Sentenza 9 giugno 2003
Massime • 1
Le ipotesi di sospensione della esecuzione di pene detentive, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., sono tassativamente previste e tra queste non vi è la pendenza di una procedura di revisione; ne consegue che, al riguardo, non è configurabile alcun potere discrezionale del Pubblico Ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2003, n. 30031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30031 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Franco MARRONE Presidente
dott. Renato Luigi CALABRESE Componente
dott. Francesco NICASTRO "
dott. Pasquale PERRONE "
dott. Aniello NAPPI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
CA RI EL nato il [...];
avverso ordinanza del 29/10/2002 del Tribunale di Piacenza;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Calabrese Renato Luigi;
Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
CA RI EL ha subito due condanne definitive recanti la complessiva pena di anni 7,mesi 2 di reclusione e 1032,91 euro. Con decreto 13.12.2000 il P.M. ne sospendeva l'esecuzione, a ragione di motivi di opportunità connessi alla pendenza di giudizi di revisione.
Con successivo decreto,adottato il 16.07.2002,lo stesso P.M., disposta la revoca del cennato provvedimento,ordinava la carcerazione del CA.
Il relativo incidente di esecuzione è stato respinto dal tribunale con l'ordinanza indicata in epigrafe, avverso la quale l'interessato ricorre ora. per cassazione allegando due motivi di impugnazione. Il gravame non merita accoglimento.
I. Il primo motivo espone che, pur quando un provvedimento giudiziario venga assunto per ragioni di opportunità,non per ciò stesso può; pregiudicarsi la stabilità delle sue statuizioni e disporsene la revoca per ulteriori e contrapposti motivi di utilità che non trovano alla loro base modifiche fattuali e sostanziali: e lo stesso tribunale da atto che uno dei giudizi di revisione è tuttora pendente innanzi a questa Corte Suprema.
L'asserto è destituito di fondamento.
Le ipotesi di sospensione della esecuzione di pene detentive sono tassativamente previste dalla legge( e tra di esse non figura la pendenza di procedure di revisione), non configurandosi al riguardo alcun potere discrezionale,che,se esercitato(come è avvenuto nella specie), può e deve essere subito posto nel nulla,essendo inidoneo a determinare "legittime aspettative" nel destinatario.
2. Il secondo motivo deduce la erroneità della risposta data al rilievo difensivo che evindenziava come il decreto di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione fosse privo dei requisiti indicati dall'art, 656 e.3 c.p.p., in particolare dell'imputazione e del dispositivo dei provvedimenti messi in esecuzione. Anche questa censura è priva di consistenza.
L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 656 e.3 c.p.p. è sfornita di sanzione e potrebbe essere determinante solo in. caso di effettiva ed assoluta lesione del diritto di difesa,ciò che nel caso concreto non è dato ravvisare,essendo stato l'interessato in grado di individuare tempestivamente i titoli esecutivi,tanto da aver potuto prontamente allegare la pendenza dei cennati giudizi di revisione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue il carico delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 LUGLIO 2003.