CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di riconoscimento della decisione di confisca adottata da uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento UE 2018/1805 del 14 novembre 2018, in vigore dal 19 dicembre 2020, è proponibile - in mancanza di disposizioni interne sulla relativa procedura - entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 8 d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, con il quale è stata data attuazione alla Decisione Quadro 2006/783/GAI.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19459 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MO AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, avv. Maria Elena Riccardi in sostituzione dell'avv. ND EP, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli dichiarava la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della decisione irrevocabile di confisca pronunciata dalla Corte di appello di Gand (Belgio) il 30 giugno 2015 nei confronti di AN MO per la somma di euro 297.850 in relazione ai reati di associazione per delinquere, furto e rapina. La Corte di appello dava atto che il riconoscimento della confisca straniera era stato chiesto ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 150 del 2018 e che Penale Sent. Sez. 6 Num. 19459 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 16/03/2023 in assenza di disposizione attuative nazionali andava applicato il d.lgs. n. 137 del 2015, relativo alla decisione quadro 2006/783/GAI. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla direttiva U.E. 64/2010, agli artt. 731 e 733 cod. proc. pen. e alla omessa acquisizione della traduzione integrale della sentenza belga. La Corte di appello, con motivazione errata e contraddittoria, ha ritenuto sufficiente, a fronte delle eccezioni difensive (supportate da un perito di parte) in ordine alla mancanza di asseverazione della traduzione della sentenza straniera e alla incomprensibilità e scarsa qualità della traduzione e della motivazione, la documentazione fornita dalle autorità belghe. In tal modo la Corte di appello, nell'utilizzare una traduzione incomprensibile, ha violato i principi della direttiva dell'Unione europea n. 64/2010, così come attuata in Italia, dell'art. 6 CEDU e di altri strumenti internazionali a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, e dell'art. 111 Cost. Nella specie la sentenza belga era un atto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa per verificare la doppia incrinninabilità e comprendere la motivazione del provvedimento straniero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili. 2. Preliminarmente va chiarito il quadro normativo applicabile. A decorrere dal 19 dicembre 2020 è entrato in vigore tra gli Stati U.E. il regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca (art. 39). Non sono state al momento ancora emanate dal Governo italiano le norme di attuazione, di cui alla legge delega 4 agosto 2022, n. 127, che all'art. 15 ha dettato principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento. Come ha già osservato questa Corte (Sez. 6, n. 25571 del 24/05/2022), il Regolamento, pur contenendo disposizioni self-executing, necessita di disposizioni nazionali sulle materie non compiutamente disciplinate, tra le quali si pongono gli aspetti procedurali. 2 In assenza di dette disposizioni interne sulla procedura per farsi luogo al riconoscimento della decisione straniera, la Suprema Corte ha ritenuto applicabili le norme dettate per dare attuazione agli strumenti di mutuo riconoscimento che in tema di congelamento e confisca sono stati "sostituiti" dal regolamento. Come infatti stabilisce l'art. 39, il regolamento ha sostituto - e non abrogato - le decisioni quadro 2006/783/GAI in tema di congelamento e 2006/783/GAI in tema di confisca, prevedendo che "i riferimenti" a tali strumenti devono intendersi fatti al regolamento. Questa norma quindi consente di applicare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. A tali coordinate esegetiche si è attenuta la Corte di appello nel caso in esame, che ha infatti richiamato più volte il suddetto decreto (in motivazione e anche nel dispositivo) per affrontare gli aspetti procedurali e gli adempimenti necessari per dar seguito alla richiesta di cooperazione belga. 3. Ciò premesso, va rilevato, quanto al ricorso per cassazione proposto, che il suddetto decreto legislativo stabilisce (art. 8) che contro la sentenza che provvede al riconoscimento della decisione di confisca, la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per la sola violazione di legge, "entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito". Nella specie, la suddetta notificazione alla parte e al suo difensore è avvenuta al più tardi alla data del 6 dicembre 2022, mentre il ricorso è stato presentato, con il deposito in cancelleria, il 20 dicembre 2022. Pertanto, il ricorso è tardivo. 4. In ogni caso, il ricorso è anche generico e declina motivi non consentiti, quanto ai vizi motivazionali. La Corte di appello ha infatti rilevato correttamente che il Regolamento 2018/1805 prevede l'invio del solo certificato "tradotto", anche quando gli Stati membri - come l'Italia nella specie - hanno effettuato una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. 3 La Corte di appello ha in ogni caso affermato che la traduzione, ancorché non perfetta secondo la sintassi italiana, consentiva di comprendere i dati rilevanti ai fini del controllo demandato all'autorità giudiziaria italiana. Ebbene, come già affermato da questa Corte in tema di mandato di arresto europeo, per il quale la legge n. 69 del 2005 prevedeva - prima della novella del 2021 - l'allegazione del provvedimento nazionale, che la mancata traduzione di tale atto non determinava automaticamente la illegittimità della procedura, qualora la documentazione in atti contenesse tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l'adozione della decisione (tra tante, Sez. 6, n. 43136 del 15/09/2017, Rv. 271573). Quindi la completezza della documentazione tradotta deve essere valutata non in astratto, ma va rapportata ai motivi di rifiuto previsti dal regolamento. Il ricorrente si è lamentato della qualità della traduzione in modo generico, non evidenziando - se non per la sola verifica della doppia incriminabilità - la incidenza della problematica. Tra l'altro, quanto a tale profilo, la Corte di appello ha evidenziato come la esatta qualificazione giuridica del fatto addebitato al MO come furto o come rapina fosse di fatto irrilevante, risultando per entrambi soddisfatta la doppia incriminabilità. