Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2014, n. 6687
CASS
Sentenza 16 dicembre 2014

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È inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione nel quale si deduce che la motivazione, nonostante la decisione di proscioglimento, è stata redatta alla stregua di una pronuncia di condanna, quando la declaratoria di estinzione è determinata dalla concessione di circostanze attenuanti, in quanto il discorso giustificativo di tale tipologia di decisione deve contenere l'accertamento incidentale della responsabilità penale dell'imputato, né a questi può arrecare nocumento, un siffatto giudice di pronuncia, non esplicando la stessa alcuna efficacia in giudizi extra penali o in ambiti extra giudiziari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2014, n. 6687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6687
    Data del deposito : 16 dicembre 2014

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