Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 2
In tema di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.), il principio di specialità bilaterale tra norme, cui occorre riferirsi per risolvere i problemi di diritto intertemporale, impone di ritenere che dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 possono assumere rilevanza penale, anche se commessi in data anteriore, soltanto gli abusi consistenti in violazione di legge o di regolamento, ovvero quelli dai quali sia derivato un vantaggio patrimoniale o un danno (entrambi ingiusti).
Poiché in base all'art. 323 cod. pen. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234) si deve escludere rilevanza penale a quei comportamenti che non si concretino in violazioni di legge o di regolamento, non ricorrono gli estremi del reato nel comportamento di amministratori comunali i quali, al fine di evitare gli indugi della procedura espropriativa, acquisiscano un immobile scegliendo la procedura contrattuale con il privato. (Nella specie si era addivenuti alla stipulazione di un contratto in forza del quale si pattuiva l'acquisto dell'immobile dietro pagamento di un prezzo in misura corrispondente a quello di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, pari al triplo della normale indennità di espropriazione - spettante, in sede espropriativa, solo a proprietari coltivatori diretti - pur nella consapevolezza da parte dei pubblici amministratori che i venditori non rivestivano tale qualità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/1999, n. 8191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8191 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26/4/99
1. Dott. NI de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Candela Consigliere N. 839
3. Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 43660/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da TO NI, ON RI, LE MB, AR GI, PI AN, AR OM, CE LO, MO AU, avverso la sentenza 12 febbraio 1998 del Tribunale di Padova Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Palombarini, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 12 febbraio 1998 il Tribunale di Padova dichiarava non doversi procedere nei confronti di TO NI, ON RI, LE MB, AR GI, PI, AN, AR OM, CE LO, MO AU in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p. nel testo ora vigente, così modificata l'originaria imputazione di peculato per distrazione - per avere il primo quale Sindaco e gli altri quali membri del Consiglio comunale del Comune di Legnaro, distratto la somma pari a due terzi di quella di lire 119.656.180 effettivamente corrisposta ai coimputati dello stesso reato BE RI e TO IA RE (pur essi prosciolti, ma non ricorrenti) approvando le delibere 14 dicembre 1981 e 16 marzo 1982 con cui veniva riconosciuta a favore di questi ultimi un'indennità di espropriazione per il terreno da loro bonariamente ceduto al Comune in misura tripla alla normale indennità di espropriazione secondo i benefici spettanti ai soli proprietari coltivatori diretti, nonostante sapessero o fossero stati portati a conoscenza che i venditori non rivestivano tale qualità, per essere il reato stesso estinto per amnistia.
Secondo il giudice a quo la violazione di norme di legge andava individuata nella scorretta adozione di una compravendita anziché della procedura di espropriazione che avrebbe consentito di ridurre di circa un terzo l'esborso da parte del Comune. Senza che rilevasse in alcun modo il fatto che il BE e la TO, non soddisfatti della somma, avessero adito l'autorità giudiziaria per ottenere il prezzo di mercato.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i soli amministratori comunali deducendo tre ordini di motivi.
Con il primo si contesta che sia stata attivata la procedura espropriativa, essendosi stipulato un contratto di diritto privato;
il tutto risulterebbe comprovato dalla decisione civile passata in giudicato che ha definito tale l'accordo intervenuto tra il BE e la TO, da una parte, ed il Comune dall'altro.
Con il secondo si addebita alla motivazione della sentenza impugnata di aver violato la legge penale per aver ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 323 c.p. quale novellato nel 1997. Con il terzo si denuncia violazione dell'art. 477 c.p.p. 1930 per avere la sentenza impugnata immutato il fatto originariamente contestato addebitando agli imputati di non aver seguito la procedura espropriativa.
3. Va preliminarmente preso in esame il terzo motivo di ricorso, dal cui accoglimento non conseguirebbe l'estinzione del reato, dovendo comunque il pubblico ministero verificare il titolo di reato in ordine al quale dare eventualmente inizio all'azione penale). Il motivo è, peraltro, privo di fondamento, risultando dall'imputazione che - nonostante qualche improprietà di linguaggio, l'uso, cioè, dell'espressione "indennità di espropriazione" - ci si sia riferiti ad una cessione bonaria e non autoritativa del terreno.
