Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
Si configura il delitto di strage allorché gli atti compiuti siano tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e non siano limitati ad offendere soltanto la vita di una singola persona. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto correttamente qualificato il reato di strage nell'esplosione violenta di un'autovettura imbottita di tritolo e posteggiata presso un'abitazione).
Commentario • 1
- 1. Art. 422 - Stragehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 33459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33459 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 12/07/2001
1. Dott. BRUNO ROSSI - Consigliere - SENTENZA
2. " PIERO MOCALI " N. 884
3. " ER IO " REGISTRO GENERALE
4. " EM IR " N. 14298/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AS DR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli - sezione per i minorenni - in data 9.11.2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero Mocali;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe FEBBRARO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Carlo Lubrano;
OSSERVA
Con sentenza del 7.7.1999, il Tribunale per i minori di Napoli dichiarava l'AS colpevole di concorso nei reati di cui agli artt.:
422 c.p., per avere cagionato l'esplosione di un'autobomba, mediante azionamento di un telecomando e dopo averla posteggiata nella pubblica via;
10 e 12 legge n. 497/1974 per detenzione e porto illegale di esplosivo;
648 c.p., per ricettazione L'autovettura;
422 c.p., per avere collaborato alla predisposizione di altra autobomba, che cagionava lesioni a persone e danni alle cose;
10 e 14 legge n. 497/1974 per detenzione e porto illegale di esplosivo;
648 c.p. per ricettazione L'autovettura; 416 bis c.p. per partecipazione al sodalizio mafioso denominato "clan CC". Unificati i reati per la continuazione e concesse all'AS attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava - tenuto conto della diminuente della minore età e della postuma applicazione di quella ex art. 442 c.p.p. - alla pena di dodici anni di reclusione, oltre alle pronunce accessorie. Lo assolveva, invece, dalle imputazioni di guida senza patente, omicidio, detenzione e porto illegale di pistola, ricettazione della stessa, per non aver commesso il fatto.
Su gravame L'imputato e del P.M., la sezione minori della Corte d'appello - colla sentenza oggi esaminata - dichiarava l'AS colpevole anche L'omicidio, della violazione della disciplina delle armi e della ricettazione, per i quali era stato assolto in primo grado;
escludeva le attenuanti generiche;
riteneva la diminuente L'età prevalente sulle aggravanti e determinava la pena complessiva in quattordici anni di reclusione. I fatti venivano così inquadrati nelle sedi di merito: il 17.4.1998 era esplosa violentemente un'autovettura, di provenienza furtiva, imbottita di tritolo e posteggiata nei pressi L'abitazione del pregiudicato Luigi AR;
questi, il successivo 17.5.1998, veniva ucciso mediante colpi di pistola da due giovani, proprio dinanzi ad un Commissariato di polizia (ed entrambe le armi usate erano poi variamente reperite); il 2.10.1998 si verificava altra esplosione, con effetti davvero dirompenti, di un'autobomba collocata dinanzi ad un circolo ricreativo, notoriamente frequentato da appartenenti al clan camorristico dei Misso, rivale del CC. In tale circostanza, riportava lesioni il pregiudicato Mario Savarese, all'interno della cui abitazione veniva quindi disposta una intercettazione ambientale, che consentiva di acquisire notizie sui fatti accaduti.
Lo sviluppo delle indagini conduceva alla individuazione di TO US, come uno dei due giovani che avevano ucciso il AR;
costui decideva di collaborare e ammetteva le proprie responsabilità circa le due esplosioni e l'omicidio, facendo anche i nomi dei complici, fra i quali indicava il minorenne AS. Questi, manifestando a sua volta volontà collaborativa, confessava la partecipazione al fatto del 17.4.1998.
