Sentenza 24 novembre 1998
Massime • 3
In tema di misure di prevenzione, allorché gli eredi del prevenuto, in qualità di presunti intestatari "jure hereditatis" dei beni sottoposti alla misura patrimoniale di prevenzione della confisca, propongono istanza di restituzione degli stessi, affermando che i decreti applicativi della misura di prevenzione personale e di quella patrimoniale sono nulli ovvero inesistenti per essere stati emessi dopo la dichiarazione di morte presunta del prevenuto, la cognizione della richiesta spetta al giudice dell'esecuzione in sede di incidente, in quanto si chiede una pronuncia giurisdizionale su un decreto che dovrebbe considerarsi inesistente e, come tale, ineseguibile, e non su un decreto legittimamente emesso, ma modificabile o revocabile per cause sopravvenute alla sua rituale emissione, come tale sottoponibile all'esame dello stesso giudice che ha emanato il decreto applicativo della misura di prevenzione.
Poiché a norma dell'art. 3, comma quarto, cod. proc. pen., è riconosciuta efficacia di giudicato nel procedimento penale e, per il rinvio contenuto nell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, anche nel procedimento di prevenzione, alle sentenze irrevocabili del giudice civile relative allo stato di famiglia o di cittadinanza, la sentenza dichiarativa di morte presunta, che non riguarda ne' lo "status familiae", ne' lo "status civitatis", ne' statuisce sul modo di essere di un rapporto giuridico o sulla modificazione di esso, ma soltanto sull'accertamento in via presuntiva, attraverso un procedimento logico, di un fatto naturale come la morte, non può avere efficacia nel procedimento penale e in quelli, come la procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione, che sono regolati dalle norme del codice di procedura penale. (Fattispecie relativa ad applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, intervenuta con decreto successivo alla data della morte presunta del prevenuto, ma in conseguenza di decreto di applicazione della sorveglianza speciale di p.s., divenuto definitivo prima di quella data, nella ritenuta latitanza del prevenuto stesso).
Anche in presenza della morte del soggetto sottoposto, con decreto divenuto definitivo, a misura di prevenzione personale intervenuta anteriormente all'irrevocabilità del provvedimento di confisca dei suoi beni patrimoniali, quest'ultima misura di prevenzione non viene caducata, in quanto, una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato o imputato di appartenenza a un'associazione per delinquere di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, le finalità perseguite dal legislatore non prescindono dalla preesistenza del soggetto e neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua persistenza in vita, dal momento che la "ratio" del provvedimento di applicazione della confisca è quella di colpire con tale misura ablativa beni e proventi di natura presuntivamente illecita per escluderli dal circuito economico collegato ad attività e soggetti criminosi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1998, n. 5830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5830 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 24.11.1998
1.Dott. MA ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.5830
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.23504/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA OS N. IL 06.02.1940
2) MA GO N. IL 13.05.1962
3) MA SA N. IL 18.11.1965
4) MA SA N. IL 12.02.1967
5) MA EN N. IL 10.10.1975
avverso decreto del 23.05.1996 TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vincenzo VERDEOS, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
OSSERVA:
1. Con decreto in data 23 maggio 1996 il Tribunale di Palermo rigettava, previa qualifica della stessa come richiesta di revoca ai sensi dell'art. 7 legge 27.12.1956 n. 1423, l'istanza di correzione materiale avanzata da MA OS, MA SA, MA OR, MA LV e MA CE - moglie, la prima, e figli, gli altri, di MA PP, del quale con sentenza in data 7-21 luglio 1995 era stata dichiarata la morte presunta come avvenuta alle ore 24 del 10 settembre 1982 - relativamente al decreto in data 17 giugno 1982, con il quale quest'ultimo era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e a quelli in date 15 ottobre 1983 e 1 aprile 1988, con i quali era stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale dei suoi beni.