5. Fondati sono invece, il primo ed il secondo motivo.
5.1. il Collegio deve, anzi tutto, farsi carico delle "novellazioni" che hanno attinto l'art. 323 c.p. in forza dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, al fine di verificare se,
valutando la concreta fattispecie sottoposta al suo esame, sia riscontrabile una continuità di tipo di illecito, da non circoscrivere - alla stregua del tempus commissi delicti quale risultante dall'imputazione - al rapporto tra l'art. 323, 2^ comma, c.p. e l'art. 323 c.p., come sostituito dalla legge n. 324 del 1997,
ma da estendere al testo originario dell'art. 323 c.p. qui rilevante, quanto meno, sotto il profilo sanzionatorio. Una verifica che riveste una qualche complessità, non risultando in modo chiaro a quale delle norme succedutesi nel tempo la sentenza impugnata abbia inteso riferirsi.
5.2. Sul punto relativo alla configurabilità nel caso di specie del delitto di cui all'art. 323 c.p., occorre, anzi tutto, rammentare gli interventi normativi che hanno coinvolto, radicalmente modificandolo, il precetto ora ricordato.
Come è stato rilevato, il delitto denominato "abuso generico di ufficio" - quello che, considerato il tempus commissi delicti - è stato addebitato ai ricorrenti - assolveva nell'originario assetto codicistico, una funzione residuale, costituendo una sorta di contenitore nel quale era ricompresa ogni forma di abuso del pubblico ufficiale, che non fosse previsto come reato da una particolare disposizione di legge. Il tutto in un quadro entro il quale lo statuto penale della pubblica amministrazione, con la previsione del peculato per distrazione, della malversazione in danno di privati, dell'interesse privato in atti di ufficio, etc., era contrassegnato da un reticolo di fattispecie in grado di relegare al margine il delitto di cui all'art. 323 c.p., fra l'altro, caratterizzato - in rapporto ai valori allora rilevanti - dall'estrema tenuità della sanzione.
5.3. L'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha completamente ridisegnato l'art. 323 c.p., contemplava un'ipotesi di reato diretta a reprimere soprattutto l'uso distorto della discrezionalità amministrativa, profilandosi in termini di sintomaticità dell'abuso il vizio di eccesso di potere dell'atto o del provvedimento;
vale a dire, il compimento (o l'omissione) dell'atto come esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla funzione predeterminata dalla legge;
in tal modo, per un verso, da far assumere all'agire della pubblica amministrazione uno scopo estraneo rispetto a quello finalizzato dalla norma e, per un altro verso, da realizzare un vero e proprio eccesso del mezzo rispetto al fine da essa presupposto (cfr. Sez. VI, 25 ottobre 1991, Giunta).
Il nucleo della fattispecie veniva peraltro collocato nel momento soggettivo, nel dolo specifico, in quanto esorbitante la stessa realizzazione di un evento antigiuridico e finalizzato ad arrecare ad altri un vantaggio ingiusto (nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 323, 2^ comma, di carattere patrimoniale) ovvero un danno ingiusto. La centralità del momento soggettivo veniva correttamente enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema nel senso sia della finalizzazione dell'abuso verso un vantaggio o un danno ingiusto sia nella effettiva ingiustizia del risultato avuto di mira dall'atto. Una regola puntualmente canonizzata nell'affermazione che deve essere contra legem non solo la condotta, ma anche il fine perseguito dall'agente; cosicché il reato in esame non sussiste quando, pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, il fine di danno o di vantaggio non sia di per sè ingiusto. Ciò non soltanto perché l'art. 323 c.p. menziona separatamente l'abusività della condotta e l'ingiustizia del fine, ma anche perché la ratio della norma tende a sottrarre alla sanzione penale quelle ipotesi in cui, pure se attraverso un'attività amministrativa formalmente illegittima, si persegua un fine di per sè legittimo (cfr. Sez. VI, 19 dicembre 1994, Medea). Principi ulteriormente ribaditi dalla regula iuris in base alla quale, per integrare la fattispecie di cui all'art. 323 c.p., oltre all'abuso che caratterizza l'elemento oggettivo del reato, occorre il dolo specifico, finalizzato all'ingiusto vantaggio;
con la conseguenza che non è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di porre in essere una condotta antidoverosa e l'illegittimità, pur macroscopica, dell'atto di ufficio, ma è necessario che l'abuso sia stato indirizzato a determinare una situazione di vantaggio contraria al diritto (Sez. VI, 20 aprile 1995, Pasetti;
cfr., analogamente, Sez. VI, 7 marzo 1995, Bussolati;
Sez. 5 aprile 1994, Presutto).
