Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1998, n. 5830
CASS
Sentenza 24 novembre 1998

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In tema di misure di prevenzione, allorché gli eredi del prevenuto, in qualità di presunti intestatari "jure hereditatis" dei beni sottoposti alla misura patrimoniale di prevenzione della confisca, propongono istanza di restituzione degli stessi, affermando che i decreti applicativi della misura di prevenzione personale e di quella patrimoniale sono nulli ovvero inesistenti per essere stati emessi dopo la dichiarazione di morte presunta del prevenuto, la cognizione della richiesta spetta al giudice dell'esecuzione in sede di incidente, in quanto si chiede una pronuncia giurisdizionale su un decreto che dovrebbe considerarsi inesistente e, come tale, ineseguibile, e non su un decreto legittimamente emesso, ma modificabile o revocabile per cause sopravvenute alla sua rituale emissione, come tale sottoponibile all'esame dello stesso giudice che ha emanato il decreto applicativo della misura di prevenzione.

Poiché a norma dell'art. 3, comma quarto, cod. proc. pen., è riconosciuta efficacia di giudicato nel procedimento penale e, per il rinvio contenuto nell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, anche nel procedimento di prevenzione, alle sentenze irrevocabili del giudice civile relative allo stato di famiglia o di cittadinanza, la sentenza dichiarativa di morte presunta, che non riguarda ne' lo "status familiae", ne' lo "status civitatis", ne' statuisce sul modo di essere di un rapporto giuridico o sulla modificazione di esso, ma soltanto sull'accertamento in via presuntiva, attraverso un procedimento logico, di un fatto naturale come la morte, non può avere efficacia nel procedimento penale e in quelli, come la procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione, che sono regolati dalle norme del codice di procedura penale. (Fattispecie relativa ad applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, intervenuta con decreto successivo alla data della morte presunta del prevenuto, ma in conseguenza di decreto di applicazione della sorveglianza speciale di p.s., divenuto definitivo prima di quella data, nella ritenuta latitanza del prevenuto stesso).

Anche in presenza della morte del soggetto sottoposto, con decreto divenuto definitivo, a misura di prevenzione personale intervenuta anteriormente all'irrevocabilità del provvedimento di confisca dei suoi beni patrimoniali, quest'ultima misura di prevenzione non viene caducata, in quanto, una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato o imputato di appartenenza a un'associazione per delinquere di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, le finalità perseguite dal legislatore non prescindono dalla preesistenza del soggetto e neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua persistenza in vita, dal momento che la "ratio" del provvedimento di applicazione della confisca è quella di colpire con tale misura ablativa beni e proventi di natura presuntivamente illecita per escluderli dal circuito economico collegato ad attività e soggetti criminosi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1998, n. 5830
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5830
    Data del deposito : 24 novembre 1998

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