Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione nel quale si deduce che la motivazione, nonostante la decisione di proscioglimento, è stata redatta alla stregua di una pronuncia di condanna, quando la declaratoria di estinzione è determinata dalla concessione di circostanze attenuanti, in quanto il discorso giustificativo di tale tipologia di decisione deve contenere l'accertamento incidentale della responsabilità penale dell'imputato, né a questi può arrecare nocumento, un siffatto giudice di pronuncia, non esplicando la stessa alcuna efficacia in giudizi extra penali o in ambiti extra giudiziari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2014, n. 6687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6687 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 16/12/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1895
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 14191/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ AR, n. Roma 5.3.1952;
2) AZ IO, n. Roma 17.10.1983;
avverso la sentenza n. 8915/2013 Corte di Appello Roma del 21/11/2013;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. RIELLO Luigi che ha concluso per la inammissibilità e in subordine per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile, avv. Amitrano Margareth, che ha chiesto la conferma della sentenza;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Fusaro Natale e avv. Marco Lepri, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in composizione monocratica in data 20/07/2011, ribadendo la pronunzia di estinzione per prescrizione dei reati di lesioni aggravate (artt. 582, 585, 577 e 576 cod. pen.) e detenzione illecita di armi bianche (R.D. n. 635 del 1940, art. 58 R.D. n. 773 del 1931, art. 221 TULPS, art. 697 cod. pen.) originariamente contestati a ZO AR e
ZO IO, con confisca delle armi e statuizioni accessorie varie.
La Corte territoriale ha confermato le valutazioni del primo giudice circa l'insussistenza delle condizioni per una pronunzia assolutoria nel merito degli imputati, attese le risultanze della ampia istruttoria dibattimentale condotta, debitamente vagliate dal primo giudice ed utilizzate per escludere l'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2; la Corte territoriale ha, inoltre, confermato la confisca delle armi, costituite da sciabole e daghe in numero imprecisato, non essendone emersa la lecita provenienza al fine di escludere la ritenuta illecita detenzione.
2. Avverso la sentenza hanno presentato distinti ricorsi gli imputati, deducendo:
2.1 ZO AR, violazione di legge in relazione agli artt. 531 e 546 cod. proc. pen. per avere il giudice di primo grado redatto la motivazione alla stregua di una sentenza di condanna, con dovizia di descrizione delle condotte in addebito, valutazione in termini negativi della propria personalità ed omessa indicazione delle emergenze probatorie a discarico e la Corte d'appello ritenuto di non procedere ad alcuna espunzione della parte motiva della decisione impugnata;
il giudice di secondo grado avrebbe, inoltre, errato nel ritenere corretto ed immune da censure l'operato del Tribunale, là dove aveva fatto riferimento alla penale responsabilità dell'imputato al fine di escludere l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2; si deduce, inoltre, violazione delle prescrizioni volte a regolare la redazione della motivazione della sentenza, nella specie tradottasi in una sostanziale ed articolata affermazione della propria responsabilità, in aperta discrasia con la pronunzia di proscioglimento contenuta nel dispositivo;
con riferimento alle armi, si deduce, infine, l'inosservanza dell'art. 240 cod. pen., nella parte in cui esclude la confiscabilità nel caso in cui la detenzione o il porto della cosa possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa, in contrasto con quanto disposto in ordine alle armi da fuoco ed alle munizioni, di cui è stata per contro disposta la restituzione in suo favore;
2.2 ZO IO, sostanzialmente le medesime censure, segnalando altresì l'erroneità dell'equiparazione di fatto operata dalla Corte territoriale tra affermazione di responsabilità ed esclusione dell'evidenza dell'innocenza, atta ad impedire la prevalenza di formule assolutore di merito sulla declaratoria, per varie cause, di estinzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, da un lato per evidente carenza d'interesse (art. 591 c.p.p., lett. a, prima parte) e dall'altro per manifesta infondatezza.
2. I ricorrenti si dolgono, in primo luogo, di una motivazione (specialmente della sentenza di primo grado) che ritengono incongrua e sovrabbondate rispetto ad un dispositivo che ha dichiarato l'estinzione dei reati loro ascritti, ma non spiegano, ne' in verità potrebbero spiegare, perché mai tale motivazione, quand'anche eccentrica rispetto a quella che tipicamente accede alla declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, potrebbe loro arrecare nocumento.