Il tutto secondo i tracciati interpretativi seguiti da questa Corte, costante nel ritenere che in tema di abuso di ufficio assumono rilievo sia l'atto (o il comportamento) singolarmente valutato (qualora esso esprima ex se il perseguimento di un fine diverso rispetto al fine tipico) sia quegli elementi sintomatici che, apparentemente estranei all'atto (o al comportamento), consentono una verifica di più ampio contesto;
così da dar rilievo ai presupposti di fatto in cui si esprime l'abuso, attraverso il coinvolgimento di singoli comportamenti o di singole serie comportamentali antecedenti, concomitanti ovvero anche successivi all'atto (o al comportamento) che designa l'abuso stesso (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 30 giugno 1993, Bisogno). Sul versante della violazione del dovere di astensione, poi, la giurisprudenza si era attestata - non senza qualche contrasto - sulla linea interpretativa secondo cui la detta violazione (che, di per sè sola, non era in grado neppure di realizzare l'ipotesi di reato prevista dall'abrogato art. 324 c.p.; cfr. Sez. V, 3 dicembre 1979, Duo), si rivela non idonea ad integrare, sempre di per sè sola, gli estremi del reato previsto dal previgente art. 323. Una simile proposizione non sta a significare che tale violazione non possa costituire un abuso di potere;
essa esprime soltanto l'esigenza che, perché venga realizzato il reato di abuso di ufficio, deve accompagnarsi una delle finalità previste dalla norma incriminatrice;
in modo da dar rilievo al profilo teleologico, conseguentemente destinato a trasformare la violazione del dovere di astensione in un vero e proprio sviamento di potere. Invece, quando l'abuso si sostanzi ex se in uno sviamento di potere, il legame finalistico è maggiormente evidenziabile nell'area della fattispecie penalmente rilevante, esaurendosi lo sviamento in un vizio che, ove coincida con la finità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio ovvero di arrecare ad altri un danno, realizza a pieno titolo il reato di abuso di ufficio.
Dal criterio della "doppia ingiustizia", emergente anche in chiave semantica dall'art. 323, 1^ comma, c.p., quale risultante dalla "novella" del 1990, deriva che l'ingiustizia del fine non può considerarsi insita nell'ingiustizia del mezzo, nel senso che la seconda deve comunque manifestarsi all'esterno attraverso la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Ne discende che il vantaggio ingiusto, coincidendo con il fine perseguito dall'agente, diviene parte integrante dell'elemento soggettivo. Dunque, anche quest'ultimo resta designato da una duplice qualificazione: come dolo generico, connotante l'abuso; come dolo specifico, esorbitante rispetto a questo, ma interagente col momento soggettivo della condotta abusiva, tanto da rappresentare un continuum nei confronti del momento soggettivo generico e da risultare, nella sua qualificazione finalistica, astrattamente inscindibile rispetto a questo. Ora, poiché il fine deve essere quello di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio (o di cagionare ad altri un danno), il contenuto teleologico viene a scorporarsi dal momento oggettivo, tanto da consentire l'ulteriore accertamento della sua presenza a prescindere dalla finalità generica e dalla finalità specifica. E questo dato oggettivo andrebbe individuato nella soluzione di un conflitto di interessi (l'uno e l'altro direttamente o anche soltanto indirettamente rilevanti sul piano pubblicistico) secondo regole che, anziché informate al principio di imparzialità, mirino a comporre tale conflitto tutelando posizioni giuridiche non meritevoli di protezione proprio in forza del preminente interesse del soggetto agente o di altri soggetti destinatari dell'atto o del provvedimento (ovvero anche del comportamento), interesse assunto come dato esponenziale dell'atto, del provvedimento (ovvero del comportamento) stesso (v. Sez. VI, 14 dicembre 1995, Marini). Rigorosamente circoscritto entro i confini dell'elemento soggettivo era, pertanto, il danno o il vantaggio ingiusto, a nulla rilevando che il soggetto non fosse riuscito a realizzare lo scopo, così da profilarsi la fattispecie in parola come reato a consumazione anticipata. Il tutto pur dovendosi considerare come, nel concreto, l'emanazione dell'atto o del provvedimento (e la sua conseguente esecutorietà) diveniva, di regola, l'unico segnale dal quale era ricavabile l'abuso dell'ufficio (o del servizio).