I giudici del merito precisavano che la sentenza civile, peraltro ancora non irrevocabile, di dichiarazione di morte presunta non fa stato nel procedimento penale, le cui regole sono applicabili a quello di prevenzione, e che, non essendo l'accertamento relativo alla data della morte presunta - per legge convenzionalmente fatta risalire al giorno dell'ultima notizia certa dell'esistenza in vita del soggetto interessato - equiparabile all'attestazione definitiva della morte naturale, la retroattività dei suoi effetti non può mai incidere negativamente su rapporti giuridici ormai esauriti o modificati in maniera ineliminabile.
Rilevavano che dalla dichiarazione di morte presunta del MA PP, dato inesistente al momento della pronuncia dei decreti sopra citati divenuti irrevocabili, non poteva farsi discendere la nullità di tutti gli atti del procedimento di prevenzione, ritualmente compiuti nell'accertato stato di latitanza del prevenuto.
Affermavano, dopo avere valutato gli elementi probatori addotti dagli istanti e quelli posti a fondamento della sentenza dichiarativa di morte presunta, che, pur essendo altamente probabile che MA PP era stato ucciso, non v'erano dati altrettanto sicuri per potere determinare l'epoca del presunto decesso.
Concludevano che, non essendovi alcun elemento certo per determinare, anche con un ragionevole margine di sicurezza, la data della morte naturale del sunnominato prevenuto, non era accoglibile la tesi degli istanti, secondo cui i procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniali sarebbero inesistenti, perché iniziati o, comunque, proseguiti nei confronti di soggetto già deceduto.
Il decreto del tribunale era impugnato, mediante ricorso alla Corte d'appello di Palermo, da tutti i congiunti MA, i quali, per il tramite del loro difensore, assumevano che la sentenza di morte presunta fa stato nel processo penale ai sensi dell'art. 3 c.p.p., in quanto la esistenza o meno m vita di una persona non può
non incide sullo stato di famiglia;
che, una volta dichiaratasi la morte presunta di una persona, gli effetti conseguenti alla stessa, in particolare l'apertura della successione ereditaria, sono fatti risalire, ai sensi degli artt. 63 e 64 del codice civile, al momento della sua scomparsa, sicché, essendosi verificato tale evento nel settembre del 1982, il decreto applicativo della misura di prevenzione personale emesso nel confronti di MA PP non era ancora divenuto irrevocabile e quelli applicativi delle misure di prevenzione patrimoniali era stati emessi quando costui non era più in vita: con la giuridica conseguenza che non solo i procedimenti iniziati o proseguiti dopo la morte dell'interessato erano nulli per tale ragione, ma anche i beni patrimoniali sequestrati, dapprima, e confiscati, poi, non erano sottoponibili, all'epoca di emissione dei relativi decreti, a dette misure conservative o ablative per essere di già entrate nel patrimonio dei congiunti MA e per non essere divenuta definitiva la misura di prevenzione personale in questione.
3. Con provvedimento in data 16 febbraio 1998 la Corte d'appello di Palermo, ritenuto che, una volta che i decreti applicativi delle misure di prevenzione personale e patrimoniali erano divenuti, sia pure formalmente, irrevocabili, l'unico rimedio esperibile, al fine di farne risaltare l'inesistenza o la nullità per i motivi prospettati dagli impugnanti, era quello dell'incidente di esecuzione e non quello del ricorso per revoca o modificazione delle misure di prevenzione ex art. 7 co. 2^ legge 27.12.1956 n. 1423, convertiva, ai sensi dell'art. 568 co. 5^ c.p.p., la proposta impugnazione in ricorso per cassazione, unico rimedio sperimentabile avverso l'ordinanza che deliba su di un incidente d'esecuzione, così qualificando il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 25 marzo 1996. 4. L'impugnazione proposta dal congiunti MA avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo è infondata.
