Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di assistenza giudiziaria, il verbale di esame testimoniale assunto a seguito di rogatoria all'estero è utilizzabile anche se non è stato preceduto dall'avviso di svolgimento della prova ed ha impedito al difensore dell'imputato di assistervi, in quanto ai sensi degli artt. 727, comma quinto bis, e 729 cod. proc. pen. l'inutilizzabilità si verifica soltanto se la rogatoria è eseguita con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l'applicazione, salvo che la loro inosservanza integri comunque una violazione delle norme di ordine pubblico e buon costume. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa acquisite all'estero senza preventivo avviso alla autorità giudiziaria italiana del giorno e del luogo di acquisizione della prova, poichè l'art. 4 della Convenzione di Strasburgo sulla assistenza giudiziaria prevede espressamente che l'Autorità richiedente e le persone in causa possono assistere all'esecuzione dell'attività rogata se l'Autorità richiesta lo consenta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2014, n. 17379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17379 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/12/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - N. 3563
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 9795/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G.N. N. IL (SI) ;
avverso la sentenza n. 404/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 21.6.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Trantino Vincenzo di Catania. RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 21 giugno 2013 la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella città del 29 aprile 2010 emessa nei confronti di D.G.N. , imputato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate in pregiudizio della maggiorenne J.C. (reato commesso in (SI) ), era stato condannato alla complessiva pena di anni cinque e mesi sei di reclusione oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, concedeva al predetto imputato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata e, per l'effetto, riduceva la pena ad anni quattro di reclusione, confermando nel resto.
1.2 La Corte distrettuale ricostruiva dettagliatamente i tratti della vicenda, confermando la decisione in punto di responsabilità sulla base, anzitutto, della provata attendibilità della persona offesa, il cui racconto si era dimostrato preciso, lineare e privo di contraddizioni;
ancora in forza di significativi elementi di riscontro costituiti dalle certificazioni mediche (comprovanti anche una lesione paraclitoridea incompatibile con un rapporto sessuale consenziente come invece sostenuto dall'imputato), dalle dichiarazioni della madre della ragazza alla quale la figlia si era rivolta il mattino successivo raccontandole per telefono quanto accaduto la sera precedente;
da quanto riferito dai Carabinieri cui la ragazza si era rivolta per i primi soccorsi il mattino del (SI) dopo che l'imputato era uscito da casa per il lavoro e la ragazza era riuscita ad allontanarsi;
dall'esito delle indagini condotte sui tabulati telefonici;
ancora dai risultati della testimonianza resa dinnanzi all'Autorità Giudiziaria tedesca su rogatoria dell'Autorità Giudiziaria Italiana. La Corte territoriale disattendeva la tesi difensiva secondo la quale il rapporto sessuale avvenuto la sera del 27 marzo 2009 era stato consenziente;
così come disattendeva - anche per la carenza di prova documentale in merito - la tesi del D.G. di precedenti contatti on line via e-mail o facebook tra la ragazza (una studentessa tedesca dimorante a XXXXXXXX per ragioni di studio ed ospite occasionale del D. .G. sulla base di un invito di costui alla ragazza a trascorrere un brevissimo periodo di vacanza a XXXXXXXX nelle montagne del XXXXXXXX ove il D.G. risiedeva svolgendo ivi l'attività di insegnante) e l'imputato, asseritamente intercorsi prima dell'incontro del (SI) . Anche in ordine alle sollevate eccezioni di tipo procedurale circa il metodo seguito per l'espletamento della rogatoria estera, la Corte le respingeva nel corso del giudizio di appello con ordinanze specifiche pronunciate nel corso del processo (il riferimento è all'utilizzabilità, contestata dalla difesa dell'imputato, della prova dichiarativa resa dalla persona offesa in Germania in violazione, a detta della difesa, della Convenzione di Strasburgo e in spregio al combinato disposto dell'art. 727 c.p.p., comma 5 bis e art. 729 c.p.p.). Il giudice distrettuale ribadiva, a tale riguardo, che la testimonianza della ragazza resa in Germania non aveva mutato la sostanza della vicenda, nè la sua attendibilità poteva ritenersi scalfita da alcune patologie della quale la ragazza soffriva (si trattava di persona affetta da bulimia con presunte, ma indimostrate, conseguenze di ordine psichico e da una forma di grave ipoglicemia).