Ciò premesso, la Corte territoriale rigettava preliminarmente le eccezioni di nullità avanzate dalla difesa L'imputato: sia quella attinente alla mancata citazione delle parti offese sin dall'udienza preliminare, di carattere relativo e quindi tardivamente rilevata solo in appello;
sia quella di violazione del principio del giudice naturale, in quanto per tale doveva intendersi non già il Collegio cui, per decreto presidenziale, veniva attribuita la cognizione in forza della numerazione relativa al registro del dibattimento, ma quello competente per materia e territorio e quindi precostituito per legge;
sia quella afferente la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato US, in quanto al riguardo le parti si erano accordate per la loro acquisizione e quindi non occorreva ricorrere al meccanismo L'art. 500 c. 2 bis e 4 c.p.p.; analogamente era avvenuto per l'acquisizione dei "brogliacci" delle intercettazioni. I secondi giudici ritenevano poi superflua la rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto il processo era decidibile allo stato degli atti e le prove testimoniali richieste erano dirette a confutare circostanze oggettivamente già provate. Nel merito delle accuse mosse all'AS, la sentenza impugnata rilevava la validità delle dichiarazioni accusatorie rese dai coimputati maggiorenni US e LA, la cui attendibilità era desumibile dalla spontaneità, dal disinteresse e dalla coerenza che le caratterizzavano;
il US aveva bensì ritrattato, ma le ragioni che a ciò lo avevano spinto (ovvero il rifiuto dei familiari a sottoporsi ad un programma di protezione) erano una conferma della sua credibilità, che non veniva nemmeno scalfita dall'evidente intento di proteggere dal coinvolgimento nei fatti il fidanzato della nipote, stante alla base L'accusa rivolta ad un non meglio identificato LV, al posto del coimputato CC. Quanto all'LA, chiara appariva l'intenzione di limitare le proprie responsabilità in relazione alla preparazione delle due autobombe, ma quanto dichiarato in proposito era talmente preciso e particolareggiato, da non lasciare dubbi sul suo effettivo coinvolgimento.
Su tali basi, appariva provata la colpevolezza L'AS. Quanto al primo attentato, ricorrevano tutti gli elementi costitutivi della strage: sia quello oggettivo, derivante dal materiale usato, dal luogo e tempo L'esplosione, dai suoi accertati effetti;
sia quello soggettivo, riferito all'intento di uccidere non il solo AR, ma anche la di lui scorta, essendo stata constatata l'impossibilità di sorprenderlo da solo. Ne derivava la responsabilità anche per i reati connessi.
Quanto al secondo, non solo v'erano a carico L'AS le dichiarazioni L'LA, ma lo stesso imputato, nel corso di conversazioni intercettate, aveva ammesso la propria partecipazione al fatto e confermato di non essere uscito dall'organizzazione; e quanto all'alibi, basato dal prevenuto su una infermità che lo avrebbe costretto a letto, vi era la precisa smentita dei funzionari di polizia che, accompagnandolo in questura, lo avevano visto camminare regolarmente, nonché una chiara ammissione del padre e l'effettuazione di telefonate mediante apparecchio cellulare, da fuori città.
Quanto al delitto associativo qualificato, erano in atti sintomatiche dichiarazioni dello stesso imputato rese al P.M. e al G.I.P., secondo le quali lo aveva assoldato il US per conto del clan CC, tanto da girare armato e fungere da guardaspalla, compito che lo aveva distolto dalla iniziale partecipazione al contrabbando di tabacchi per conto del pregiudicato Ciro Armento, il quale notoriamente faceva capo al clan suddetto - organizzazione criminale che aveva un controllo egemonico delle imprese illecite svolte nel territorio napoletano. Del resto, l'accertata partecipazione al secondo attentato, voluto dal CC, testimoniava della consapevole appartenenza a sodalizio camorristico L'AS. Compatibile con tale accusa era la contestata aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, relativamente ai delitti di strage.
La Corte territoriale riteneva, poi, fondato, l'appello del P.M. relativamente ai delitti per i quali vi era stata in primo grado assoluzione.
Quanto all'omicidio AR, le accuse del US erano state ferme e coerenti, con particolare riferimento al prelievo delle armi, da lui effettuato col minore, il quale le aveva poi consegnate agli esecutori materiali. Egli era riscontrato dal tipo di armi usate e reperite, dal numero degli esecutori indicato e confermato, dal coinvolgimento L'CC, una cui impronta digitale era stata rinvenuta su una delle armi, dal ritrovamento delle pistole in una busta contenente un maglione, come riferito dal US, dall'esistenza del garage che questi aveva indicato come punto d'incontro coll'Armento. Tutti tali elementi confortavano l'accusa di concorso nell'omicidio e nei delitti connessi.
In punto di sanzione della condotta, riteneva la Corte territoriale illegittima la concessione di attenuanti generiche, stante l'estrema gravità dei fatti, la loro reiterazione, la pericolosità sociale L'autore, che evidenziava una spiccata capacità a delinquere e una particolare intensità del dolo. D'altra parte, l'AS era stato più volte segnalato per fatti illeciti commessi da non imputabile, riportando successivamente numerose condanne per reati contro il patrimonio e altro. Era quindi del tutto carente la prova di un qualche ravvedimento;
attesi, dunque, i criteri valutativi di cui all'art. 133 c.p., la pena doveva essere determinata nella misura di cui sopra.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo dei suoi difensori, l'AS.
