Sentenza 22 febbraio 2008
Massime • 1
Non costituisce atto abnorme la lettura in pubblica udienza di un dispositivo preceduto da deliberazione avvenuta in luogo diverso da quello in cui ha avuto luogo il dibattimento, quando il differimento temporale della deliberazione, dovuto alla distanza del luogo scelto come camera di consiglio, sia tanto breve da non inficiarne l'immediatezza, e non risulti violato il principio di segretezza della stessa. (Nella specie, il giudicante, all'esito del dibattimento celebrato in un'aula appositamente allestita all'interno di una struttura alberghiera sita nei pressi dell'ufficio giudiziario, si era ritirato in camera di consiglio nel proprio ufficio, all'interno del palazzo di giustizia).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2008, n. 13964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13964 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 22/02/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 315
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 026921/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LARINO;
nei confronti di:
1) IA EP (imputato) N. IL 20/02/1929;
2) LA ER EP (imputato) N. IL 13/12/1953;
3) NA RI (imputato) N. IL 11/01/1963;
4) IN NN (imputato) N. IL 12/02/1953;
5) BI IN NT (imputato) N. IL 15/06/1959;
6) LI NT RI (imputato) N. IL 19/02/1962;
e nei confronti di:
7) PARTI OFFESE;
8) PARTE OFFESA;
9) COMUNE DI SAN GIIA DI PUGLIA;
avverso ORDINANZA del 13/07/2007 TRIBUNALE di LARINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente;
udito, per la parte civile, l'avv. Foresta Santino e Tascione Arnaldino, che concludono per l'accoglimento del ricorso del P.M.;
uditi i difensori avv. De Caro Agostino, nell'interesse di AR NI;
avv. Messere Arturo, nell'interesse di La RA GI e RO IO;
avv. Ruggiero Andrea, nell'interesse di AB IN NI;
avv. Rizzi Vittorio nell'interesse di UL GI, ed in sostituzione dell'avv. Ruta GI, difensore di EL NI IO;
tutti i nominati difensori hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.M. ed il solo avv. Messere, in via subordinata per il rigetto del ricorso del P.M..
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino proponeva, in data 23/7/2007, ricorso immediato per cassazione contro il dispositivo letto all'udienza pubblica del 13/7/2007 dal Giudice monocratico del medesimo Tribunale, all'esito del dibattimento di primo grado relativo al processo a carico di UL GI, La RA GI, RO IO, AR GI, AB IN NI e EL NI IO, tutti imputati, nelle rispettive qualità, di cooperazione colposa nel delitto di crollo di un istituto scolastico, omicidio colposo plurimo ed aggravato dal concorso con quello di lesioni colpose multiple, nonché, i soli La RA e RO, di concorso nel delitto di falso ideologico in atto pubblico.
Il P.M. in ricorso denunciava l'abnormità di quel dispositivo, rilevando che la lettura di esso era stata preceduta da una deliberazione assunta al di fuori dei casi consentiti dalla legge e al di là di ogni ragionevole limite, in quanto il decidente, al termine del dibattimento, si era ritirato in camera di consiglio per deliberare, non già nella stesso luogo deputato, in forza di disposizione del Presidente del Tribunale di Larino del 3/3/2006, alla celebrazione del dibattimento relativo a quel pletorico e grave processo - e cioè all'interno della struttura alberghiera appositamente allestita (l'Hotel Campitelli II di Larino) - ma in altra sede, asseritamele ignota, così violando le disposizioni del codice di rito (artt. 525, 125 e 124 c.p.p.) che prevedono il rispetto, anche da parte dei magistrati, delle norme processuali in genere e di quelle in particolare deputate all'osservanza dei principi della immediatezza e segretezza delle deliberazioni a seguito di dibattimento.
