Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 49195
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Sentenza 12 novembre 2003

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Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali ai fini dell'osservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa non è consentito integrare quello originario insufficiente, non rispettando la sommatoria dei due termini la norma di cui all'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa natura e finalità, consecutivi. (Fattispecie in tema di riesame di sequestro probatorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 49195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49195
    Data del deposito : 12 novembre 2003

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