Sentenza 20 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Esp CUR ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO f. 22 tab. all. DPR. 642 DEL 26-10-72 RE PUB B L I CA I TAL IANA IN NOME DEJ: POPOLC ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto CHCEM Indentity ::Ⓒ ropriazione02 575 703 composta dagli Il gnori agi trat. cia e Presidente dichiarazione ai fini ICI. dr. Giovanni Olla dr. Giammarco Cappuccic R.G. N. 19586/0 Consigliere dr. Salvatore Salvago Consigliere Croz, 5832 Consigliere dr. Renato Rordorf 717 Consigliere rel.dr. Fabrizio Forte Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 10.10.200: SEN TENZA sul ricorso iscritto al n. 14586 del Ruolo Generale16586 degli affari civili dell'anno 2000 proposto DA NAPOLITANO FILOMENA, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni de Lucia di Avellino e con questo elettiva- mente domiciliata in Roma, V. delle Cave di Pietralata Π. 14, presso i dr. Massimiliano Michetti, come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI QUADRELLE, in persona del sindaco p.t., au- torizzato a resistere con delibera della G.M. n. 70 del 9 novembre 2000 ed elettivamente domiciliato in 1826 2002 - 2 - Roma, Via Baccarini n. 32 presso l'avv. Francesco de Beaumont, che lo rappresenta e difende, per procura ai margini del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, 1 sez.civ., n. 1827 dell'8 - 20 luglio 1999. Udita, all'udienza del 10 octobre 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio For.e. Sentiti l'avv. Stefano Colucci per delega dell'avv. De Lucia e l'avv. Francesco De Beaumont, che hanno chie- sto il primo l'accoglimento e il secondo il rigetto del ricorso. Udito il P.M. dr. Pietro Albritti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 2 febbraio 1996 EN OL si opponeva alla stima di £.
4.230 a mq., determinate per il computo delle indennità di espropriazione e di occupazione d'un suo fondo di mq. 2587 nel comune di Quadrelle (AV), convenendo questo in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Napoli, per sentire liquidare le giuste indennità. Si costituiva il comune di Quadrelle e chiedeva il ri- getto dell'opposizione, avendo liquidato le indennità 3 in conformità al parere dell'U. . . di Avellino, che aveva applicato l'art. 5 bis della L. 359/92, qualifi- cando l'area espropriata come edificabile. L'adita Corte, con sentenza del 20 luglio 1999, ha ri- gettato la domanda, compensando interamente le spese di causa tra le parti, dopo avere riconosciuto l'ed_- ficabilità dell'area che, secondo il P.R.G. di Quadrel- le, era nel Piano per gli insediamenti produttivi. La Corte di merito ha rilevato, dalla relazione del c. t.u.,che non era mai stata presentata la dichiarazione e denuncia del fondo con indicazione del valore ai fi- ni dell'imposta comunale sugl'immobil (da ora ICI). Il decreto di esproprio n. 4 del 27 dicembre 1995 im- poneva ratione temporis la determinazione dell'inden- nità in base a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, per il quale l'indennità d'e- apropriazione deve ridursi a un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia ai fini dell'applicazione dell'ICI, se questo valore sia mino- re dell'indennità liquidata ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92. Mancando la prova della dichiarazione ai fini ICI da parte della OL, l'opposizione di questa doveva rigettarsi, perchè l'opponente non aveva comunque di- ritto a ricevere una somma maggiore di quella offerta dall'espropriante. Secondo la Corte napoletana era infatti da negare che un soggetto potease percepire per proprie aree edifi- cabili quanto previsto dalla legge a titolo di inden- nità di espropriazione, senza aver corrisposto quanto doveva por legge a titolo di ICI. I giudici di merito negavano fosse applicabile l'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per il quale l' art. 16, 1° commā, del D.Lgs. 504/92 non opera nei co muni che abbiano disciplinato le proprie entrate tri- butarie con regolamento che abbia eliminato l'obbligo della dichiarazione;
