Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto senza rinvio, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen. (Conf. n. 4125 del 2014, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 06/12/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 1818
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 19259/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
BA PE N. IL 07/05/1975;
avverso la sentenza n. 2925/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, del 05/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia in tema di sospensione della patente di guida e di confisca del veicolo;
letta la memoria difensiva depositata il 28/11/2013 dal difensore dell'imputato, avv. Mastromauro.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata ex art. 444 c.p.p. nei confronti di OM PE per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies dolendosi dell'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della omessa confisca dell'autoveicolo derivanti ope legis dalla consumazione del reato in questione. Conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.
Il ricorso deve essere accolto, come del resto sostenuto anche dal P.G. presso questa Corte in sede di requisitoria scritta. Per assunto non controverso, infatti, con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 c.p.p., comma 1, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen.. Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché detta sanzione non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (da ultimo, Sezione 4, 19 gennaio 2011, Proc. gen. App. Trieste in proc. Sbrizzai).
Altrettanto è a dirsi della confisca del veicolo, nei casi in cui consegue di diritto all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Nel caso che occupa il giudice ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti a riguardo del reato contestato al OM, senza però disporre le sanzioni amministrative accessorie previste:
dall'art. 186 cit., comma 2, lett. c), quanto alla sospensione della patente di guida, dal comma 2sexies del menzionato art. quanto alla confisca del veicolo, che andava disposta, risultando dalla documentazione portata dal ricorrente a corredo della propria impugnazione che il veicolo è in proprietà dell'imputato (cfr. comunicazione di notizia di reato del 21.1.2012).
Sui menzionati vizi della decisione impugnata, così come sulle statuizioni qui disposte, non incidono le circostanze indicate dalla difesa dell'imputato con la memoria depositata il 28.11.2013. Il fatto che il OM si sia visto sostituire la pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità, con l'eventualità che il positivo esito di questo conduca alla revoca della statuizione concernente la confisca non costituisce alcun motivo ostativo alla confisca, essendo all'inverso palese che quella la presuppone. Allo stesso modo, il fatto che la sospensione della patente di guida sia stata già disposta dal Prefetto non preclude che il giudice penale la disponga;
tanto per le ragioni che si sono già rammentate: sarà necessario unicamente detrarre dal periodo di tempo determinato dal giudice penale quello già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto.
Ne deriva che la sentenza deve essere annullata in parte qua. Tenuto conto della previsione dell'art. 620 c.p.p., lett. l), l'annullamento deve essere senza rinvio sia per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, risultando dalla lettura della sentenza che l'omissione deriva unicamente dalla mancata trasposizione nel dispositivo della statuizione espressa nella motivazione, dalla quale emerge che il giudice ha valutato il OM meritevole della sospensione della patente per la durata di un anno, sia, infine, per la mancata disposizione della confisca dell'autovettura Toyota Yaris tg. CJ868JN, derivando essa in via obbligatoria dalla lettera della legge, essendone proprietario il reo medesimo ("Nel caso in cui, accogliendo la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti, il giudice di merito ometta di applicare la misura della confisca obbligatoria, la Corte di Cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, e disporre direttamente la confisca: Sez. 6, n. 26579 del 21/05/2008 - dep. 02/07/2008, P.G. in proc. Gala, rv. 241051).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla incompleta statuizione circa la sospensione della patente di guida per anni uno;
sospensione che applica, nonché alla omessa confisca dell'autovettura Toyota Yaris tg. CJ868JN, confisca che pure applicare.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014