4. a. Preliminarmente è opportuno chiarire che correttamente la corte territoriale ha qualificato come ordinanza, emessa in sede di delibazione di incidente d'esecuzione, il decreto del Tribunale di Palermo del 25 marzo 1996 oggetto del gravame in esame. Invero, la revoca della misura di prevenzione ex art. 7 co. 9^ legge 27.12.1956 n. 1423, sia essa di natura personale ovvero patrimoniale, presuppone l'esistenza in vita del prevenuto, in quanto trattasi di modifica, per il sopravvenire di circostanze inerenti alla cessazione dell'accertata pericolosità del medesimo, della situazione di fatto esistente al momento dell'emissione del decreto impositivo della misura di prevenzione e per la cui declaratoria è necessaria l'instaurazione di un procedimento che, per la rituale costituzione del rapporto processuale, necessita che l'interessato si trovi ancora in vita, altrimenti ci si verrebbe a trovare nell'ipotesi scolastica della inesistenza giuridica della procedura. Per contro, allorché - come nella fattispecie in esame - gli credi del prevenuto, quali presunti intestatari jure ereditatis dei beni sottoposti alla misura patrimoniale di prevenzione della confisca, propongono istanza di restituzione degli stessi, affermando che, decreti applicativi della misura di prevenzione personale e di quella patrimoniale sono nulli ovvero inesistenti per essere stati emessi dopo la dichiarazione di morte presunta del prevenuto, la cognizione della richiesta spetta al giudice dell'esecuzione - con conseguente qualificazione giuridica della stessa come istanza d'incidente d'esecuzione - dal momento che si chiede una pronuncia giurisdizionale su di un decreto che dovrebbe considerarsi inesistente e, quindi, come tale ineseguibile e non su decreto legittimamente emesso, ma modificabile o revocabile per cause sopravvenute alla sua rituale emissione, come tale sottoponibile all'esame dello stesso giudice che ha emanato il decreto applicativo della misura di prevenzione.
4. b. In ordine alle deduzioni proposte dai congiunti MA la Corte rileva che il quarto comma dell'art. 3 del vigente codice di rito riconosce efficacia di giudicato nel procedimento penale - le cui norme trovano applicazione, salvo espresse eccezioni, nella procedura di prevista per le misure di prevenzione, giusto il disposto dell'art. 4 co. 11^ legge 27.12.1956 n. 1423 - alle sentenze irrevocabili del giudice civile relative allo stato di famiglia o di cittadinanza, innovando e circoscrivendo entro limiti rigorosi l'ambito del fenomeno delle questioni pregiudiziali, di per se idoneo a causare la sospensione del procedimento penale, rispetto a quanto previsto dall'art. 19 co. 1^ del codice di rito del 1930, secondo il quale il giudicato civile aveva effetto nel procedimento penale allorquando riguardava lo stato delle persone.
Ne discende che la sentenza dichiarativa di morte presunta, sia perché l'accertamento presuntivo della morte di una persona non rientra nella nozione di status familiae ovvero di status civitatis - che riguardano il ruolo che il soggetto viene ad assumere, rispettivamente nei confronti della comunità familiare e della comunità statuale con conseguente situazione giuridico-soggettiva e assunzione di titolarità di diritti e di doveri - sia perché detta sentenza, come da sempre affermato dalla giurisprudenza (cfr., Cass. Sez. I civile, 7.4.1952, n. 940), statuisce non su di un modo di essere di un rapporto giuridico o sulla modificazione di esso, ma soltanto sull'accertamento in via presuntiva, attraverso un. procedimento logico, di un fatto naturale, quale è la morte, sostituendo così il diretto accertamento normalmente eseguito alla stregua delle norme riguardanti la materia (art. 139 e segg. ordinamento stato civile), non è costitutiva di uno stato giuridico e, quindi, non può avere efficacia nel procedimento penale e in quelli, come la procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione, che sono regolati dalle norme del codice di procedura penale. Ciò posto, correttamente i giudici del merito hanno rilevato che il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, emanato dal Tribunale di Palermo in data 17.6.1982 nell'accertata latitanza del MA PP, è divenuto irrevocabile, sicché i successivi decreti emessi in date 15.10.1983 e 1.4.1988, con i quali è stata applicata la misura patrimoniale della confisca, hanno concretizzato statuizioni divenute definitive e dalle quali sono derivate situazioni giuridiche esaurite, sicché nessuna conseguenza sulle stesse può scaturire dalla dichiarazione di morte presunta del sunnominato MA e dalla conseguente ineseguibilità, per tale ragione, della misura di prevenzione personale emessa nei suoi confronti.
