Sentenza 15 aprile 2000
Massime • 1
Non spetta ne' al pubblico ministero competente all'emissione dell'ordine di carcerazione per delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., ne' al giudice dell'esecuzione davanti al quale sia stato proposto incidente, la valutazione, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione in via di eccezione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l'organo dell'esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, investito dell'incidente avverso il provvedimento del pubblico ministero che aveva negato la sospensione dell'esecuzione a condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., aveva concesso la sospensione medesima sul presupposto dell'assenza di collegamenti del reo con la criminalità organizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2000, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco Morelli Presidente del 15/03/2000
Dott. Lionello Marini Consigliere SENTENZA
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere N. 1443
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Michele Besson Consigliere N. 24677/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso emessa il 26 aprile 1999 dal G.I.P. del medesimo tribunale nell'incidente di esecuzione promosso da RO TO - nato a [...] il [...] -.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
lette del conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza:
OSSERVA
A seguito di condanna emessa, per rapina ed estorsione aggravate, nei confronti di RO TO alla pena detentiva comminata dal G.I.P. del Tribunale di Bari con sentenza del 3 marzo 1996 e rideterminata in anni due di reclusione dalla locale Corte d'Appello con sentenza del 26/6/97, divenuta irrevocabile il 12 gennaio 98, veniva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ordine di carcerazione ex art. 656, c.p.p., dopo essere stata respinta un'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dal RO in funzione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale contestualmente richiesto al Tribunale di sorveglianza di Bari.
In esito ad incidente proposto dal RO, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari - competente per l'esecuzione - accoglieva la domanda dell'istante, assumendo che i titoli di reato ascritti al condannato non fossero ostativi alla richiesta sospensione ex art. 656, 5^ co., c.p.p., e non ravvisando nel caso di specie la ricorrenza di elementi che facessero ritenere il reo collegato con la criminalità organizzata.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica ed ha denunciato la violazione di legge sotto un duplice e concorrente profilo, atteso che il G.I.P. aveva ritenuto che competesse al pubblico ministero una verifica preclusa invece dall'art. 656, 9^ co., c.p.p., e, sostituendosi ad esso nell'adottare il conseguente provvedimento di sospensione dell'esecuzione nei confronti del RO, si era erroneamente surrogato al giudice competente, cioè al tribunale di sorveglianza, cui era riservata la cognizione e valutazione dei requisiti richiesti dall'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. mod., per godere del beneficio penitenziario invocato dal condannato. La denuncia è fondata. L'art. 656, c.p.p., come modificato dalla legge n. 165 del 1998, nell'obiettivo di ridurre il sovraffollamento carcerario, ha ampliato il meccanismo di accesso alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario per tutti i condannati che si trovino in determinate situazioni, evitando a costoro il preventivo passaggio in carcere.
Nella suddetta ottica, è imposto al pubblico ministero l'obbligo di sospendere di ufficio l'esecuzione di tutte le condanne definitive a pena detentiva non superiore a tre anni, ovvero non superiore a quattro anni nei casi previsti, con contestuale avviso all'interessato della facoltà di presentare, entro trenta giorni, al tribunale di sorveglianza l'istanza volta alla concessione di una delle misure alternative.
Tuttavia, il principio della sospensione automatica incontra limiti tassativi, consistenti in situazioni pertinenti al condannato che non consentono in nessun caso detta sospensione.
Uno di tali limiti è rappresentato da quella valutazione di elevata pericolosità dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. mod., tra i quali sono compresi quelli di cui agli artt. 628, 3^ co., e 629, 2^ co., c.p., relativamente ai quali è stato condannato il RO. È vero che la norma non esclude la concedibilità ai condannati per tali reati di misure alternative alla detenzione nei casi in cui non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma il testo e la ratio della esclusione non consentono al pubblico ministero di operare alcuna verifica, in sede esecutiva, in ordine all'esistenza o meno delle condizioni da cui desumere a carico del condannato la sussistenza di siffatti collegamenti, essendo il suo potere-dovere di sospensione dell'ordine di esecuzione ricollegato dall'art. 656, 5^ co., c.p.p, unicamente alla presenza dei dati oggettivamente rilevabili.
Tali condizioni sono valutabili soltanto nella successiva e separata sede della decisione sulla domanda di benefici rivolta alla magistratura di sorveglianza, alla quale sono consentiti la ricerca e l'approfondimento istruttorio sul punto e l'acquisizione degli elementi e requisiti richiesti ai fini della concessione dei benefici penitenziari.
Al pubblico ministero era inibito, quindi, in presenza dei titoli di reato ostativi per cui il RO era stato condannato, di svolgere alcun accertamento inteso a soddisfare le condizioni richieste dal ripetuto art.
4-bis e correttamente egli ha proceduto all'esecuzione della pena detentiva, riservando alla successiva cognizione del tribunale di sorveglianza l'apprezzamento dell'eventuale istanza del condannato volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione ed i benefici penitenziari.
L'ordinanza impugnata, con la quale il G.I.P., sostituendosi al pubblico ministero, ha disposto la sospensione dell'esecuzione deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
Va disposto provvedersi a norma dell'art. 28, reg. esec., c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Si provveda ai sensi dell'art. 28, reg. esec., c.p.p. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2000