1.3 Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia deducendo articolati motivi che possono così enunciarsi. Con il primo di essi la difesa denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. in tema di giusto processo e art. 190 c.p.p. e art. 495 c.p.p., comma 2 per mancata assunzione di una prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo viene denunciata inosservanza degli artt. 4 e 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, nonché dell'art. 111 Cost. ed ancora dell'art. 727 c.p.p., comma 5 bis e art. 729 c.p.p. in riferimento all'avvenuta utilizzazione della prova dichiarativa rappresentata dalla testimonianza resa in Germania dalla J. in palese violazione dei diritti della difesa. Con il terzo motivo si denuncia la inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e) in tema di valutazione da parte della Corte
territoriale della attendibilità della persona offesa effettuata con motivazione palesemente illogica e carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Come premessa in fatto va ricordato che all'odierno ricorrente vengono contestate le ipotesi delittuose di cui agli artt. 609 bis, 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 11 "perché costringeva J.C. a subire e compiere atti sessuali,
mediante violenza e minaccia consistita nell'approfittare della fiducia della vittima, ospitandola presso la propria abitazione sita in XXXXXXXX, nell'accostarsi a lesi nella camera da letto, nel costringerla sul letto tirandola per una mano, nell'ignorare le sue dichiarazioni di dissenso, nello stenderla sul letto prendendola per i fianchi in modo energico, nello sfilarle i pantaloni e gli slip, nonostante la chiara resistenza della persona offesa, nel denudarla completamente, nello sdraiarsi sopra di lei impedendole qualunque movimento, contestualmente affermando "qua non ti sente nessuno" anche a fronte della reiterazione della manifestazione di dissenso, nel penetrarla cagionandole lacerazione paraclitoridea certificata in atti. Stato di malattia conseguente all'aggressione, giudicato guaribile in giorni 5" (In (SI) ).
2. Ritiene il Collegio che preliminare all'esame delle censure sollevate con riferimento alle censure dedotte in relazione alla ritenuta insufficiente ed illogica motivazione in punto di valutazione della attendibilità della persona offesa, sia l'esame di due questioni procedurali che attengono sostanzialmente alla violazione dei diritti della difesa e che, se ritenuti fondati (come lo sono per quanto si dirà in prosieguo) assumono carattere assorbente rispetto al terzo motivo del ricorso.
3. In ordine alla prima censura relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva ed alla manifesta illogicità della motivazione resa in proposito, va anzitutto premesso che stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto della decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. In altri termini va dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. (Cass. Sez., 1A 28.6.1999 n. 9151 , Capitani, Rv. 213923). Inoltre in più occasioni questa Corte ha affermato il principio che l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento ricorre solo nel caso di suo accoglimento, mentre quando il Giudice intende respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6^ 13.12.2013 n. 11907 , Coppola, Rv. 259893; v. anche Sez. 3^ 7.4.2010 n. 24294 D.S.B., Rv. 247872).
4. Ciò precisato in termini generali, rileva il Collegio che, come ricordato dalla difesa del ricorrente, la Corte di merito aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, seppure limitatamente ad alcuni accertamenti da effettuare presso il network che gestisce il sistema di comunicazione Facebook per il periodo 2008-2009, con conseguente eventuale acquisizione di copia delle conversazioni svoltesi tra i due protagonisti della vicenda e di ogni altra utile notizia su tale modalità di comunicazione. Tali accertamenti, però, non sortivano alcun utile risultato sicché la Corte di Trento, dopo aver accolto la richiesta di acquisizione avanzata dalla difesa di una relazione tecnica in materia di computer forensies (in quanto qualificata come memoria difensiva), all'esito di spontanee dichiarazioni rese dall'imputato che professava la propria innocenza reiterando la richiesta di svolgere ogni più accurato accertamento volto a verificare se le dichiarazioni della persona offesa fossero improntare a verità, decideva di procedere alla riaudizione della persona offesa in quanto reputata assolutamente necessaria ai fini del decidere. Ma nonostante tali premesse, la decisione della Corte non aveva avuto il seguito sperato secondo quanto opinato dal ricorrente, anzitutto perché la Corte si "appiattiva" sulle indagini (ritenute approssimative) svolte dalla P.G. nonostante il materiale messo a disposizione dai consulenti di parte inerente ai contatti intercorsi tra il D.G. e la J. prima del fatto;
ancora, perché l'audizione della persona offesa avveniva senza le garanzie necessarie per la piena partecipazione della difesa a tale incombente istruttorio.
4.1 Ne conseguirebbe una manifesta illogicità della motivazione (ma è più corretto parlare di palese contraddittorietà) nella parte in cui da un lato il giudice di appello ha ritenuto assolutamente indispensabile ai fini del decidere riascoltare la persona offesa, e, dall'altro, preso atto della correttezza della motivazione del primo giudice in merito alle indagini istruttorie (dalla Corte di appello, in verità ritenute insufficienti tanto da decidere per la integrazione) ha ritenuto esaustive le risultante istruttorie.