Col ricorso sottoscritto dall'avv. Lubrano, si denunciava:
- mancata assunzione di prova decisiva. In relazione al delitto di omicidio, la Corte d'appello aveva immotivatamente negato l'assunzione di testimonianze, dalle quali si sarebbe ricavato che il ricorrente, al momento del fatto, si trovava nella sua abitazione e non era nel novero degli sparatori;
- violazione di legge e vizio della motivazione circa la nullità eccepita relativamente all'udienza preliminare e agli atti conseguenti;
non solo era errato definirla a carattere relativo, ma, in ogni caso, ne era stata fatta tempestiva denuncia e l'interesse L'imputato al riguardo derivava dalle caratteristiche del processo minorile, che prevede un tentativo di conciliazione della persona offesa col minore, ai fini del suo recupero sociale;
- analoghi vizi, in rapporto alla utilizzazione del "brogliaccio" delle intercettazioni nei confronti del Savarese, alla quale, contrariamente a quanto si affermava in sentenza, era stata fatta specifica opposizione nel giudizio di primo grado;
si sarebbero dunque dovute acquisire le trascrizioni integrali;
- analoghi vizi in punto di valutazione delle prove. Al riguardo, la sentenza impugnata aveva ricalcato il convincimento dei primi giudici, senza correttamente motivare sulla intrinseca credibilità del US e L'LA, nonché sulle argomentazioni difensive in proposito. In particolare per il US, erano carenti i requisiti della spontaneità e della costanza, mentre si palesava un intento calunniatorio ed era evidente l'interesse utilitaristico che costui nutriva. L'LA era, a sua volta, generico verso la posizione L'AS ed egualmente calunniatore, per l'astio nutrito verso il minorenne. Nessuna spiegazione era stata poi offerta circa le incongruenze reciproche delle dichiara ioni accusatorie rese dai due;
- analoghi vizi in relazione ai reati per i quali l'AS era stato assolto in prime cure. Mancava qualunque indagine sulla estrinseca attendibilità di dette dichiarazioni e, in particolare, sui riscontri individualizzanti a lui riferibili. La Corte territoriale aveva ricostruito il fatto e indicato elementi di verifica esterna solo oggettivi, che non importavano la partecipazione del ricorrente ai fatti in esame;
- analoghi vizi in relazione al secondo episodio di strage e reati connessi. Mancavano anche qui riscontri estrinseci ed individualizzanti, mentre i due collaboratori si trovavano in reciproco contrasto, in quanto il US non accusava l'AS, al contrario L'LA; oltre a ciò, la difesa aveva offerto un alibi, relativamente al quale la sentenza impugnata aveva citato, come prova contraria, testimonianze prive del contenuto loro attribuito;
- analoghi vizi in punto di aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991. L'AS era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e quindi non gli era applicabile la detta aggravante, che ne riproduceva il contenuto, per i delitti ulteriori;
- vizio della motivazione in punto di pena. Manifestamente illogico e privo di rapporti coll'art. 133 c.p. era il ragionamento che aveva condotto alla revoca delle concesse attenuanti generiche, visto che i secondi giudici non avevano adeguatamente considerato - trattandosi di imputato minorenne - la immaturità legata anche all'ambiente socio-familiare di vita;
e del tutto trascurato il valore di resipiscenza legato al mancato azionamento del meccanismo di comando nella prima esplosione, durante il passaggio di una madre coi suoi figli, così come la correttezza e collaboratività del comportamento processuale e carcerario;
- vizio della motivazione in punto di continuazione. Mancava qualunque argomentazione circa la lamentata eccessività del relativo aumento di pena.
Col ricorso sottoscritto dall'avv. Covelli si riproponevano le eccezioni di nullità già rigettate dalla sentenza di appello, in particolare insistendosi sulla violazione del principio del giudice naturale, essendo stato il procedimento attribuito alla cognizione di un giudice diverso da quello cui sarebbe spettato, in forza dei criteri di assegnazione degli affari, stabiliti nell'ambito del Tribunale minorile;
si eccepiva poi la nullità del giudizio di appello, svoltosi senza l'assistenza dei servizi per i minori e senza una specifica indagine sulla personalità L'imputato minorenne.
Si denunciava l'erronea qualificazione come strage della prima esplosione, che non aveva cagionato danni a persone e relativamente alla quale mancava il dolo specifico della messa in pericolo della incolumità pubblica, visto che bersaglio L'attentato era una sola persona. Sarebbe stato, in ogni caso, necessario disporre perizia al fine di accertare la potenzialità L'esplosivo usato. Era viziata la motivazione concernente il delitto di omicidio, in rapporto al quale v'era stato l'illegittimo rifiuto di escutere testi a discarico e di svolgere indagini ulteriori, dandosi invece immeritato credito alle dichiarazioni accusatorie del US. Quanto al secondo episodio di strage, l'unico dato probatorio erano le dichiarazioni L'LA, palesemente inattendibile e contrassegnato da rancore verso l'AS, il quale lo aveva denunciato come reo di altro delitto.
