Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL MOLINO SAS, (già IL MOLINO Srl), GESTIONI IMMOBILIARI SRL, IMMOBILIARE MOMPIANO SRL, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che li difende unitamente all'avvocato MASSIMO ZANOLETTI, giusta procura in calce;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 838/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 14/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/10/03 dal Relatore Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Fausto Buccellato (delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'infondatezza del primo motivo del ricorso;
accoglimento del secondo motivo del ricorso;
inammissibilità del terzo motivo del ricorso.
FATTO
Le società Il Molin srl, Gestioni Immobiliari srl ed
Immobiliare Monpiano srl, in persona dei rispetti rappresentanti legali, adivano il Tribunale di Brescia per ottenere il rimborso delle tasse di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese per gli anni dal 1985 al 1992 per incompatibilità con la direttiva n. 69/335 CEE;
in via subordinata avanzavano domanda per un rimborso di una minor somma pari a L. 15.000.000 ciascuna, limitatamente agli anni dal 1988 al 1992, per i quali era stato svolto l'iter amministrativo di cui all'art. 11 D.P.R. n. 641/1072. Si costituiva l'Amministrazione delle finanze dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda e formulando diverse eccezioni tra le quali, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la decadenza ex art. 13 D.P.R. n. 641/1972e l'infondatezza nel merito.
Il tribunale di Brescia accoglieva in toto la, domanda, condannando l'Amministrazione delle finanze dello Stato al pagamento di tutte le somme dedotte in giudizio con gli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre la maggiorazione del 4% all'anno dalla domanda al deposito della sentenza, nonché alle spese di lite.
Proponeva appello il Ministero delle finanze, censurando la decisione nei punti in cui non aveva accolto l'eccezione di decadenza ed aveva attribuito la maggiorazione del 4%. Riproponeva le doglianze di merito affermando il carattere rimunerativo della tassa in questione;
si doleva, inoltre, della condanna alle spese.
In sede di precisazione delle conclusioni l'Amministrazione appellante, chiedeva applicarsi lo ius superveniens e cioè l'art. 11 l. n. 448/1998, argomento non esplicitato in comparsa conclusionale,
perché non prodotta.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 6 ottobre/14 dicembre 1999, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva l'ammontare dell'indebito ad una somma pari a L.
3.500.000 per ciascuna società, ferma restando l'applicazione degli interessi legali ed esclusa la maggiorazione del 4%. Compensava le spese per tre quarti.
Avverso detta decisione propongono ricorso congiunto le società Il Molino sas già Il Molino srl, Gestioni Immobiliari srl, ed Immobiliare Monpiano srl, affidandosi a più motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione delle finanze dello Stato. DIRITTO
Con il primo motivo le società denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 D.P.R. n. 641/1972, 2033 e 2947 c.c. sostenendo che, nella specie, non si tratta di tassa erroneamente pagata ma di indebito disciplinato dall'art. 2033 c.c. soggetto alla prescrizione decennale ordinaria e che, comunque, il termine, qualunque fosse (triennale, quinquennale o decennale)sarebbe dovuto decorrere non dalla data del pagamento ma dal momento in cui "l'errore" fosse stato palese e, quindi, dalla data del 30. 8.1993, giorno in cui è stata recepita in Italia la normativa comunitaria con il decreto legge del 30.8.1993 convertito in l. 20.10.1993, n. 427. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Sostiene la società che nel caso di specie non sarebbe applicabile alle domande di rimborso il termine di decadenza triennale, trattandosi non di indebito conseguente ad errore ma di indebito oggettivo, sottoposto all'ordinario termine decennale. Tale tesi non è condivisibile, avuto riguardo alla dizione della norma, la quale richiede che il pagamento sia erroneo, ed allo scopo perseguito dalla disciplina;
l'errore (vale a dire la falsa rappresentazione della realtà con effetti devianti sulla determinazione volitiva) può riguardare non solo la debenza oggettiva della tassa, cioè la stessa sussistenza del rapporto tributario, cui l'obbligo si connette e, quindi, il profilo di fatto, ma senz'altro anche la legittimità dell'imposizione e, quindi, il profilo giuridico.
È chiaro, infatti, che finalità della norma sia quella di salvaguardare anche il principio di stabilità, certezza e continuità delle entrate dello Stato, da cui deriva che il bilancio pubblico non può rimanere esposto all'eventualità di indiscriminate restituzioni oltre un congrue termine. Ne consegue che, attesa la rilevanza di tale esigenza, sarebbe illogico reputare che il legislatore abbia trascurato l'ipotesi, nella sostanza identica per i possibili effetti, in cui la richiesta di restituzione si colleghi ad un pagamento effettuato nell'erronea convinzione della legittimità dell'imposizione.