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4, decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137. Così deciso il 16/ /2-023.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, avv. Maria Elena Riccardi in sostituzione dell'avv. ND EP, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli dichiarava la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della decisione irrevocabile di confisca pronunciata dalla Corte di appello di Gand (Belgio) il 30 giugno 2015 nei confronti di AN MO per la somma di euro 297.850 in relazione ai reati di associazione per delinquere, furto e rapina. La Corte di appello dava atto che il riconoscimento della confisca straniera era stato chiesto ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 150 del 2018 e che Penale Sent. Sez. 6 Num. 19459 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 16/03/2023 in assenza di disposizione attuative nazionali andava applicato il d.lgs. n. 137 del 2015, relativo alla decisione quadro 2006/783/GAI. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla direttiva U.E. 64/2010, agli artt. 731 e 733 cod. proc. pen. e alla omessa acquisizione della traduzione integrale della sentenza belga. La Corte di appello, con motivazione errata e contraddittoria, ha ritenuto sufficiente, a fronte delle eccezioni difensive (supportate da un perito di parte) in ordine alla mancanza di asseverazione della traduzione della sentenza straniera e alla incomprensibilità e scarsa qualità della traduzione e della motivazione, la documentazione fornita dalle autorità belghe. In tal modo la Corte di appello, nell'utilizzare una traduzione incomprensibile, ha violato i principi della direttiva dell'Unione europea n. 64/2010, così come attuata in Italia, dell'art. 6 CEDU e di altri strumenti internazionali a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, e dell'art. 111 Cost. Nella specie la sentenza belga era un atto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa per verificare la doppia incrinninabilità e comprendere la motivazione del provvedimento straniero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili. 2. Preliminarmente va chiarito il quadro normativo applicabile. A decorrere dal 19 dicembre 2020 è entrato in vigore tra gli Stati U.E. il regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca (art. 39). Non sono state al momento ancora emanate dal Governo italiano le norme di attuazione, di cui alla legge delega 4 agosto 2022, n. 127, che all'art. 15 ha dettato principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento. Come ha già osservato questa Corte (Sez. 6, n. 25571 del 24/05/2022), il Regolamento, pur contenendo disposizioni self-executing, necessita di disposizioni nazionali sulle materie non compiutamente disciplinate, tra le quali si pongono gli aspetti procedurali. 2 In assenza di dette disposizioni interne sulla procedura per farsi luogo al riconoscimento della decisione straniera, la Suprema Corte ha ritenuto applicabili le norme dettate per dare attuazione agli strumenti di mutuo riconoscimento che in tema di congelamento e confisca sono stati "sostituiti" dal regolamento. Come infatti stabilisce l'art. 39, il regolamento ha sostituto - e non abrogato - le decisioni quadro 2006/783/GAI in tema di congelamento e 2006/783/GAI in tema di confisca, prevedendo che "i riferimenti" a tali strumenti devono intendersi fatti al regolamento. Questa norma quindi consente di applicare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. A tali coordinate esegetiche si è attenuta la Corte di appello nel caso in esame, che ha infatti richiamato più volte il suddetto decreto (in motivazione e anche nel dispositivo) per affrontare gli aspetti procedurali e gli adempimenti necessari per dar seguito alla richiesta di cooperazione belga. 3. Ciò premesso, va rilevato, quanto al ricorso per cassazione proposto, che il suddetto decreto legislativo stabilisce (art. 8) che contro la sentenza che provvede al riconoscimento della decisione di confisca, la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per la sola violazione di legge, "entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito". Nella specie, la suddetta notificazione alla parte e al suo difensore è avvenuta al più tardi alla data del 6 dicembre 2022, mentre il ricorso è stato presentato, con il deposito in cancelleria, il 20 dicembre 2022. Pertanto, il ricorso è tardivo. 4. In ogni caso, il ricorso è anche generico e declina motivi non consentiti, quanto ai vizi motivazionali. La Corte di appello ha infatti rilevato correttamente che il Regolamento 2018/1805 prevede l'invio del solo certificato "tradotto", anche quando gli Stati membri - come l'Italia nella specie - hanno effettuato una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. 3 La Corte di appello ha in ogni caso affermato che la traduzione, ancorché non perfetta secondo la sintassi italiana, consentiva di comprendere i dati rilevanti ai fini del controllo demandato all'autorità giudiziaria italiana. Ebbene, come già affermato da questa Corte in tema di mandato di arresto europeo, per il quale la legge n. 69 del 2005 prevedeva - prima della novella del 2021 - l'allegazione del provvedimento nazionale, che la mancata traduzione di tale atto non determinava automaticamente la illegittimità della procedura, qualora la documentazione in atti contenesse tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l'adozione della decisione (tra tante, Sez. 6, n. 43136 del 15/09/2017, Rv. 271573). Quindi la completezza della documentazione tradotta deve essere valutata non in astratto, ma va rapportata ai motivi di rifiuto previsti dal regolamento. Il ricorrente si è lamentato della qualità della traduzione in modo generico, non evidenziando - se non per la sola verifica della doppia incriminabilità - la incidenza della problematica. Tra l'altro, quanto a tale profilo, la Corte di appello ha evidenziato come la esatta qualificazione giuridica del fatto addebitato al MO come furto o come rapina fosse di fatto irrilevante, risultando per entrambi soddisfatta la doppia incriminabilità. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4, decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137. Così deciso il 16/ /2-023.