Sentenza 3 luglio 2012
Massime • 1
La richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta che su di essa sia espresso il consenso della parte, in quanto la formazione dell'accordo determina effetti irreversibili ed è sottoposto solo al controllo giudiziale. (Nella specie il difensore dell'imputato aveva chiesto di riformulare l'istanza, ex art. 444 cod. proc. pen. - cui aveva prestato adesione il P.M. - in virtù della novella n. 120 del 2010, che ha introdotto, ex art. 189, comma nono bis, la sostituzione della pena irrogata in ordine al reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) c.d.s. con il lavoro di pubblica utilità).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2012, n. 38051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38051 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 03/07/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI F. M. - rel. Consigliere - N. 1134
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 50146/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AN;
avverso la sentenza n. 5507/2010 GIP. TRIBUNALE di ANCONA del 17.01.2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 17 gennaio 2011, il GIP presso il Tribunale di Ancona applicava a EN DR la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, con la sospensione della pena e la confisca della autovettura. Al EN era stato contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies per aver circolato alla guida del veicolo targato DG364YC in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico compreso tra 1,65 e 1,67 g/l (in Serra San Quirico in data 4 luglio 2010).
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando:
la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per la ritenuta inapplicabilità del novellato art. 186, comma 9 bis e per non aver concesso la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, nel corso delle indagini preliminari chiedeva una sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui in narrativa cui il PM prestava il consenso. Successivamente lo stesso difensore, all'udienza in camera di consiglio all'uopo fissata, chiedeva un rinvio per poter riformulare l'istanza ai sensi della nuova normativa introdotta con L. 29 luglio 2010, n. 120. Osserva la Corte: la richiesta di patteggiamento non è più revocabile una volta che su di essa sia stato espresso il consenso della parte. Infatti nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili. Tali effetti si verificano nel caso regolato dall'art. 447 c.p.p., già prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta. Con il consenso del pubblico ministero, infatti, il procedimento si avvia verso un epilogo anticipato che con l'assunzione da parte dell'inquisito della qualità di imputato e l'esercizio dell'azione penale, non consente il ritorno alla fase delle indagini preliminari. Una ulteriore conferma può trarsi dall'art. 447 c.p.p., u.c., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta potesse invece essere revocata (Cass. n. 39730 del 2009; Cass. n. 115 del 9.1.1998). È stato a riguardo ulteriormente precisato che "la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere ne' revocato, ne' modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale" (Cass. n. 4199 del 5.12.1997; conf. Cass. n. 7563 del 15.1.2004). Va peraltro osservato che il patto raggiunto tra le parti non condizionava - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - l'accoglimento dello stesso alla sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, limitandosi a dichiarare la propria "disponibilità" a riguardo.
Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2012. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012