Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2003, n. 41302
CASS
Sentenza 3 marzo 2003

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Massime1

In tema di rogatorie all'estero, l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione tra gli Stati sovrani nella quale ognuno di essi di norma rinuncia a pretendere che nell'esecuzione della rogatoria siano applicate rigorosamente tutte le forme previste dal proprio ordinamento interno. Pertanto la sanzione dell'inutilizzabilità non consegue ad ogni violazione delle modalità previste dall'ordinamento italiano, ma solo, come si evince dal combinato disposto degli artt. 729, comma 1 bis e 727, comma 5 bis cod. proc. pen., alla violazione di modalità esecutive che possono essere richieste in base ad accordi internazionali e che siano state specificatamente indicate dall'autorità giudiziaria richiedente (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata inutilizzabile contra alios la dichiarazione resa a seguito di rogatoria in Germania da un coimputato senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 63 cod. proc. pen., ribadendo peraltro che l'unico limite è rappresentato dalla contrarietà delle prove raccolte alle norme del nostro ordinamento riguardanti l'ordine pubblico).

Commentario1

  • 1Convenzione di Bruxelles sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2003, n. 41302
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41302
Data del deposito : 3 marzo 2003

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