Sentenza 20 dicembre 2012
Massime • 1
Non spetta al pubblico ministero competente all'emissione dell'ordine di carcerazione la valutazione, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l'organo dell'esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del pubblico ministero che, nell'emettere l'ordine di esecuzione in relazione a due sentenze di condanna divenute irrevocabili, aveva negato la sospensione in presenza di una sentenza emessa per il reato di evasione, ritenuta ostativa alla concessione di misure alternative alla detenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2012, n. 14331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14331 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/12/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 3866
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 20092/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) RAMMEH ELYES N. IL 25/01/1990;
avverso l'ordinanza n. 42/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del 13/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/4/2012 il Tribunale di Firenze dichiarava l'inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso dal P.M. l'11/1/2012 nei confronti di Rammeh Elyes.
Il P.M., nell'emettere l'ordine di esecuzione in relazione a due sentenze di condanna divenute irrevocabili, non aveva provveduto alla sospensione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5 in quanto la seconda sentenza era stata emessa per il reato di evasione e, quindi, ostava alla concessione della misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale richiama le pronunce di questa Corte, secondo cui la condanna per il reato di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione dei benefici penitenziari, dovendo il Giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato. L'automatica preclusione dell'accesso ai benefici penitenziari si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e individualizzazione della stessa.
Essendo possibile la concessione della detenzione domiciliare - la relativa domanda era stata nel frattempo accolta dal Tribunale di Sorveglianza - il provvedimento del P.M. era di per sè illegittimo perché contra legem, in quanto la fattispecie non rientrava in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 656 c.p.p., di immediata esecutività dell'ordine di esecuzione, ne' potendo ritenersi che la condanna per il delitto di evasione fosse ostativa all'ammissione di una misura alternativa alla detenzione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore presso il Tribunale di Firenze, deducendo la illegittimità dell'ordinanza e chiedendone l'annullamento: l'art. 58 quater, comma 1, ord. pen., così come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, impedisce la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà al condannato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p.: l'emissione dell'ordine di carcerazione non accompagnato dalla sospensione, pertanto, ottemperava al dettato di tale norma.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza: non compete al P.M. la valutazione in ordine alla concedibilità dei benefici penitenziari e la fattispecie in esame non rientra in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 656 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
Questa Corte ha già affermato che le ipotesi di sospensione della esecuzione di pene detentive, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., sono tassativamente previste: non è configurabile alcun potere discrezionale del Pubblico Ministero sul punto (Sez. 5, n. 30031 del 09/06/2003 - dep. 17/07/2003, Raccanello, Rv. 226381); del resto è la natura amministrativa, e non giurisdizionale, dei provvedimenti emessi dal P.M. nella fase dell'esecuzione, ad impedire qualsiasi spazio di natura discrezionale nella fase dell'emissione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p. (con l'ulteriore conseguenza dell'impossibilità di autonoma e diretta impugnazione dei provvedimenti stessi, Sez. 1, n. 4396 del 17/06/1999 - dep. 11/08/1999, Crea O, Rv. 214236).
Nel caso di specie il P.M., emettendo decreto di esecuzione di pena detentiva, non l'ha contestualmente sospeso sulla considerazione che il condannato era stato condannato per il reato di evasione: il richiamo è, quindi, alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 quater, comma 1, così come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.7, comma 6, che prevede che i benefici penitenziari non possano essere concessi al condannato riconosciuto colpevole di una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 c.p.. L'argomentazione del P.M. ricorrente è lineare: poiché la sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, è finalizzata ad impedire l'ingresso in carcere di condannati che possono avere accesso ad una delle misure alternative alla detenzione, tale sospensione non può essere disposta nei confronti di un condannato che, in ragione della condanna per evasione, non potrà godere di tali benefici.
Il P.M. ricorrente, peraltro, tralascia il dato del mancato inserimento dell'ipotesi in questione tra quelle per cui la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta in base all'art.656 c.p.p., comma 9: in sostanza, il legislatore del 2005 non ha ritenuto di menzionare il caso contemplato dal cit. art. 58 quater anche nell'art. 656 c.p.p.. Tale mancata previsione non può essere nemmeno interpretata come conseguenza di mancato coordinamento legislativo o distrazione da parte del legislatore: la stessa L. n. 251 del 2005 ha modificato l'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c) vietando la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4; quindi la mancata menzione del diverso caso dei soggetti già condannati per evasione è frutto di una scelta, e non di una dimenticanza. La questione, quindi, non tocca affatto l'interpretazione dell'art. 58 quater cit., ma si ferma ai poteri del P.M. al momento di emettere l'ordine di esecuzione: la norma di riferimento per l'organo dell'esecuzione è l'art. 656 c.p.p., e tale norma deve trovare puntuale attuazione, consistente in un controllo di legalità e di verifica non discrezionale sulla ricorrenza o meno delle varie ipotesi - sempre più numerose - contemplate dalla stessa;
la norma dell'art. 58 quater cit., invece, fa parte di quelle che devono essere applicate dalla Magistratura di Sorveglianza, nella diversa fase avviata dalla richiesta del condannato di accedere ad una misura alternativa alla detenzione.
In questa ottica è stato, quindi, affermato che non spetta al pubblico ministero competente all'emissione dell'ordine di carcerazione per delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen. la valutazione, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione in via di eccezione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l'organo dell'esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione (Sez. 2, n. 1443 del 15/04/2000 - dep. 05/05/2000, PM in proc. Saponaro, Rv. 215904) e anche che la speciale disciplina derogatoria e premiale, prevista in materia di misure alternative alla detenzione dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 13 ter, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82, per i collaboratori di giustizia, non comporta l'automatico obbligo per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena detentiva, a prescindere dai limiti e dai divieti fissati dall'art. 656 c.p.p., commi 5 e 9, per l'esercizio della relativa potestà sospensiva (Sez.
1, n. 2195 del 24/03/2000 - dep. 23/05/2000, Di Dona, Rv. 216090).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013