detto regolamento, ad avviso del- ia Corte, non risultava adottato dal comune di Quadrel - le, che aveva, con delibera del 14 luglio 1998, dato in concessione l'attività di accertamento, liquidazio- ne e riscossione dell'ICI. Considerata applicabile la norma che commisura al va- lore dichiarato ai fini I.C.I. a indennità di espro- priazione da liquidare e quella di occupazione stret- tamente connessa all'altra, per entrambe nulla era do- vuto di più di quanto liquidato con la somma oggetto di opposizione. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- 5 - COZSC con tre motivi la OL e il comune di Quadrelle ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motive di ricorso deduce violazione degli artt. 16 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e 5 bis L. 9 agosto 1992 n. 359 dalla Corte di merito per avere af- fermato che la prima norma prevede un autonomo crite- rio di determinazione dell'indennità di espropriazione o un meccanismo integrativo di quelli regolati dalla seconda, da applicare d'ufficio. Il primo comma dell'art. 16 della D.Lgs. 504/92 regola il caso di dichiarazione infedele del valore vonale di aree fabbricabili ai fini I.C.I. e non l'onessa denun- cia o dichiarazione previsto e sanzionate dall'art. 14, comma 1, dello stesso D.Lgs. ma irrilevanti sulla li- quidazione dell'indennità di espropriazione. Il controricorrente sollecita la Corte ad accertare la procedibilità del ricorso, per violazione dei termini di cui all'art.369 c.p.c. dalla controparte e nel me- rito rileva che pure la Corte Costituzionale ha negato la differenza tra evasione parziale e totale, tendendo il sistema a incentivare fedeli dichiarazioni dell'im- ponibile delle aree fabbricabili ai fini ICI, legando "l'erogazione dell'indennità" di espropriazione alla verifica che non superi il valore indicato per 1'TCI.
6 - Il secondo motivo di ricorso, connesso al primo, cer- sura l'illogicità della sentenza, perchè non riduce l' indennità alla somma non dichiarata per l'ICI da pari- ficare a zero in mancanza della denuncia. L'indennità oggetto d'opposizione è stata ritenuta cal c.t.u. errata, perchè minore di quella dovuta ai senai dell'art. 5bis della L. 359/92, norma disapplicata dai giudici di merito, a causa dell'errata interpretazione dell'art. 16 del D.Lgs. 504/92 oltre i limiti di legge.
1.1. Il ricorso è procedibile, perchè depositato con i documenti allegati e la richiesta del fascicolo di ufficio della Corte d'appello di Napoli nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.;i primi due motivi di esso 80- no anche fondati e da accogliere. L'art. 16 del D.Lgs. n. 504/92 prevede, al 1° comma, per le aree edificabili, che l'indennità d'espropriazione quelli di cui determinata secondo i criteri di legge all'art. 5 bis della L. 359/92 è ridotta a un impor- to pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia dell'espropriato ai fini dell'applicazione dell'ICI, se il valore dichiarato risulti inferiore a detta indennità e al 2°comma, che per l'espropriazio- ♫ ne per pubblica utilità di qualsiasi immobile, oltre all'indennità, spetta all'espropriato una maggiorazio- ne pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pa- 7 gata da lui o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal com- puto dell'imposta in base all'indennità stessa. Questa Corte ha affermato: "La disposizione dell'art. 16 del D.Lgs. 504 del 1992 risponde al fine d'introdurre un elemento dissuasivo dell'elusione e non dell'eva- sione dell'imposta comunale sugli immobili. Ne deriva che la menzionata disposizione non è applicabile (nep- pure in via interpretativa) al caso di omessa presen- tazione della dichiarazione ai fini ICI" (Cass. 22 a- prile 2000 n. 5283;. Questa giurisprudenza va confermata anche dopo la sen- tenza della Corte costituzionale 25 luglio 2000 n. 351, ribadita con ordinanza del 23 novembre 2000 n. 539, in quanto, corretta sul piano ermeneutico, non contrasta con le affermazioni dei giudici della legge. Esattamente la Corte Coatituzionale constata che l'ar- t. 16 D.Lgs. 504/92 "non modifica il sistema di calco- lo dell'indennizzo, che per le aree fabbricabili resta regolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizio- ni vigenti (art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 m. 333, convertito, con modificazioni nella 1. 