Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
La recidiva reiterata è ostativa all'applicazione dell'oblazione facoltativa, pur in mancanza di una precedente, apposita dichiarazione giudiziale dello "status" di recidivo, essendo la contestazione della recidiva necessaria unicamente per applicare l'aumento di pena.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 14751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14751 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 003355/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ RL N. IL 11/11/1944;
avverso SENTENZA del 01/07/2003 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il giorno 1 luglio 2003 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha dichiarato ZI RL responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza da uso di bevande alcoliche (art. 186 C.d.S., comma 2) commesso il 18 agosto 2001 e lo ha condannato alla pena di 2500 Euro di ammenda. Ricorre per cassazione il difensore deducendo violazione di legge in ordine al rigetto della proposta domanda di oblazione motivato con il richiamo alla non contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con l'uso di una mera formula di stile affermativa della insussistenza di elementi che avrebbero giustificato il riconoscimento delle suddette attenuanti. I motivi posti a sostegno del ricorso sono entrambi manifestamente infondati.
Quanto al primo, va qui richiamato il consolidato principio di diritto (vedansi Cass. Sez. 4^ 16-3-2004, n. 2039, P.M. in proc. Marchetta;
Cass. Sez. 1^, n. 10294, Cosentino;
Cass. Sez. 3^, n. 2573, Mighetto) secondo il quale, ai fini dell'ammissibilità dell'oblazione speciale, la recidiva reiterata, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello "status" di recidivo - dichiarazione che non ha natura costitutiva - è ostativa all'applicazione del beneficio, essendo la contestazione della recidiva necessaria unicamente per applicare l'aumento di pena. È invero sufficiente a precludere l'ammissibilità della oblazione di cui all'art. 162 bis c.p. la mera cognizione, da parte del giudice, della sussistenza, in capo all'imputato, della recidiva reiterata o dell'abitualità o professionalità nelle contravvenzioni, dal momento che la norma citata subordina la non ammissibilità della oblazione al fatto che "ricorrano" i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99 c.p., dall'art. 104 o dall'art. 105 c.p. (ovvero che permangano le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore), come si desume dal tenore letterale della disposizione, la quale nel comma 3 dispone espressamente che ."L'oblazione non è ammessa quando ricorrano i casi previsti...").
Quanto al secondo motivo, va affermato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non può dirsi immotivato (nè solo apparentemente motivato) allorquando, come nel caso di specie, il giudice affermi l'assenza di un qualsiasi elemento di meritevolezza in capo ad un soggetto che - come si evince da antecedenti e successivi passaggi della sentenza impugnata - abbia commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertato tasso alcolimetrico di ben 252 mg./dl e sia plurirecidivo specifico;
del resto, il ricorrente neppure indica sussistenti elementi favorevoli che il giudice abbia omesso di valutare.
Per le ragioni che precedono il ricorso del Guazzino va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del medesimo ai pagamento delle spese del procedimento nonché, a norma dell'art. 616 c.p.p., al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2006