5.4. Nonostante gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati avessero delimitato, soprattutto sotto il profilo funzionale (ma con inevitabili riverberi anche sullo schema strutturale della fattispecie), la norma dell'art. 323 c.p. - la cui centralità nel sistema dei reati contro la pubblica amministrazione risultava, oltre che dalla corrispondente soppressione dei reati di interesse privato in atti di ufficio e di peculato "per distrazione", dalla significativa elevazione della sanzione prevista dall'editto - era conformata in modo così generico (sintomatica è la permanenza nel testo dell'art. 323 "novellato" dell'espressione "abuso", ancora una volta designante la condotta tipica) da apparire dotata di una tale potenzialità espansiva ai fini della perseguibilità dell'illecito amministrativo, da indurre il legislatore a riformulare il precetto al fine, per un verso, di limitarne la versatilità così da delineare uno schema solo in parte corrispondente ai risultati cui era approdato il "diritto vivente" scaturente dalla giurisprudenza prima richiamata e, per un altro verso, di ridurre la misura della pena edittale, secondo un modello chiaramente rivolto a precludere che il fumus delicti potesse comportare limitazioni, in via cautelare del soggetto indagato o imputato di abuso di ufficio, oltre che compressioni della sua privacy ai sensi dell'art. 266 e segg. c.p.p. il prezzo pagato ad una tale opera di revisione è stato indubbiamente assai caro, tanto da rimuovere i sottili equilibri che sorreggono l'intero statuto dei reati contro la pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento al sistema sanzionatorio del delitto di cui all'art. 323 c.p., così poco efficace da risultare irragionevole rispetto ad altri fatti reato relativamente ai quali l'esigenza punitiva non ha subito variazioni di sorta.
5.5. L'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha sostituito l'art. 323 c.p., ha, in primo luogo, ancorato la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, così da circoscrivere univocamente in ambiti definiti gli estremi ed i presupposti del comportamento punibile;
per di più, realizzabile solo in quanto le dette condotte vengano poste in essere, per il pubblico ufficiale nello svolgimento della funzione e per l'incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento del servizio.
Mentre, dunque, nel sistema previgente (forse più razionale, perché non necessariamente postulante un abuso incentrato nell'adozione di un provvedimento amministrativo), nel silenzio della legge assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza sia l'eccesso di potere sia la violazione di legge (secondo le regole canonizzate dalla legge 31 marzo 1889, n. 5982, istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato "per la giustizia amministrativa" e riprodotte dall'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dall'art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), nell'attuale sistema, che pur sembra assegnare valore esponenziale alla partizione dei tradizionali vizi dell'atto, ai fini della condotta di abuso (quella che assume valore esclusivo nella configurazione della fattispecie penale, che reprime soltanto comportamenti, rappresentando il provvedimento lo strumento attraverso il quale - pur se utilizzando una sorta di sincretismo valutativo, che ha di mira anche la rilevanza di un "possibile giuridico" proprio dell'atto autoritativo - sul piano della struttura si configura l'illecito e sul piano probatorio è consentito delineare la sussistenza della condotta di abuso) rilevano soltanto la violazione norme di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vigenti).