4.2 In effetti tale modo di argomentare non solo è in sè illogico e contraddittorio ma è anche lesivo dei diritti difensivi in tema di prova, posto che non risulta affatto garantito il diritto alla prova contraria previsto dall'art. 495 c.p.p., comma 2 in aperta violazione dell'art. 6 par. 3 lett. d) della CEDU e delle stesse prescrizioni costituzionali in tema di giusto processo.
5. Quanto alla dedotta violazione degli art. 4 e 15 della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 in tema di assistenza giudiziaria in materia penale cui si riconnette la dedotta inosservanza degli artt. 727 c.p.p., comma 5 bis e art. 729 c.p.p. si impongono alcune puntualizzazioni. Da parte della difesa del ricorrente, oltre a contestarsi la violazione di norme processuali penali, viene censurata aspramente la motivazione della Corte che, investita in sede di appello, di tali questioni, avrebbe, sul punto, reso una motivazione connotata da manifesta illogicità e lesiva dei diritti della difesa.
5.1 Va anzitutto ricordato che, come sottolineato dalla difesa del ricorrente, "in tema di rogatorie all'estero, l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione tra gli Stati sovrani nella quale ognuno di essi di norma rinuncia a pretendere che nell'esecuzione della rogatoria siano applicate rigorosamente tutte le forme previste dal proprio ordinamento interno". Ne consegue che la sanzione dell'inutilizzabilità non si realizza ogni volta che vengano trasgredite le modalità previste dall'ordinamento italiano, ma solo, come emerge dal combinato disposto dell'art. 729 c.p.p., comma 1 bis e art. 727 c.p.p., comma 5 bis quando si versi in tema di violazione di modalità esecutive che possono essere richieste in base ad accordi internazionali e che siano state specificatamente indicate dall'autorità giudiziaria richiedente (in termini Sez. 1, 3.3.2003 n. 41302 , P.G. in proc. Acri, Rv. 226069).
5.2 Ancora è stato affermato da questa Suprema Corte che l'utilizzabilità ai fini della decisione della prova dichiarativa assunta all'estero nella fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale è consentita quando all'imputato (che nel caso affrontato dalla Corte Suprema era detenuto in Italia) sia stato garantito il diritto alla assistenza e alla rappresentanza defensionale, ma non la possibilità di presenziare all'atto, per il rifiuto dello Stato richiesto di autorizzare il suo trasferimento temporaneo (Sez. 5^ 26.9.2007 n. 37126 , Drago Ferrante e altri, Rv. 238041). Quel che si intende evidenziare è la necessità che in caso di rogatorie estere sia comunque garantito all'imputato il diritto difensivo inteso come attiva partecipazione della difesa all'atto istruttorio assunto all'estero.
5.3 Nel caso in esame la rogatoria estera ha comportato di fatto un esame delegato dall'autorità giudiziaria estera (quella tedesca) alla P.G. del luogo della persona offesa, senza che nessun avviso venisse dato all'autorità giudiziaria rogante (quella italiana) del giorno e luogo dell'adempimento istruttorio nonostante espressa richiesta in tal senso formulata dall'Autorità rogante che aveva anche sottolineato la necessità che venissero autorizzati a presenziare all'audizione della teste i difensori dell'imputati il difensore della parte civile e il Procuratore Generale della Corte di Appello.
5.4 Il mancato avviso è stato interpretato dalla Corte di Trento come mancanza di consenso alla presenza delle parti alla attività istruttoria richiamandosi il testo dell'art. 4 della Convenzione di Strasburgo che prevede il consenso dello Stato richiesto all'assistenza delle parti alla prova e la facoltà da parte di detta autorità di negarlo o meno.
5.5 Sul punto appare utile richiamare quanto già affermato da questa Corte Suprema in caso analogo nel quale era stata richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria Italiana alla corrispondente autorità della Repubblica di Croazia l'assunzione di testimonianze in Croazia di cittadini di quello Stato.
5.6 Il problema sollevato dalla difesa del ricorrente è duplice afferendo sotto un primo aspetto alla utilizzabilità degli atti assunti con rogatoria all'estero e sotto un secondo aspetto dalla manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione dei risultati di quella testimonianza.