È sufficiente, infatti, leggere gli artt. 651, 652, 653 e 654 cod. proc. pen. per verificare che alcuna efficacia, in positivo o in negativo, può esplicare la pronunzia impugnata in giudizi extra penali o extra giudiziari, ne' in ricorso si indicano altri pregiudizi, già prodottisi o futuri, che dalla mera motivazione della sentenza potrebbero scaturire.
La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha, del resto, affermato il principio che nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'art. 531 cod. proc. pen., al giudice non è consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato essendovi incompatibilità logica fra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere;
mentre, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità penale (Sez. 6, sent. n. 12048 del 05/10/2000, Barbieri, Rv. 218210), al di là - vale aggiungere - dell'eventuale e inopportuno uso di locuzioni verbali indicative del differente esito del giudizio in caso di non ancora maturata prescrizione dei reati in addebito.
Tali condizioni sono state rispettate sia dalla sentenza di primo grado sia da quella d'appello che la prima ha confermato, ond'è che non merita soffermarsi ulteriormente sulle questioni a tal riguardo evocate nei ricorsi, per quanto esposto del tutto irrilevanti.
2. Quanto alla violazione di legge concernente la statuizione riferita alle daghe ed alle sciabole in sequestro, il ricorrente ZO AR deduce che trattasi armi antiche, la cui detenzione può essere autorizzata in via amministrativa, da cui l'operatività del divieto di confisca di cui all'art. 240 c.p., u.c..
L'assunto è soprattutto infondato in iure, oltre che generico. Ai sensi del Testo Unico R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 chiunque detiene armi di qualsiasi genere (comuni da sparo o proprie c.d. bianche), parti di esse, munizioni finite e materie esplodenti deve farne denuncia, entro il termine ivi previsto, al locale ufficio di pubblica sicurezza o al locale comando dell'Arma dei Carabinieri, pena le sanzioni previste dall'art. 697 cod. pen. nonché del combinato disposto degli artt. 221 T.U. e 58 Regol. Esec. R.D. 6 maggio 1935, n. 635 in caso di omessa comunicazione del trasferimento del luogo di detenzione.
Dall'obbligo di denunzia di detenzione sono esentate alcune categorie di persone, tra cui i possessori di raccolte autorizzate di armi antiche, artistiche o rare.
Ai sensi dell'art. 47 Regol. Esec., infatti, può essere da, Questore concessa licenza per la collezione di armi artistiche, rare ed antiche, il quale deve contenere espresse indicazioni concernenti anche l'epoca cui esse risalgono.
Ai sensi infine, dell'art. 42 del testo Unico, può essere concessa licenza per il porto di armi da fuoco, lunghe o corte e fra le armi bianche, esclusivamente di bastoni animati aventi lama di lunghezza non inferiore a 65 centimetri.
Dal complesso di tali previsioni si ricava, pertanto, che la facoltà di rilascio dell'autorizzazione amministrativa (licenza) riguarda prevalentemente il porto delle armi e non già la detenne come tale soggetta a mero obbligo di denunzia, anche in caso di trasferimento del domiciliato, mentre può e deve essere coperta da titolo amministrativo la detenzione di collezioni di armi antiche, artistiche o rare, vale a dire la raccolta di un numero consistente di dette armi assistita da intrinseche ed evidenti finalità espositive, storiche o collezionistiche.
È escluso, pertanto, che possa conseguirsi licenza per la detenzione di alcune armi da fuoco o meno ove anche si tratti d, armi antiche, artistiche o rare, per esse valendo unicamente gli obblighi di denunzia di detenzione e di trasferimento sopra indicati;
è escluso, inoltre, che possa essere autorizzato il porto di armi bianche proprie in luogo pubblico, il quale integra la contravvenzione e incorre nelle sanzioni di cui alla L. n. 110 del 1975, art.
4. Oltre che palesemente infondato. Il motivo di ricorso deve ritenersi, dunque, anche generico non precisando il ricorrente se le armi bianche in sequestro facessero o meno parte di una collezione suscettibile di tale definizione e come tale potenzialmente in grado di conseguire la speciale licenza prevista dalla legge. Non ricorrendo, per quanto appena esposto, l'ipotesi di cui all'art. 240 cod. pen., u.c. deve ritenersi immune da censure la statuizione adottata sul punto dalla sentenza impugnata.
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000 00 (mille).
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015