Quel che peraltro diviene decisivo ai fini di una corretta comprensione dello ius novum è una sorta di emarginazione (bilanciata, però, dall'inscindibile collegamento con l'evento) dell'elemento soggettivo. A differenza dell'art. 323 previgente che configurava l'abuso di ufficio come reato a consumazione anticipata, fondamentalmente incentrato sul dolo specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio (se patrimoniale, con elevazione della pena da un minimo di due a un massimo di cinque anni di reclusione) o di arrecare ad altri un danno ingiusto (senza che rilevasse ai fini sanzionatori la natura patrimoniale del danno), il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso di ufficio come reato di danno (nel senso dell'emersione di una diversa offensività), richiedendo che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, così da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. La tipicità del fatto, quindi, con la "novella", non viene più affidata al contenuto di un dolo specifico;
la conformità al modello legale dell'incriminazione si ricava, infatti, attraverso una più precisa modulazione del lessico rilevante sul piano prescrittivo, in funzione di esigenze teleologiche puntualmente ricavabili dai lavori preparatori della legge n. 234 del 1997. Il tutto col delineare forme vincolate di condotta ed arricchendo la fattispecie di un elemento ulteriore costituito dalla effettiva realizzazione di un vantaggio patrimoniale per il pubblico ufficiale ovvero per altri o di danno altrui;
vantaggio o danno contra ius (cfr. Sez. VI, 17 ottobre 1997, Vitarelli;
Sez. VI, 17 dicembre 1997, Testa). La conseguenza è che la necessaria presenza dell'evento rende ancor più pertinente il richiamo all'abuso mediante omissione, ravvisabile tutte le volte in cui ci si trovi di fronte (nel ricorrere degli ulteriori requisiti indicati dall'art. 323 c.p.) ad un soggetto sul quale gravi l'obbligo di impedire l'evento. Nella nuova formulazione, caratterizzata dalla necessità dell'evento (Sez. VI, 17 ottobre 1997, Vitarelli;
Sez. VI, 3 novembre 1997, Craparo;
Sez. VI, 17 dicembre 1997, Testa), l'abuso è punito a titolo di dolo generico, per di più caratterizzato dal requisito della intenzionalità, restringendosi, in tal modo, l'operatività del momento soggettivo al dolo di evento inteso come situazione corrispondente ad un'assoluta omogeneità tra momento rappresentativo e momento volitivo, con esclusione, quindi, della rilevanza del c.d. "dolo eventuale" (Sez. VI, 2 ottobre 1997, Angelo;
Sez. VI, 17 dicembre 1997, Testa;
Sez. VI, 14 gennaio 1998, Branciforte). Il che condurrebbe a ritenere che, penetrando l'ingiustizia del danno o del vantaggio nella struttura dell'evento, la stessa qualifica di dolo diretto che contrassegna l'elemento soggettivo del reato in parola comporta che anche il dato di qualificazione debba essere preveduto e voluto.