In ordine alla ritualità del procedimento di prevenzione personale vale osservare che, risultando il prevenuto al momento dell'espletamento della procedura di prevenzione latitante, essendo state ritualmente applicate per il suo svolgimento le regole dettate dal codice di rito per tale situazione processuale, non essendo emerso nel corso della medesima che l'interessato non fosse in vita ed essendo in tale modo regolarmente divenuto irrevocabile il decreto applicativo della misura preventiva personale, l'unico effetto derivante, allo stato, da una siffatta situazione è quello dell'inefficacia della irrogata misura di prevenzione personale, sotto l'aspetto della sua esiguibilità, ferma restando la legittimità della pronuncia di detto provvedimento. Inoltre, la sentenza di dichiarazione della morte presunta del sunnominato prevenuto, al di là della sua inefficacia nel procedimento di prevenzione come si è sopra spiegato, non ha alcuna incidenza sulla confisca dei beni di cui ai relativi decreti emessi dal Tribunale di Palermo.
Infatti, questa Corte ha affermato (cfr., SS.UU., 17.7.1996 (u.p. 3.7.1996), ric. Simonelli ed altri) che, anche in presenza della morte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, con decreto divenuto definitivo, intervenuta anteriormente alla irrevocabilità del provvedimento di confisca dei suoi beni patrimoniali, quest'ultima misura di prevenzione non viene caducata, in quanto, una volta che siano rimasti accertati, ai fini specifici della speciale legislazione in materia - come verificatosi nella fattispecie in esame -, i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato o imputato di appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, le finalità perseguite dal legislatore non prescindono, ne' potrebbero, dalla preesistenza del soggetto, e neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua persistenza in vita, dal momento che la ratio sottesa ai provvedimenti di applicazione della misura di prevenzione della confisca è quella di colpire con tale misura ablativa beni e proventi di natura presuntivamente illecita per "escluderli dal cosiddetto circuito economico collegato ad attività e soggetti criminosi", di tal che, accertatane la provenienza illecita e l'ingiustificata disponibilità da parte di persona socialmente pericolosa, l'applicazione della misura diventa obbligatoria a prescindere dalla sopravvenuta morte del prevenuto, essendo necessario, a tale fine, la mera esistenza di un collegamento tra la misura patrimoniale e quella personale perché, come precisato dalla Corte costituzionale (cfr., sentenza n. 335 dell'8 ottobre 1996), la ratio della confisca, a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso.
Applicando i sopra esposti principi al caso in esame, ne discende che, anche a volere ritenere - cosa che non è in quanto i relativi accertamenti sono ancora nella fase delle indagini preliminari, secondo quanto affermatosi nell'atto di impugnazione provata la circostanza della morte di MA PP, la stessa non incide in alcun modo nel mantenimento dei provvedimenti di confisca dei beni patrimoniali oggi rivendicati dai suoi congiunti, essendone stata dimostrata la confiscabilità ed essendo per di più, i relativi decreti divenuti irrevocabili anteriormente alla data di dichiarazione della morte presunta del prevenuto, fatta risalire dalla predetta pronuncia - ai soli fini di accertare presuntivamente una data di morte sostitutiva di quella naturale di detto evento e non di costituirne la reale effettività e, quindi, di nessuna efficacia nel procedimento di prevenzione - a quella della sua scomparsa.
Per le suesposte ragioni il gravame va respinto con conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999