8 agosto 1992 n. 359)" (così purc Cass. 23 novembre 2001 r. 14862). L'affermazione è coerente con la dichiarata legittimi - tà costituzionale dell'art. 16 citato, perchè un nuovo 8 - criterio o un meccanismo integrativo dei preesistenti criteri di liquidazione dell'indennità, contrasterebbe con l'art. 42 della Cost.., essendo del tutto sganciato dal valore di mercato delle aree espropriate e violan- do la soglia di congruità e idoneità à compensare l'e- spropriato, accertata dalla Corte Costituzionale in or- dine all'art. 5 bis L. 359/92 con le sentenze 16 giu- gno 1993 n. 283 c 16 novembre 1993 n. 442. La norma, come rileva 1 giudice delle leggi, introdu- ce "ur: duplice correttivo" all'indennità di espropria- zione "il primo specifico per le scle aree fabbrica - : é che l'indennità non possa essere liquidata al bili - di sopra del valore denunciato per l'ICI" (1°comma), e il secondo "non applicabile alle sole aree fabbricabi- li" é invece di maggiorazione e collegato al rimborso di parte delle imposte già pagate per un aumento del - indennità da rimborso di imposte pagale, cfr. art. 16, ultimo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 865). I correctivi attengono all'indennità liquidata e non ai criteri di liquidazione e la Corte Costituzionale li collega non alla determinazione ma alla'erogazione" di essa, che a suo avviso non può intervenire che suc- cessivamente alla presentazione della denuncia ICI O all'accertamento dell'imponibile dal comune, ritenendo conforme alla carta fondamentale l'art, 16 cit. perchè 9 promuove una maggiore correttezza e lealtà dei contri- buenti e sanziona la "responsabilità" dell'espropriato per avere indicato, nella dichiarazione ICI, un valore inferiore a quello"venale in comune commercio" dell'a- rea che è imponibile ICI (art.5, comma 5, D.Lgs.cit.). Da questa lettura della norma derivano due conseguenze incompatibili con le statuizioni impugnate. In primo luogo, l'art. 16 cit., che prevede "corretti- vi" alle indennità d'espropriazione determinate in ba- se ai "criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti", in deroga alla disciplina ordinaria (Cass. 8 febbraio 2000 n. 1381], è norma "eccezionale e quindi soggetta al principio di stretta interpretazione dell'art. 14 delle preleggi: esso, ce può leggersi estensivamente, ad es. ritenendo l'indennità d'occupazione liquidabilc in base a quella di esproprio ridotta o maggiorata nei sensi dell'articolo, è inapplicabile in via analogica ai casi non previsti, come quell di omessa denuncia e dichiarazione ai fini ICI (cosi con le indicate Cass. n. 5283/00 e 14862/01, Case. 17 gennaio 2002 m. 434, 14 febbraio 2002 n. 2115 e 20 febbraio 2002 n. 2427). Sul piano letterale, la norma si applica se la dichia- razione infedele provenga dall'espropriato (e aon da altri soggetti tenuti ad essa ex artt. 3 e 10 D.Lgs. n. 504/92), sia l'ultima, e indichi un imponibile ai fini - 10 ICI inferiore al 30-50% del valore venale dell'area, astratta misura dell'indennità di espropric di aree edificabili ex art. 5 bis L. 359/92. L'evasore totale "é destinato in ogni caso a subire le sanzioni per l'omessa dichiarazione, nonchè l'imposi- zione ICI che aveva tentato di evadere" (così la C. Co- st. n. 351/2000] ma non risulta atfermato dai giudici della legge che l'art. 16 debba applicarsi al caso di omessa dichiarazione non previsto nella norma. L'interpretazione letterale è confermata da quella si- stematica: il decreto legislativo istitutivo dell'ICI tiene distinte e regola diversamente le fattispecic di omessa e infedele o errata dichiarazione, già per de- terminare l'imponibile (art. 11 D.Lgs. 504/92), inter . Mendo nel primo caso il comune con la "rettifica 'c nel secondo con 1'"accertamento" dei presupposti dell'im- posta e la determinazione dell'imponibile. Diverse sono poi le sanzioni per le due ipotesi di in- fedele e di omessa dichiarazione nell'art. 14, 1° 2° comma D.Lgs. 504/92. Deve escludersi quindi che l'art. 16 citato, relativo alla dichiarazione errata o infedele, possa riferirsi pure all'omessa