5.6. Tutto ciò premesso, relativamente al regime ora operante sul piano del diritto intertemporale, va ricordato come le Sezioni unite di questa Corte, nel delineare i rapporti tra l'art. 323 c.p., nel testo risultante dalla originaria formulazione - qui tuttora rilevante, considerato il tempus commissi delicti - e l'art. 323 c.p., come sostituito dall'art. 13 della legge n. 86 del 1990,
enunciarono il principio in base al quale, poiché fra in nuovo testo della art. 323 c.p. (quello, cioè, introdotto dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n.86) ed i precedenti artt. 323 e 324 dello stesso codice, sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle singole previsioni, non avendo la legge n. 86 del 1990 operato una generalizzata abolito criminis, ogni problematica circa la norma da applicare va risolta ai sensi dell'art. 2, 2^ e 3^ comma, c.p., perché tra il nuovo testo dell'art. 323 ed i precedenti artt. 323 e 324 sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle previsioni che riconduce l'interferenza fra i relativi precetti nel più complesso fenomeno della successione nel tempo delle norme incriminatrici, nell'ambito del quale la nuova legge se, da un lato, ha ampliato, sotto qualche aspetto, le previgenti previsioni incriminatrici, ed escluso, dall'altro lato, la rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato, rispetto ad altre ipotesi ha mantenuto tale rilevanza, imponendo per esse l'individuazione della norma più favorevole applicabile ai sensi dell'art. 2, 3^ comma, c.p. Aggiungendo che una tale disciplina resta applicabile alla condizione che i fatti punibili alla stregua dell'art. 323 c.p. nel testo originario possano esserlo anche alla stregua dell'art. 13 della legge n. 86 del 1990, in quanto gli elementi costitutivi del primo reato siano contenuti, in forma esplicita o implicita, nella previsione delle norme vigenti alla data di consumazione - attribuendosi, altrimenti, efficacia retroattiva ad una norma incriminatrice successiva al fatto - e siano stati chiaramente enunciati nell'imputazione (Sez. un., 20 giugno 1990, Monaco). 11.5. È chiaro che, con riferimento ai rapporti tra l'art. 323 c.p., quale "novellato" nel 1990 e l'art. 323 c.p., quale risultante dalla sua sostituzione in forza dell'art. 1 della legge n. 234 del 1997, l'incentrarsi della problematica intertemporale nell'area di una sola disposizione (laddove i temi di diritto transitorio a suo tempo prospettati concernevano, non solo due diverse disposizioni ma anche - per essere chiamato in causa pure l'abrogato art. 324 c.p. ed il sostituito art. 314 dello stesso codice, nella parte relativa al "peculato per distrazione" - da più norme, con giudizi di valore, per giunta, non unificabili ma, anzi, caratterizzati da rilevantissime difformità) circoscrive l'area di interferenza tra norme entro argini interpretativi estremamente più circoscritti. Mentre, a suo tempo, al di là dei profili descrittivi, assumeva valenza decisiva il giudizio di valore, qui è la conformazione della norma (nell'ambito di se stessa) a rivelarsi determinante. Si vuol dire, cioè, che mentre nel caso preso in esame dalle Sezioni unite, un ruolo preminente assumeva il rapporto di consunzione (reso estremamente complesso dalla pluralità di disposizioni convergenti, nello ius novum, verso una medesima norma), ora, prescindendo da giudizi valutativi di non decisivo rilievo (pur se comunque apprezzabili: l'abuso diretto a procurare un vantaggio patrimoniale è ora sanzionato con la minor pena della reclusione da sei mesi a tre anni, mentre l'abuso "in danno" subisce una penalizzazione, essendo comminata la medesima sanzione, superiore, dunque, a quella dell'editto dell'art. 323 sostituito dalla legge n. 86 del 1990), la soluzione di ogni problema di diritto transitorio va individuata facendo, in primo luogo, applicazione del principio di specialità, l'unico in grado di conferire valenza prescrittiva al rapporto istituibile tra disposizione e norma, quando l'assetto descrittivo (e solo in parte valutativo) risulti decisamente modificato. Una specialità da definire "bilaterale" perché ciascuna delle fattispecie poste a confronto presenta elementi specializzanti;
cosicché deve contestarsi la soluzione prospettata da una parte della dottrina secondo cui, poiché qualsiasi ipotesi oggi prevista è riconducibile al testo previgente mentre solo alcune delle ipotesi previste dalla legge n. 86 del 1990 possono essere assunte nella nuova ipotesi di reato, è sempre applicabile lo ius novum, purché si realizzino taluni requisiti, dovendo, in caso contrario, ritenersi realizzata una vera e propria abolitio criminis.
Il fatto è che, invece, ciascuna delle ipotesi di reato presenta elementi che sono propri di essa ed estranei al modello dell'altra. Dunque, ciascuna fattispecie è speciale nei Confronti dell'altra perché ognuna presenta uno o più elementi estranei rispetto all'altra.
