, sono estranee all'offesa tipicizzata dal legislatore e costituiscono un'ipotesi di falso inutile, come tale non punibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2007, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/12/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2914
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 007027/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IR N. IL 17/07/1941;
avverso SENTENZA del 20/06/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, riqualificato il fatto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 95. IN FATTO
RC AN ebbe ad allegare alla istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato dichiarazione di non essere titolare di redditi di lavoro dipendente ne' di altro reddito, mentre risultò che egli era percettore di trattamento pensionistico di Euro 237,50 mensili, corrisposto dal Comune di Lioni.
Di qui la condanna del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, pronunciata il 25.5.2005, per la violazione dell'art. 483 c.p., confermata dalla Sentenza 20.6.2006 della Corte d'Appello di Napoli. Avverso quest'ultima interpone ricorso la difesa del AN eccependo:
l'erronea qualificazione de fatto, dovendosi fare riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 (t.u. in materia di spese di giustizia) e non all'art. 483 c.p.;
la norma è, invero, speciale perché posta a protezione della corretta assegnazione del beneficio;
inosservanza della legge processuale, per l'omessa corretta qualificazione normativa ex art. 521 c.p.p.;
erronea applicazione della norma penale poiché l'art. 95, t.u. cit. (ma tanto varrebbe anche con riguardo alla L. n. 217 del 1990, art.5) non si realizza con il solo falso, ma con quello destinato alla indebita assegnazione del beneficio;
poiché la somma percepita risulta, comunque, inferiore alla soglia per cui il soggetto è legittimato al riconoscimento del beneficio il fatto concreta falso innocuo, penalmente irrilevante. contraddittorietà della motivazione che avendo affermato che la falsità rileva a prescindere dalla finalità a cui mira, doveva escludere dall'assoluzione la parte in cui il AN mentì nell'aver negato di essere stato proprietario di autovetture. IN DIRITTO
Pur consapevole di diverso orientamento assunto dalla Corte in passato (cfr. da ultimo Sez. 5^, 6.3.2007, Palamara, CED Cass. Rv. 236532), il Collegio ritiene fondato il ricorso.
Infatti, il reato di falsità o di omissioni nell'allegato all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato per i non abbienti e nelle successive disposizioni, previsto dalla L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 7, così come riformulato dalla L. n. 134 del 2001 (oggi t.u. in materia di spese di giustizia, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95), costituisce fattispecie di pericolo, autonoma rispetto ai reati di falsità in atti di cui al codice penale (tra l'altro disponendo di propria previsione sanzionatoria più severa rispetto all'art. 483 c.p., senza richiamo alla fattispecie generale dettata dal Codice penale).
Detta fattispecie si presenta come norma speciale rispetto alle generali previsioni del codice penale.
Essa, infatti, è posta a tutela della corretta valutazione, da parte dell'autorità competente, dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.
Ne consegue che - senza che l'argomentazione interagisca con il momento soggettivo - le false dichiarazioni eventualmente contenute nell'istanza di ammissione, qualora non riflettano elementi essenziali ai fini di tale valutazione, risultando estranee all'offesa tipicizzata dal legislatore (sia quanto al contenuto sia in relazione alla portata probatoria collegata alla dichiarazione), costituiscono - per il versante oggettivo rapportato alla specifica figura incriminatrice - un'ipotesi di falso inutile, come tale non punibile.
In tal senso la Corte, procedendo a riqualificazione della fattispecie con richiamo al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia), art. 95 annulla senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008