Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 1
E abnorme il provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, nei confronti di soggetto successivamente scarcerato, disponga la restituzione degli atti al P.M., in quanto l'adozione da parte del P.M. di un provvedimento di scarcerazione, ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen., mentre esclude che la necessaria richiesta di convalida debba essere proposta al giudice del dibattimento, lascia integra la necessità di dare comunque luogo alla obbligatoria instaurazione del giudizio direttissimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 40562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40562 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/09/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3393
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 045567/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI VERONA;
nei confronti di:
1) AP IM N. IL 02/05/1952;
avverso ORDINANZA del 05/06/2003 TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta Cesqui che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RILEVA
Con ordinanza del 5/6/2003 il Tribunale di Verona in composizione monocratica, investito della richiesta di convalida dell'arresto operato nei confronti di NI MA (posto in libertà dal P.M. ai sensi dell'art. 121 disp. att. C.P.P.) e di contestuale giudizio direttissimo, ha disposto la restituzione degli atti al P.M. ritenendo: che il Giudice del dibattimento sia funzionalmente competente a pronunciarsi sulla richiesta di convalida dell'arresto nei soli casi in cui il soggetto venga presentato in vinculis entro 48 ore dall'arresto, che nel caso di adozione di un provvedimento di liberazione ex art. 121 disp. att. C.P.P. la competenza a provvedere sulla convalida sia del GIP, che, conclusivamente, non potesse nella specie procedersi nelle richieste forme stante la "irritualità dell'instaurazione del rito direttissimo". Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso il P.M. deducendo l'abnormità del provvedimento e la anomala regressione del procedimento. OSSERVA
L'adozione da parte del P.M. di un provvedimento di scarcerazione ai sensi dell'art. 121 disp. att. C.P.P. (motivata dal fatto di non essere consentita l'applicazione di una misura coercitiva, nonostante l'obbligo di arresto in flagranza e di celebrazione di giudizio direttissimo), mentre lascia integra la necessità di dar luogo comunque alla obbligatoria instaurazione del giudizio direttissimo, esclude però che la necessaria richiesta di convalida debba essere avanzata al Giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 558 C.P.P., atteso, da un lato, che la disciplina previstala tale norma presuppone chiaramente che l'arrestato sia condotto in vinculis davanti a detto giudice (giustificandosi solo in presenza di tale condizione, per evidenti ragioni di economia processuale, l'attribuzione al medesimo giudice di una competenza che - di norma - appartiene al GIP) e, dall'altro lato, che nulla osta alla celebrazione del giudizio direttissimo (obbligatorio) da parte del Giudice a ciò deputato per legge, pur quando non sia egli a procedere alla convalida ed anche in assenza di convalida. Tale indirizzo interpretativo è in linea con quanto già affermato da Cass. sent. n. 46131/2003 - RV. 226216 secondo cui: "Qualora, procedutosi all'arresto in flagranza dello straniero resosi inosservante dell'ordine impartitogli dal Questore di lasciare il territorio nazionale, il P.M. disponga, ai sensi dell'art. 121 disp. att. C.P.P., la liberazione dell'arrestato ritenendo di non dover chiedere l'applicazione di una misura coercitiva, deve comunque darsi luogo alla convalida dell'arresto ed all'instaurazione del giudizio direttissimo, essendo questo obbligatorio ai sensi dell'art. 14 comma 5^ quinquies D.Lgs. N. 286/98, ed essendo possibile la sua celebrazione anche nei confronti di imputato a piede libero", principio questo affermato con riguardo ad un caso in cui era stato il GIP, e non il Giudice del dibattimento, a rifiutare, con provvedimento poi annullato dalla Corte, la convalida dell'arresto chiesta dal P.M., sostenendo che l'avvenuta rimessione in libertà dell'arrestato avrebbe precluso la possibilità di dar luogo al giudizio direttissimo.
Poiché dagli atti qui trasmessi risulta che il NI è stato presentato in stato di libertà davanti al Giudice del dibattimento (cfr. precisazioni - di cui al verbale 5/6/2003 - del P.M. laddove si riferisce del provvedimento di libertà ex art. 121 disp. att. C.P.P. adottato nei confronti dello straniero e già notificato a costui che "pertanto è libero"), se ben a ragione il Tribunale ha restituito gli atti per procedere alla convalida, il medesimo Tribunale ha palesemente errato nel rifiutare l'obbligatoria celebrazione del giudizio con rito direttissimo. In ragione della abnormità di siffatta decisione, comportante una anomala regressione del procedimento, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al rifiuto di celebrazione del rito direttissimo;
il ricorso va di contro rigettato per il resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al rifiuto di celebrazione del rito direttissimo e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per il giudizio direttissimo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004