Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 1
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali ai fini dell'osservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa non è consentito integrare quello originario insufficiente, non rispettando la sommatoria dei due termini la norma di cui all'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa natura e finalità, consecutivi. (Fattispecie in tema di riesame di sequestro probatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 49195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49195 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. DI IORIO Giorgio Presidente -
1. Dott. CONZATTI Alessandro Consigliere -
2 Dott. PAGANO Filiberto "
3. Dott. PODO Carla "
4. Dott. FUMU Giacomo "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RK;
BA LO;
avverso l'ordinanza 09.06.2003 ex art. 324 c.p.p. del Tribunale di Lucca;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Alessandro Conzatti;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG dr. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
IN FATTO E IN DIRITTO
TO RK e BA LO ricorrono per l'annullamento dell1ordinanza 09.06.03 ex art. 324 c.p.p. del Tribunale di Lucca che confermava il decreto di sequestro emesso dal P.M. di sede il 22.04.03, deducendo:
1 - l'illegittimità del provvedimento per l'inosservanza delle norme procedurali relative alla notifica del rinvio dell'udienza camerale;
2 - per la violazione dell'art. 253, 3 comma c.p.p. in materia di delega espressa del P.M. alla P.G.
operante il sequestro;
3- per la violazione dell'art. 355, 1 comma c.p.p., in relazione alla convalida del sequestro di P.G. da parte del P.M. del luogo dell'esecuzione, nonché per la manifesta illogicità del provvedimento impugnato. In relazione al 2 e 3 motivo i ricorrenti depositavano motivi nuovi ed un "errata corrige".
Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti. Nel corso dell'udienza originariamente fissata per la discussione della richiesta di riesame, in data 06.06.03, il difensore eccepiva il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi fissato dall'art. 324, 6 comma, per la notifica dell'avviso di udienza al difensore, e la conseguente nullità del procedimento. Osserva il Collegio che nel caso in esame la presenza in udienza del difensore non ha avuto altro scopo oltre a quello di eccepire l'inosservanza del termine e la conseguente nullità del procedimento.
Il Tribunale, invece di dichiarare la nullità del procedimento, fissare altra data di udienza, garantendo il rispetto dei tre giorni liberi, e disporre la rinnovazione dell'atto ex art. 185 c.p.p., concedeva un ulteriore giorno al difensore per approntare le proprie difese, e rinviava la discussione alla data del 09.06.03. Osserva il Collegio che deve estendersi al procedimento cautelare reale il principio stabilito per il procedimento cautelare personale, ma avente valore generale, secondo il quale la sommatoria di due termini, al fine di raggiungere il risultato dei tre giorni liberi di cui all'art. 324, 6 comma, non rispetta la norma, perché i tre giorni liberi devono essere, per loro stessa natura e finalità, consecutivi (S.U. 8881/02, Muneraro). Ne discende che, configurandosi nella violazione del termine suddetto una nullità di ordine generale a regime intermedio (Cass. 3366/96 rv 206373), la stessa non è suscettibile di sanatoria, se,
come è avvenuto nel caso in esame, è stata validamente eccepita dal difensore (artt. 180, 182 c.p.p.). L'ordinanza è pertanto annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al medesimo Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Lucca per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 DICEMBRE 2003.