Se si superano le resistenze all'applicazione di un criterio logico nell'area del fenomeno della successione della legge penale nel tempo, il raffronto tra i due precetti consente una più puntuale verifica del passaggio dalla norma implicitamente abrogata alla nuova disciplina, facendo subito emergere come il ricorso alla specialità bilaterale esclude che assumano rilievo penale gli abusi non consistenti in violazioni di legge o di regolamento ovvero dai quali non sia derivato un vantaggio patrimoniale o un danno (entrambi ingiusti). Ne consegue che la continuità del tipo d'illecito, risalente alla decisione delle Sezioni unite più volte richiamata, resta racchiusa nei limiti descrittivi che autorizzano ad iscrivere il contegno in entrambe le prescrizioni.
Riconducendo il rapporto tra norme nell'ambito del principio di specialità, il problema della successione della legge nel tempo deve essere risolto attraverso l'accertamento degli elementi che designano la nuova fattispecie;
e cioè che la condotta si sia sostanziata nella violazione di legge o di regolamento o nell'inosservanza del dovere di astensione, per di più posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio e che sia stato effettivamente procurato un vantaggio patrimoniale per sè o per altri, ovvero che sia stato arrecato ad altri un danno ingiusto. È ovvio, poi, che l'intenzionalità (con esclusione delle ipotesi di dolo soltanto eventuale) dell'azione (o dell'omissione) non costituisce un elemento riconducibile a specialità, risultando il dolo specifico richiesto dall'art. 323 c.p. ante riforma incompatibile con figure diverse dal dolo "intenzionale".
Una regola che, combinandosi con il precetto che prescrive, nel sistema della successione delle leggi nel tempo, l'applicazione della norma più favorevole, fa ritenere, dunque, in presenza dei dati di specificità sopra ricordati, l'art. 323 da ultimo sostituito come unica norma applicabile.
In tali termini la decisione delle Sezioni unite più volte richiamata risulta compatibile con il regime intertemporale ora al vaglio della Corte;
la continuità di tipo di illecito scaturente da un principio logico prima che da un giudizio di valore (peraltro pure emergente dal nuovo assetto sanzionatorio, qui, peraltro, privo di rilevanza atteso il tempo del commesso reato), impone sempre e comunque l'applicazione dello ius novum ove venga accertata la realizzazione della fattispecie. È evidente, poi, che l'abolitio criminis della ipotesi di reato prevista dal testo originario dell'art. 323 c.p. in tanto renderà operante la norma ora ricordata in quanto sia configurabile l'ipotesi di reato contemplata dal testo vigente (che, per la sua specificità va qualificata norma di favore rispetto all'art. 323 c.p. quale delineato dal codice del 1930) con l'applicazione della pena comminata dall'editto del testo del 1930. 6. Dalla sentenza impugnata non emerge che vi sia stata alcuna violazione di legge o di regolamento. La scelta della procedura convenzionale - sia pure bilanciata da una sorta di prezzo imposto, corrispondente a quello di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, donde, pure l'irrilevanza, in relazione, al fatto addebitato delle false dichiarazioni - non è, infatti, censurabile in questa sede, apparendo uno strumento pienamente legittimo al fine di evitare gli indugi della procedura espropriativa. Un modello, quello ora ricordato, la cui legittimità chiaramente emerge dalla sentenza civile (passata in cosa giudicata) che ha deciso la controversia tra le parti (e provocata dai privati) circa la misura del prezzo. Una decisione in ordine alla quale il Tribunale si è espresso con motivazione apparente ravvisando la violazione di legge "proprio nella scorretta adozione della trattativa privata/compravendita in luogo della procedura di esproprio".
In ogni caso, anche ove fosse realmente ipotizzabile una violazione di legge nel senso indicato dal giudice a quo, manca ogni richiamo sia all'ingiustizia del fine sia al dolo di evento, tanto da qualificare, anche qui, la sentenza impugnata come affetta da mancanza assoluta di motivazione e da consentire a questa Corte di "constatare", in presenza di una causa di estinzione del reato, l'assenza del delitto di abuso di ufficio quale delineato dalla legge n. 267 del 1997. 7. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 152 c.p.p. 1930, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1999