Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 7064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7064 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BY TH Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA 71 dal Sig. TE.SU70 64 0 1 300 IN NOME DEL OL per diritti Cap 2001 Oggetto REGOLAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE DI COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9721/00 Dott. Angelo GRIECO - Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 16302 Cron. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere 2591 Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 23/02/2001 Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. BE TO BE TL 300 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti il 24 MAG 2001. DE TO LO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO i IL CANCELLIERE DI TORRE ARGENTINA 11, presso l'avvocato FABRIZIO IOVINO, rappresentato e difeso dagli avvocati ARMANDO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ORECCHIUTO e MARIA MARISA DE MARTINO, giusta mandato in Richiesta copia studio dal Sig. NC calce al ricorso;
300 per diritti ricorrente 24 MAG 2001
contro
COMUNE DI CHIEUTI;
0,77 1.1500 CANCELLERIA - intimato avversO la sentenza n. 102/00 del Tribunale di LUCERA, 2001 depositata il 28/03/00; 528 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO con le quali si chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale di Lucera, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo CA De IT, con citazione 11 maggio 1993, 1 conveniva davanti al Tribunale di Lucera il Comune di Chieuti esponendo che esso, in data 13 dicembre 1984, aveva disposto l'occupazione di urgenza di alcuni ter- reni di sua proprietà, occupandoli senza peraltro com- pletare nei termini la procedura espropriativa. Chiede- va la loro restituzione, ovvero il risarcimento dei danni, qualora l'opera pubblica per la realizzazione della quale erano stati occupati fosse stata realizza- ta. Il Comune convenuto si costituiva eccependo la in- competenza del Tribunale, essendo competente la Corte di appello di Bari, poichè era stato emesso in data 15 ottobre 1990 il decreto di esproprio, al quale il De IT avrebbe prestato acquiescenza. Il Tribunale di Lu- cera, con sentenza n. 102, depositata il 28 marzo 2000, comunicata il 5 aprile 2000, si dichiarava incompeten- te, ritenendo competente la Corte di appello di Bari. 2 Avverso tale sentenza il De IT ha proposto regolamen- to di competenza, con atto notificato al Comune di Chieuti il 3 maggio 2000. Il Comune intimato non ha controdedotto. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tibunale di Lucera. Motivi della decisione 1 Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Lucera che ha declinato la propria competenza in fa- vore di quella della Corte di appello di Bari, pur ri- conoscendo che la domanda proposta riguardava la resti- tuzione di un suolo che si asseriva occupato illegitti- mamente, ○ in alternativa la condanna della parte con- venuta al risarcimento dei danni. Il Tribunale, dopo avere dato atto della irrever- sibile trasformazione del fondo, "per cui la domanda di restituzione appare infondata e deve essere rigetta- ta", si è ritenuto incompetente in quanto era stata de- terminata la indennità provvisoria di esproprio, non accettata%;B questa era stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
il Comune aveva chiesto la deter- minazione dell'indennità definitiva;
il decreto di esproprio era stato emesso;
il De IT avrebbe prestato acquiescenza agli atti del procedimento espropriativo;
la sua contestazione riguardava la misura 3 dell'indennità di espropriazione. Tale statuizione è errata, tenuto conto che la competenza si determina dall'oggetto della domanda, che nel caso di specie non era la quantificazione della in- dennità di espropriazione, ma la restituzione del bene occupato O, in alternativa, il risarcimento del danno, deducendosi la inefficacia del decreto di esproprio, in quanto emanato oltre i termini di legge. Qesta Corte (SS.UU. 25 gennaio 1989, n. 427), in proposito ha affermato che la domanda di risarcimento del danno, per la perdita del diritto di proprietà a seguito della irreversibile trasformazione del fondo sulla quale sia stata realizzata l'opera pubblica, esu- la dalla speciale previsione dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, sulla devoluzione alla Corte di appel- lo in unico grado del giudizio relativo alla liquida- zione della indennità di espropriazione e rimane sog- getta alle ordinarie regole di competenza, senza che influisca l'eventuale sopravvenienza del decreto espro- priativo, ove sia dedotta la irrilevanza di tale prov- vedimento per essere intervenuto dopo la scadenza dei termini di legge (nello stesso senso Cass. 25 marzo 1999, n. 2806; 22 gennaio 1993, n. 780). Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza del Tribu- nale di Lucera deve essere cassata, dichiarandosi la 4 competenza di tale Tribunale. Quanto alle spese, questo collegio ritiene che ove, come nel caso di specie, la sentenza impugnata con . p regolamento di competenza sia cassata, debba farsi ap- plicazione analogica dell'art. 385, comma 2, c.p.c., cosicchè la liquidazione delle spese del giudizio a quo va rimessa al giudice dinanzi al quale la causa sarà riassunta, al quale si ritiene opportuno rimettere an- che la liquidazione delle spese del giudizio di regola- mento di competenza. hoopo
P. Q. M.
290000 La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Lucera, che provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamen- to di competenza. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco! Francesco Felicetti elo M разовать M CORTE SUPREMAN CASSAZIONE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Depositate in Cancelleria Mi Toninco 24 MAG. 2001 . вин банімет 5