Con separate memorie difensive, presentate nell'interesse degli imputati La RA, RO e EL, venivano illustrate le ragioni contrarie all'accoglimento della richiesta del ricorrente di annullare il dispositivo impugnato;
veniva, inoltre, portato a conoscenza che lo stesso P.M. aveva successivamente, in data 7/11/2007, proposto appello (di cui veniva allegata copia) avverso la sentenza, completa di motivazione, depositata in data 11/10/2007, nonché che, nel verbale di trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 13/7/2007, era documentata la comunicazione orale del Giudice al termine della discussione finale, che egli, per ragioni logistiche, si ritirava in camera di consiglio in Tribunale. In tema di formazione della sentenza penale, è d'uopo distinguere il dispositivo, nel quale è indicata la dichiarazione di volontà del giudice in relazione alla pretesa punitiva dello Stato per il caso concreto, dalla motivazione, nella quale vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata e che assolve, quindi, una funzione meramente strumentale, correlata alla necessità di dare ragione dell'iter-logico seguito dal giudice. Ne consegue che il dispositivo, letto in udienza, costituisce provvedimento decisorio con effetti propri che lo contraddistinguono, idoneo, cioè, a divenire irrevocabile, se non impugnato;
di contro, ogni parte della motivazione, in qualunque affermazione si sostanzi, non è di per sè suscettibile di conseguenze giuridiche, se non trova la sua corrispondente conclusione nel dispositivo. Il decisum del giudice è puntualizzato e pubblicato nel dispositivo letto in udienza, sicché, di regola, l'interesse ad impugnare una decisione giurisdizionale va commisurato al dispositivo. Se, pertanto, in linea di principio, è ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte l'impugnazione del solo dispositivo della sentenza, va, tuttavia, considerato che la presentazione di impugnazione prima del deposito della motivazione costituisce causa di inammissibilità, qualora le censure dedotte non si riferiscano ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo.
In quest'ultima ipotesi, i motivi dedotti dovranno considerarsi non specifici e, quindi, inammissibili, presupponendo la valutazione degli stessi la conoscenza della motivazione, che costituisce una parte necessaria, anche se non sufficiente, della sentenza. Nella fattispecie, i motivi del ricorso immediato per cassazione, presentati dal P.M. contro il solo dispositivo, ma prima del deposito della motivazione - per il quale il decidente ha fatto espressa riserva di impiegare un tempo non superiore ai 90 giorni - potrebbero in astratto considerarsi ammissibili, posto che i vizi, che sono stati in particolare denunciati sotto il profilo della violazione della legge processuale, possono essere apprezzati senza necessità di far ricorso alla motivazione della sentenza.
Tuttavia, la natura intrinseca di tali motivi esclude che essi possano ricomprendersi tra quelli deducibili per cassazione, posto che la violazione di norme processuali è stata dedotta ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione a specifiche disposizioni del codice di rito, la cui inosservanza, per le ragioni di seguito indicate, non è, però, sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Poiché nel ricorso è presente anche - ed in misura dominante - la denuncia del vizio di abnormità del dispositivo impugnato, sembra prioritario, rispetto all'altro, l'esame di tale profilo dell'impugnazione.
È d'uopo precisare che l'abnormità è stata denunciata non già in relazione alla effettuata lettura in pubblica udienza o al contenuto sostanziale del dispositivo (consistente nell'assoluzione con formula ampiamente liberatoria degli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti), bensì solo in relazione al luogo in cui aveva avuto luogo la deliberazione, la quale, per essere stata assunta in luogo diverso da quello definito "naturale", si porrebbe, secondo il ricorrente, al di fuori dello schema scandito dalle norme processuali ed ordinamentali, in tal modo riflettendosi sul dispositivo e rendendolo affetto da abnormità.
Premesso che il P.M. ha dato atto a pagina 10 del ricorso, di non porre minimamente in discussione la riservatezza e l'imparzialità del giudice, si tratta, quindi, di restringere l'ambito della valutazione, demandata a questa Corte, al quesito se siano o meno profilabili i caratteri dell'abnormità nella lettura di un dispositivo, che sia stato preceduto dalla deliberazione presa dal decidente in luogo diverso dalla sede ove si è svolto il dibattimento e, quindi, non immediatamente raggiungibile. Per l'intanto, dagli atti allegati alle memorie difensive si trae la soluzione di un enigma che in ricorso viene ripetutamente evocato, posto che la deliberazione del dispositivo risulta, dalla stessa motivazione della sentenza (a pag. 6), essere stata assunta nella camera di consiglio sita nell'ufficio del Decidente presso il Palazzo di Giustizia di Larino, per la indicata ragione che ivi potevano essere utilizzati adeguati supporti tecnologici per effettuare le consultazioni informatiche e telematiche necessarie per la decisione, supporti che non erano invece disponibili nella struttura alberghiera.