L'indebito in questo caso si collega alla contrarietà della direttiva CEE 69/335 ed all'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del 20.4.1993 (cause riunite n. C71/91 e C178/91); ne consegue che, poiché la contraddizione tra la norma nazionale e quella europea già sussisteva al momento del pagamento ed era rilevabile, sotto questo profilo, ben può parlarsi di pagamento erroneo. In definitiva, l'espressione di "tasse erroneamente pagate" va intesa come riferita a qualunque ipotesi di pagamento non dovuto, concetto questo ribadito anche dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 3458 del 1996. Il termine di decadenza previsto dall'art 13 D.p.r. n. 641/1972 decorre dalla data del pagamento e non dalla data di ricezione della direttiva comunitaria nell'ordinamento dello Stato membro e detta norma non contrasta con le disposizioni comunitarie, avendo superato il vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza 15 settembre 1998, nelle cause riunite 279/96 280/96 e 281/96) (Cass. civ. n. 11316/2000). Con la seconda censura si lamenta la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato la decadenza dal diritto al rimborso delle società, pur in presenza di domande inoltrate tempestivamente, per la pretesa incompetenza territoriale dell'Ufficio cui l'istanza era stata rivolta, Ufficio del registro per le tasse di concessioni governative di Roma anziché di Brescia, Sede del domicilio fiscale dei contribuenti,incompetenza mai eccepita dall''Amministrazione. Peraltro, la Corte di Appello non ha evidenziato nell'ambito del D.P.R. n. 641/1972 alcuna norma che indichi a quale ufficio presentare l'istanza di rimborso per cui è causa.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Dall'esame degli atti, permesso, nella specie, a questa Corte, trattandosi di denunzia di vizio in procedendo, la questione relativa alla competenza territoriale dell'Ufficio presso il quale inoltrare la domanda di rimborso non risulta mai essere stata sollevata o eccepita da alcune delle parti in causa, ne' essere stata oggetto di dibattito tra le stesse, ma è stata rilevata dalla Corte di appello autonomamente senza, peraltro, indicare una norma specifica che la prevedesse, giungendo alla conclusione dell'incompetenza dell'Ufficio adito attraverso un'esegesi critica delle norme. Non essendo detta incompetenza rilevabile di ufficio la Corte di merito ha travalicato il limite della domanda con violazione del principio tantum devolutum tantum decisum e dell'art. 112 c.p.c. che lo statuisce. Con l'ultima censura, infine, parte ricorrente evidenzia la natura non interpretativa dell'art. 11 l. n. 448/1998 e, pur dando atto che la Corte del merito non ha applicato tale disposizione, ne denuncia l'illegittimità costituzionale del primo, secondo e terzo comma, rispettivamente, in riferimento agli artt. 53, 24, 101, 102 e 104 Cost.; agli artt. 53, 24 e 104 Cost. ed, infine, agli artt. 3, 24 e
104 Cost., chiedendo a questa Corte, valutata la rilevanza, di dichiararne la manifesta non infondatezza.
Occorre osservare che nella presente controversia è residuata la sola questione relativa all'applicazione del termine di decadenza triennale previsto dall'art. 13 D.P.R. n. 641/1972 per il rimborso degli indebiti tributari;
a detto termine fa riferimento il comma secondo della norma di cui si invoca la dichiarazione di illegittimità costituzionale e, pertanto, va dichiarata l'irrilevanza dei commi primo e terzo, dato che nella presente lite non se ne deve fare applicazione. Quanto al secondo comma questa Corte ritiene che la relativa eccezione sollevata in riferimento agli artt. 53, 24 e 104 Cost. sia manifestamente infondata in quanto la previsione del termine triennale non comprime i diritti del cittadino, data la durata ragionevole dello stesso per contemperare le opposte esigenze da una parte del cittadino di potere esercitare ogni mezzo amministrativo e giurisdizionale onde contribuire solo nella misura delle sue capacità economiche e dall'altra, come sopra già accennato, di salvaguardare anche il principio di stabilità, certezza e continuità delle entrate dello Stato, in modo tale che il bilancio pubblico non possa rimanere esposto all'eventualità di indiscriminate restituzioni oltre un congruo termine. Nè, infine, si ravvisa in qual modo detta previsione possa incidere sull'indipendenza e l'autonomia del giudice, che è soggetto soltanto alla legge.
Tutto ciò premesso, si dichiara manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 11, secondo comma, l. n. 448 /1998 in riferimento agli artt. 24, 53 e
104 Cost.. Conclusivamente la Corte rigetta il primo motivo del ricorso proposto dalle società Il Molino srl, Gestioni Immobiliari srl ed Immobiliare Monpiano srl, accoglie il secondo, e, dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che provvedere anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004