Si insisteva, dunque, per l'annullamento della decisione gravata di ricorso.
Le eccezioni preliminari sono infondate.
Per quanto attiene alla lamentata violazione del principio costituzionale del giudice naturale, deve anzitutto rilevarsi che per tale deve intendersi non la persona, ma l'ufficio giudiziario costituito per legge, ovvero stabilito con riguardo ai dettami normativi che regolano la giurisdizione e la competenza del giudice stesso;
il principio in esame non può, dunque, ritenersi violato per la semplice inosservanza di norme organizzative interne all'ufficio giudiziario.
Quanto alla eccepita nullità L'udienza preliminare - con riverbero consequenziale sulle fasi ulteriori del procedimento - per l'omessa citazione delle persone offese (peraltro non individuate, se non negli eredi del defunto AR, che, come tali, sono stati citati e sentiti nel processo di merito), a prescindere dal tipo di nullità che essa configura, deve condividersi l'opinione del primo giudice, del resto basata su giurisprudenza di questa Corte, circa la carenza di un interesse L'imputato ad eccepirla. E, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, ciò vale anche per l'imputato minorenne, dal momento che l'art. 31 del d.p.R. n. 448/1988 - che lo stesso AS evoca stabilisce che la persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'art. 90 c.p.p., ovvero per esercitare i diritti e le facoltà che la legge espressamente le riconosce e non certo per lo scopo specifico (conciliativo) che il ricorrente assume come caratterizzante il giudizio minorile.
Quanto alla mancata assistenza affettiva e psicologica L'imputato minorenne, prevista dall'art. 12 del succitato d.p.R., ne è denunciata la violazione in termini assolutamente generici, a tacere del fatto che essa non è prevista a pena di nullità del procedimento.
In relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, deve dirsi che ne' la sentenza impugnata ne' lo stesso ricorrente danno una esatta prospettazione della relativa situazione processuale;
ciò che fa chiarezza è il verbale di udienza del 15.7.1999, dal quale si ricava che il Tribunale dispose l'acquisizione delle trascrizioni di tali intercettazioni, rigettando peraltro la richiesta difensiva di restituzione al P.M. del cosiddetto "brogliaccio" - evidentemente già in atti. Ciò che rileva è, comunque, l'insussistenza della denunciata inutilizzabilità, dal momento che nel fascicolo dibattimentale vennero ritualmente introdotte le trascrizioni, sulla cui base evidentemente si sono pronunciati i giudici di merito. Relativamente alla denunciata violazione della normativa attinente la valutazione delle prove, deve rilevarsene l'infondatezza. Occorre, in proposito, osservare che la censura di inattendibilità intrinseca dei collaboratori US e LA, perde qualunque rilevanza in relazione ai due delitti di strage: del primo, lo stesso AS si è assunto la corresponsabilità, ammettendo il ruolo descritto nel capo d'imputazione e convalidando la chiamata di correo operata dal US;
in termini sostanzialmente analoghi ha motivato la sentenza impugnata quanto al secondo, utilizzando gli esiti delle intercettazioni dei colloqui avuti dal minore coi genitori, dai quali, con insindacabile interpretazione di fatto, il giudice "a quo" ha tratto il convincimento di una sostanziale confessione, a conferma delle accuse rivolte al medesimo dall'LA. Si lamenta, in proposito, che la sentenza di appello non abbia apprezzato l'alibi proposto dal prevenuto, operando una erronea valutazione delle testimonianze sul punto;
ma l'argomento cade sotto la censura della inammissibilità, giacché si pretende in tal modo di ottenere dal giudice di legittimità una rilettura del compendio probatorio sul punto, laddove dal testo del provvedimento non emergono manifeste illogicità della relativa valutazione.