denuncia, che nello stesso Decreto le- gislativo ha sempre una disciplina autonoma, Sul piano logico inoltre, l'omessa denuncia comportan- il te la mancata indicazione del valore dell'area con un imponibile pari a zero, dovrebbe ridurre a rulla i dennità, con trasformazione della capropriazione per .u. in una sorta di confisca. In conclusione sul piano letterale, sistematico e lo- gico e conformemente a quanto rilova la Corte Costitu zionale nelle sentenze citate, deve ritenersi inappli- cabile l'art. 15 D.Lgs. 504/92 all'omessa dichiarazio- ne c denuncia dell'arca edificabile ai fini ICI. Altro corollario del rilievo che la norma non ha in- trodotto un criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione o un meccanismo che integra questo, é che essa non costituisco nelle controversie relative a detta liquidazione o jus superveniens, applicabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio in tal senso, invece, isolata, Cass. 8 agosto 2001 n. 10934), così come è l'art. 5 bis della L. 359/92 con i modi di determinazione dell'indennità d'espropriazione in caso disciplinati, secondo l'unanime giurisprudenza (Cass. 16 settembre 2002 n. 13492, 28 agosto 2001 n. 11294, 21 dicembre 2000 n. 16061, 28 aprile 1999 11. 4287, marzo 1998 n. 2542, 7 marzo 1997 n. 2091, 27 maggio 1995 5907, Lia molte). Deve condividersi quindi La giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le riduzioni o maggiorazioni di 12 cui all'art. 16 del D.Lgs. 504/92 sono applicabili su istanza o eccezione della parle interessata (così la cit. Cass, 1381/2000 e le sentenze richiamate che ne- gano l'applicabilità della norma all'omessa denuncia). Espropriante e espropriato, legit imati all'opposizio- ne all'indennità, possono, pure in via di eccezione se non preclusa, chiedere l'applicazione della deroga che I favorisce nell'art. 16 del D.Lgs. n. 504/92. In particolare, l'espropriante, con gli altri elementi di fatto e di diritto che determinano il rigetto delle domande di controparte o la diminuzione dell'indennità (prescrizione, atti da comparare con prezzi più bassi, certificati di destinazione urbanistica, limiti o vin- coli reali sul suolo, etc.), deve provare i presupposti della riduzione dell'art. 16 D.Lgs. 504/92 (fabbrica- bilità dell'area, ultima dichiarazione dell'espropria- to con indicazione dell'imponibile, identità dell'area con quella della dichiarazione infedele); l'eapropria- to, a sua volta, se chiede la maggiorazione del secon- do comma dell'art. 16, deve produrre le quietanze del- le imposte pagate e il computo di queste in base all' indennità liquidata perchè là aua domanda sia accolta. I primi due motivi di ricorso sono quindi fondati, non potendo applicarsi l'art. 16 citato nel caso di omessa denuncia e di ufficio. 13 2. Il terzo motivo di ricorso deduce l'inapplicabilità dell'art. 16 D.Lgs. 504/92, ex art. 59, 2° comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, por avere adottato il comune di Quadrelle in data 5 dicembre 1998 un regola- mento per disciplinare l'ICI, ai sensi dell'art. 52 di questo stesso D.Lga., che comporterebbe l'inoperativi- tà dell'art. 16 D.Lgs. n. 504/1992, quando aia elimi- nato l'obbligo della denuncia e dichiarazione del va- lore ai fini dell'imposta, come nel caso. L'affermata inapplicabilità dell'art. 16 citato alla fattispecie oggetto di causa assorbe ogni questione sull'operatività di essa in rapporto ad un regolamento di cui il controricorrente contesta l'applicabilità.
3. I primi due motivi di ricorso vanno pertanto accol- ti e il terzo deve dichiararsi assorbito;
la decisione impugnata deve essere cassata e la causa deve rinviar- si ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, perché si conformi ai principi enunciati e provveda anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglic i primi due motivi di ricorso e di- chiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese della presente fase. 14 Così deciso nella camera di 2002. Il consigliere estensure1 Consigliere CASSAZIONE Par Civile Depositor ancelleria 20 FEB. 2003 it ALCANCELLIERE consiglio del 10 ottobre 1½ presidente fror. IL CANCELL Luisa Passinat