Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2012, n. 14331
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Sentenza 20 dicembre 2012

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Non spetta al pubblico ministero competente all'emissione dell'ordine di carcerazione la valutazione, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l'organo dell'esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del pubblico ministero che, nell'emettere l'ordine di esecuzione in relazione a due sentenze di condanna divenute irrevocabili, aveva negato la sospensione in presenza di una sentenza emessa per il reato di evasione, ritenuta ostativa alla concessione di misure alternative alla detenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2012, n. 14331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14331
    Data del deposito : 20 dicembre 2012

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