Deve poi affermarsi la correttezza giuridica della qualificazione come reato di strage L'episodio avvenuto il 17.4.1998 (sul secondo episodio, non v'è questione, per la rilevanza oggettiva del fatto);
come noto, tale delitto - secondo la risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte - si configura quando gli atti compiuti siano tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e non siano limitati ad offendere soltanto la vita di una singola persona (cfr. Sez. 1^, 18.11.1985, Donati). Nella specie, la predisposizione di un auto imbottita di tritolo nella pubblica via, rivela l'intendimento - integrante il dolo specifico - di attentare proprio ad un numero indeterminato di persone, oltre tutto per il rilievo, correttamente formulato dalla sentenza in esame, che la morte del AR era inequivocabilmente collegata a quella della sua scorta, che ne aveva impedito precedenti singole soppressioni. È appena il caso di rilevare la manifesta infondatezza - stanti gli esiti delle due esplosioni e le oggettive caratteristiche dei fatti - della censurata omissione di una perizia balistica. Per i delitti di strage e quelli ai medesimi connessi, dunque, le chiamate in correità hanno svolto sostanzialmente un ruolo di "notitia criminis" che ha poi provocato gli atteggiamenti ammissivi del prevenuto. Questi, altresì, non ha fatto oggetto di ricorso l'affermata sua appartenenza ad un sodalizio criminoso qualificato, ex art. 416 bis c.p. Naturalmente, i giudici di merito hanno affrontato il problema della intrinseca attendibilità dei due citati collaboratori, dando atto anche della ritrattazione operata dal US;
individuando, comunque, il contesto ritrattatorio inattendibile, ne hanno egualmente (e legittimamente: cfr. Sez. 6^, 27.3.1996, Urio) utilizzato le iniziali dichiarazioni;
la positiva valutazione della credibilità di costui e L'LA non appare censurabile nei termini, sostanzialmente generici e di semplice contrapposizione di apprezzamento, esposti dal ricorrente. La sentenza ha ineccepibilmente ripercorso l'"iter" collaborativo dei due, individuando spontaneità e coerenza nelle dichiarazioni;
il semplice interesse alla fruizione dei benefici sanzionatorii e trattamentali non inficia il loro contenuto e, nella fattispecie, il preteso intendimento calunniatorio è solo congetturato. È chiaro, però, che la chiamata in correità, dopo essere stata positivamente valutata nella sua intrinsecità, abbisogna, per assurgere al rango di prova pienamente valida, di essere riscontrata "ab extrinseco" sulla base di elementi individualizzanti, al fine di ottenere conferma della sua attendibilità (cfr. Sez. 6^, 16.4.1998, Craxi + 1). Occorre, quindi, che la chiamata sia verificata da "altri" elementi di prova, come si esprime l'art. 192 c. 3 c.p.p., che non devono necessariamente riguardare la prova in sè della colpevolezza L'imputato, quanto piuttosto costituire un riscontro L'attendibilità del dichiarante, con riferimento specifico all'imputato e al fatto delittuoso attribuitogli (cfr. Sez. 1^, 22.9.1999, Greco). E quindi i riscontri della chiamata debbono essere "individualizzanti", ovvero riferirsi alla persona accusata e legarla al fatto (cfr. Sez. 2^, 6.12.1996, n. 203). Ora, se - come sopra si è visto - il problema è risolto dalle ammissioni dello stesso AS quanto ai delitti di strage e a quelli satellitari, non altrettanto può dirsi per il delitto di omicidio e per quelli connessi. In relazione al delitto AR, la sentenza impugnata ha enucleato, come riscontri delle dichiarazioni del US - unico accusatore del prevenuto - circostanze di fatto che se corroborano il contenuto oggettivo delle sue dichiarazioni e, sostanzialmente, convalidano l'autoaccusa, dimostrando la partecipazione del collaboratore ai fatti in questione, non hanno alcun collegamento individualizzante colla persona L'AS, essendo evidente che tali circostanze oggettive potrebbero coinvolgere qualunque altra persona, al di là di nessi logici pur ipotizzabili, in rapporto alla consistenza degli altri addebiti. Manca, quindi, un reale contenuto probatorio circa la partecipazione agli esaminati delitti, da parte L'attuale ricorrente. La sentenza "de qua" deve, dunque, essere annullata su tali capi, con rinvio alla Sezione minorile della Corte d'appello di Salerno, la quale procederà a nuovo giudizio, motivando alla luce dei principii di diritto sopra citati.
Restano assorbiti sia il primo motivo del ricorso Lubrano, che attiene alla mancata assunzione di prova decisiva relativamente al delitto di omicidio, sia quelli in punto di struttura e misura della pena (ferma tuttavia restando la legittimità della contestazione L'aggravante ex art. 7 della legge n. 203/1991 in ordine ai reati- fine, come deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte, colla sentenza 28.3.2001, Cinalli + 2). Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di omicidio, ricettazione e violazione della disciplina delle armi, di cui ai capi E), F), G) e rinvia per nuovo giudizio su tali punti alla Sezione minori della Corte d'appello di Salerno.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2001