5.7 Già in passato questa S.C. ha avuto modo di occuparsi ex professo della questione sottolineando che, nell'ottica di un contemperamento delle esigenze e le garanzie previste nel nostro ordinamento e di quelle che vigono nello Stato richiesto ha ripetutamente affermato che va rispettata la lex loci dello stato richiesto, con l'unico limite di un eventuale "contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume" e precisando in proposito che queste ultime "non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa" (così Sez. 1A, 22.1.09, Rizzata, Rv. 243795; Sez. 5A, 21.9.07, Basco, Rv. 238207; Sez. 6^, 22.9.04, Cuomo, Rv. 230594; Sez. 1^, 28.11.02, Acri, rv. 223202).
5.8 La difesa ritiene che l'inutilizzabilità derivi dalla mancanza di avviso all'A.G. italiana, trascurando però il principio generale alla base delle decisioni sopra menzionate secondo il quale nel nostro sistema, il limite invalicabile alla utilizzabilità di atti assunti dinanzi ad A.G. straniera, risiede unicamente nella mancanza di contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume: è infatti soltanto questo il parametro cui deve attenersi il giudice nazionale nel valutare la correttezza nell'assunzione degli atti esteri che qui si vogliano utilizzare ed è, appunto, in tale ottica che - come fatto dai giudici di primo e secondo grado - si può ritenere la utilizzabilità anche delle dichiarazioni assunte, nel caso di specie, sebbene in difetto di previo avviso.
5.9 Svariate sono le ragioni che militano in favore di tale soluzione. Anzitutto non va perduta di vista la "rilevanza" della "irregolarità procedurale" di cui qui si discute nel senso che può tutt'al più parlarsi - esclusa l'ipotesi che l'atto sia stato compiuto in contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico o buon costume - di esecuzione parziale della rogatoria, la quale, però, non da luogo ad inutilizzabilità (così Sez. 1A, 27.11.02, D^ino, Rv. 223178). In secondo luogo le citate regole d'ordine pubblico o buon costume non vanno identificate con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa, con la conseguenza che anche a voler qualificare il mancato avviso all'A.G. italiana dello svolgimento delle prove richieste con rogatoria (e conseguente impossibilità per il difensore dell'imputato di assistervi) come violazione del diritto di difesa, non si può, per ciò solo, invocare una inutilizzabilità delle prove ivi assunte perché quest'ultima consegue a precise condizioni indicate dalla norma processuale di cui all'art. 729 c.p.p., comma 1 bis (vds. sul punto la ricordata pronuncia D'Avino Rv. 223178/12, secondo la quale è stata ritenuta legittima l'utilizzazione degli atti di un procedimento straniero acquisiti a seguito di rogatoria, ancorché non fossero state sentite - come invece richiesto dall'autorità giudiziaria italiana - le persone che tali atti avevano redatto).
5.10 Nè può intravedersi, come preteso dalla difesa del ricorrente una violazione del precetto costituzionale fissato nell'art. 111 Cost., comma 5 nella parte in cui si prevede che la formazione della prova possa aver luogo senza contraddittorio tra le parti in presenza di circostanze eccezionali, tra le quali viene indicata anche quella di "accertata impossibilità di natura oggettiva". Invero ritiene il Collegio di aderire alla tesi che tale ipotesi sia comprensiva del caso in cui le diverse forme riguardino la prova acquisita al processo mediante rogatoria internazionale in quanto, come ricordato altre volte da questa S.C., "gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dal Paese richiesto".
5.11 Ancora va ricordato che solo nel caso che da parte dell'autorità rogante vengano richieste alla autorità straniera particolari modalità di acquisizione della prova, può parlarsi di un inadempimento che può dar luogo ad una inutilizzabilità; ma laddove la richiesta di assistenza all'esecuzione dell'attività rogatoria venga formulata in termini di mera richiesta di assistenza delle parti e comunicazione preventiva all'autorità italiana del luogo giorno ed ora dell'atto istruttorio, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione di Strasburgo, la circostanza che l'A.G. rogata non abbia avvisato previamente quella italiana non da luogo ad una irregolarità, in sè, nella "forma di assunzione della prova", assunzione poi avvenuta ritualmente in base alle regole vigenti nello Stato richiesto. In ultima analisi va verificata la possibilità, per lo Stato rogante di chiedere, in sede di rogatoria che le attività invocate siano espletate previo avviso all'autorità richiedente;
ancora la doverosità, da parte dello Stato rogato, di ottemperare alla richiesta pena, in caso contrario, la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 729 c.p.p., comma 1 bis.
