Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
La confisca disposta ai sensi dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 non viene meno in conseguenza della morte della persona sottoposta a misura di prevenzione personale, dato che le finalità perseguite con tale provvedimento dal legislatore non sono necessariamente collegate alla sua persistenza in vita. (V. Corte cost., 8 ottobre 1996 n. 335; Corte cost., 23 giugno 1988 n. 721).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22/09/1999
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 5092
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 09363/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AL US n. il 19.01.1929
2) NO RI n. il 01.02.1936
avverso decreto del 30.05.1994 CORTE APPELLO di PALERMO Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA Lette le conclusioni del P.G. Dott. Verderosa che chiede a.s.r. limitatamente alle misure personali e alla cauzione;
rigetta nel resto.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Il difensore di CA GI, avv. Angelo Barone, ha proposto ricorso contro il decreto 30.5.94 la Corte di Appello di Palermo, che ha confermato il decreto 24.9.93 con il quale il Tribunale di Palermo aveva applicato al suo assistito la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro, con cauzione di L. 500.000 e confisca di un immobile.
Rileva che, come riconosciuto nel decreto impugnato, dopo l'udienza relativa e prima del deposito della decisione era stato prodotto il certificato di morte del CA. Si duole che di esso la Corte ne abbia tenuto conto, e sostiene che dalla morte del sottoposto alla misura di prevenzione deriva la estinzione del procedimento e la necessaria declaratoria di improcedibilità della misura patrimoniale. Gli stessi concetti sono approfonditi in memoria successiva.
II- Contro lo stesso provvedimento è stato proposto altro ricorso dall'avv. Franco Alosi, quale difensore sia di CA GI, sia della terza interveniente NO ER, moglie del CA, sia degli eredi di quest'ultimo.
Si deduce:
- violazione dell'art. 2 ter e. 4 l. 575/65 e successive modifiche, in quanto la confisca era stata disposta decorso l'anno dal sequestro, in violazione dell'art. 2 ter citato;
- violazione dell'art. 544 c.p.p., richiamato dall'art. 598 c.p.p., per deposito della sentenza oltre il termine massimo del novanta giorni previsto;
- manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui dà atto che le malattie del proposto, se accertate, circostanza questa esclusa, potevano indicare la cessazione della sua pericolosità sociale, e poi non trae le debite conseguenze dalla morte a causa di esse intervenuta;
nella parte in cui non ha ritenuto cessata la misura di prevenzione reale per effetto della morte del proposto;
nella parte in cui ha confermato la misura patrimoniale stessa affermando la sproporzione tra il bene acquisito ed i redditi familiari, nonostante la certezza di una vincita al Totocalcio di novemilioni ed i redditi non dichiarati ma esistenti. III- 1) È palesemente infondato il motivo concernente il superamento del termine di 90 giorni per il deposito della decisione. Le norme richiamate dal ricorrente, artt. 598 e 544 c.p.p., concernenti la sentenza e non il decreto emesso nel procedimento di prevenzione, non prevedono in alcun modo che dall'inosservanza del termine per il deposito del provvedimento derivi la nullità o l'inefficacia dello stesso.
2) Sono infondate le doglianze concernenti la legittimità della misura di prevenzione personale imposta a CA GI. Correttamente il giudice di merito non ha tenuto conto di un documento prodotto successivamente all'udienza camerale conclusasi con la riserva di decidere, termine oltre il quale non possono avere spazio acquisizioni istruttorie di alcun genere.
Il ragionamento difensivo concernente la cessata pericolosità sociale in relazione alla morte del CA è palesemente infondato, sia perché presuppone che la Corte di merito potesse tener conto di un documento depositato successivamente al momento in cui si era riservata di decidere, sia perché dà per presupposta la riferibilità della morte a quelle stesse patologie che erano state denunziate come indicative della cessazione di pericolosità, circostanza questa priva di dimostrazione.
In ogni caso, l'accertamento in questa sede della morte di CA GI comporta la necessità di dichiarare in questa sede il venir meno della misura di prevenzione personale imposta nei suoi confronti.
3) Quanto alla misura patrimoniale della confisca dell'immobile, non si ravvisa nella specie la situazione di superamento del termine di un anno dalla data del sequestro entro il quale la confisca deve essere disposta, ai sensi dell'art. 2 ter c. 3 legge n. 575 del 1965. Tale termine è stato rispettato in quanto, disposto il sequestro con decreto 7.5.1993, la confisca è intervenuta con successivo decreto del Tribunale in data 24.9.93, idoneo a interrompere il termine annuale invocato dalla difesa, senza che abbia rilievo sul punto il momento in cui venne poi depositato il decreto di secondo grado. 4) La confisca stessa non viene meno in conseguenza della morte del sottoposto, dato che le finalità perseguite con tale provvedimento dal legislatore non sono necessariamente collegata alla sua persistenza in vita, secondo quanto stabilito dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18 del 1996, Simonelli ed altri, il cui orientamento è stato condiviso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335 del 1996. 5) La motivazione del decreto impugnato in ordine alla confisca in questione, relativa ad un immobile acquistato nel 1984, di valore sproporzionato agli introiti degli acquirenti, è logica, fondata sul redditi leciti risultanti in favore del nucleo familiare (L. 500.000 mensili soltanto, pari agli effetti cambiari mensili conseguenti al pagamento rateale convenuto per la metà dell'importo di L. 50 milioni), e sulla mancata prova che i nove milioni vinti al Totocalcio nel 1980 fossero stati destinati all'acquisto in questione e non ad altre anteriori necessità familiari.
6) I ricorsi sono fondati soltanto per la parte concernente la cauzione stabilita. A norma dell'art. 3 bis legge n. 575 del 1965 la cauzione ha lo scopo di costituire "una efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte". È evidente il legame imprescindibile esistente tra l'istituto in parola ed il comportamento del sottoposto alla misura di prevenzione personale, il cui decesso comporta il venir meno dello scopo in vista del quale la cauzione è stata determinata.
Il decreto impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio in relazione alla misura di prevenzione personale ed alla cauzione imposte.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura di prevenzione personale ed alla imposizione della cauzione. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999