Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/1999, n. 8191
CASS
Sentenza 26 aprile 1999

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In tema di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.), il principio di specialità bilaterale tra norme, cui occorre riferirsi per risolvere i problemi di diritto intertemporale, impone di ritenere che dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 possono assumere rilevanza penale, anche se commessi in data anteriore, soltanto gli abusi consistenti in violazione di legge o di regolamento, ovvero quelli dai quali sia derivato un vantaggio patrimoniale o un danno (entrambi ingiusti).

Poiché in base all'art. 323 cod. pen. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234) si deve escludere rilevanza penale a quei comportamenti che non si concretino in violazioni di legge o di regolamento, non ricorrono gli estremi del reato nel comportamento di amministratori comunali i quali, al fine di evitare gli indugi della procedura espropriativa, acquisiscano un immobile scegliendo la procedura contrattuale con il privato. (Nella specie si era addivenuti alla stipulazione di un contratto in forza del quale si pattuiva l'acquisto dell'immobile dietro pagamento di un prezzo in misura corrispondente a quello di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, pari al triplo della normale indennità di espropriazione - spettante, in sede espropriativa, solo a proprietari coltivatori diretti - pur nella consapevolezza da parte dei pubblici amministratori che i venditori non rivestivano tale qualità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/1999, n. 8191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8191
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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