6. La Corte d'appello, muovendo dalla premessa - condivisa dalla difesa del ricorrente -che le rogatorie internazionali sono disciplinate, innanzitutto, dalla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (convenzione pienamente efficace tra le parti in quanto ratificata da entrambi gli Stati interessati afferma in coerenza con quanto previsto dall'art. 727 c.p.p., comma 5 bis che la domanda di assistenza giudiziaria
"può" essere eseguita "secondo modalità previste dall'ordinamento italiano" solo quando ciò sia previsto da "accordi internazionali". Ne consegue che l'Italia, nel formulare la propria richiesta di rogatoria, non avrebbe potuto subordinare l'espletamento della stessa all'osservanza della nostra normativa e, per altro verso, che, per l'effetto, non si può invocare alcuna inutilizzabilità degli atti acquisiti a mente dell'art. 729 c.p.p., comma 1 bis sul rilievo che la rogatoria sarebbe stata espletata dall'Autorità tedesca con modalità diverse da quelle indicate da quella italiana nella propria richiesta.
6.1 Infatti l'art. 4 della Convenzione di Strasburgo prevede espressamente che l'Autorità richiedente e le persone in causa possano assistere all'esecuzione dell'attività rogata se l'autorità richiesta lo consenta sicché compete all'autorità tedesca consentire o meno la partecipazione della richiedente autorità italiana e delle parti in causa all'assunzione degli atti rogatoriali. Non può ravvisarsi la manifesta illogicità dedotta nel fatto che l'avere l'autorità tedesca proceduto all'esecuzione della rogatoria senza dare avviso all'autorità rogante va interpretato come una manifestazione del dissenso dell'autorità tedesca rientrando tale dissenso nel potere facoltativo riconosciuto all'autorità rogata, di non consentire l'assistenza delle parti indicate dall'autorità rogante.
6.2 In conclusione deve ritenersi utilizzabile il verbale dell'esame testimoniale reso dalla persona offesa ancorché nessun previo avviso in ordine alla sua esecuzione sia stato dato all'A.G. italiana, in quanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 727, comma 5 bis, e art. 729 c.p.p. l'inutilizzabilità si verifica solo "nel caso di esecuzione della rogatoria con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l'applicazione" (Sez. 1^, 27.11.02, D'Avino, Rv. 223178), ovvero nelle ipotesi di violazione di norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume (così Sez. 3A 19.7.2012, n. 47878 , Sozzi, Rv. 254008, in cui vengono puntualmente ripercorsi gli indirizzi giurisprudenziali formatisi sull'argomento).
7. Peraltro come rilevato dalla difesa del ricorrente (pag,. 15 del ricorso) suscita non poche perplessità - in relazione alla salvaguardia dei diritti della difesa - la procedura seguita dall'autorità giudiziaria tedesca che, pur potendo delegare il compimento di determinati atti -in sede di rogatoria estera - ad autorità di Polizia - nel caso di specie non aveva formulato una formale delega alla Questura di Krefeld. La Corte, sollecitata a dare risposta a tali perplessità, nulla ha detto senza peraltro svolgere considerazioni neanche in ordine a profilate ipotesi di sconfinamento dai poteri da parte della P.G. nel modo di richiedere i chiarimenti sollecitati dall'autorità rogante.
8. Ancora si profila manifestamente illogica la decisione della Corte di merito laddove si afferma che, anche a voler ritenere inutilizzabile la prova dichiarativa assunta per violazione dell'art. 727 c.p.p., comma 5 bis e art. 729 c.p.p., in ogni caso la questione sollevata dalla difesa è del tutto irrilevante in relazione all'esito della prova. La prova testimoniale assunta non può infatti ritenersi priva di rilevanza non foss'altro perché la Corte ha sottolineato che la persona offesa aveva confermato le precedenti versioni e là dove era stata in grado di fornire i chiarimenti richiesti ha riferito di non essere in grado di ricordare le ragioni e le circostanze delle conversazioni intercorse con il D.G. .
8.1 Tuttavia i chiarimenti erano assolutamente indispensabili - ed in ciò risiede la manifesta illogicità e contraddittorietà della decisione - per come ritenuto dalla Corte in risposta alle specifiche prospettazioni difensive, salvo poi a ritenere sufficienti quelle (laconiche ed inadeguate per come sottolineato dalla difesa) risposte fornite alla P.G. tedesca.
8.2 In particolare non è stata adeguatamente approfondita l'indagine da parte della Corte di merito in relazione a possibili contatti tra le parti con modalità diverse dalla comunicazione telefonica mediante sms.
8.3 Tali cesure logiche ad avviso del Collegio condizionano negativamente l'intero ordito della motivazione e refluiscono inevitabilmente sul tema della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa che deve essere valutata tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio nei termini dianzi riferiti.
9. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento che dovrà in tale sede procedere ad una analisi accurata dell'intero materiale probatorio acquisito uniformandosi ai principi di diritto enunciati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2015