Peraltro, l'assunto circa la non individuailità della camera di consiglio in cui è stato deliberato il dispositivo, pur costituendo un punto oggetto di specifiche critiche censorie, risulta smentito dallo stesso ricorrente, laddove a pag. 5 del ricorso riporta testualmente la comunicazione orale del Giudice che egli effettuerà la camera di consiglio in Tribunale, sicché diventano ictu oculi inaccettabili sul piano logico le conclusioni che il ricorrente pretende di trarre dall'assunto medesimo.
Assodato, quindi, che, nel caso di specie, la camera di consiglio ha avuto luogo nell'ufficio del Decidente, sito nella sede del Tribunale di Larino, rimane ancora aperta la questione di diritto se nella categoria dell'abnormità possa ricondursi la mera diversità del sito ove ha avuto luogo la deliberazione del dispositivo;
peraltro, tale residuale difformità rispetto al legale modello procedimentale si riconnette alla proposta denuncia di violazione della disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., comma 1. Tale disposizione, prescrivendo che la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, fissa il generale principio della immediatezza della deliberazione per il solo dibattimento, il quale, però, in caso di inosservanza, non è assistito da alcuna sanzione di nullità, anche se implica una direttiva generale, da osservarsi di regola.
Detto principio è, anzi, derogato dall'art. 523 c.p.p., comma 6, qualora dalla discussione emerga l'assoluta necessità di assumere nuove prove;
come pure è soggetto a deroghe - per conseguenza sistematica - ove nel corso della discussione il P.M. proceda a nuove contestazioni ed, infine, nelle ipotesi di sospensione della deliberazione stessa, indicate nell'art. 525 c.p.p., comma 3. Nessun vizio processuale invalidante si è verificato, pertanto, nel caso di specie, in cui è stata dal Giudice, al termine del dibattimento, fatta la scelta - solo formalmente non ortodossa, ma presidiata da comprensibili ragioni di utilizzo ai fini della decisione di adeguati supporti informatici e telematici - di ritirarsi per deliberare presso il suo ufficio sito nel Palazzo di Giustizia, tenuto conto che tale sito è distante (come precisa lo stesso P.M. a pag. 6 del ricorso) circa 1 Km. dalla struttura alberghiera e che il breve differimento temporale della deliberazione, impiegato per raggiungere la camera di consiglio, non è tale da inficiare quel principio di immediatezza, postulato dalla richiamata norma processuale, nella logica di una decisione da adottarsi, quanto più possibile, (come è avvenuto, di certo entro i limiti della ragionevolezza), nella diretta percezione delle risultanze dibattimentali e della discussione finale. Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne la denunciata violazione degli artt. 124 e 125 c.p.p.. La prima di dette disposizioni, infatti, pone il generale obbligo di osservanza della legge processual-codicistica in capo al giudice ed ai suoi ausiliari, ma l'inosservanza di tale obbligo è sfornita anch'essa di sanzione processuale, rilevando esclusivamente ai fini di un'eventuale responsabilità disciplinare o civile, oltre che, all'occorrenza, penale.
In riferimento, poi, all'art. 125 c.p.p., il P.M. sembra voglia profilare a pag. 9 del ricorso una possibile violazione di tale disposizione, adombrando che l'ausiliario abbia accompagnato il giudice alla camera di consiglio ed ivi sia stato ammesso a partecipare;
ma, è singolare che a pag. 12 del medesimo libello il ricorrente si affretti a precisare che non ha inteso denunciare "presenze estranee alla camera di consiglio" ed ammetta che, comunque, la violazione di tale disposizione non è specificamente sanzionata da nullità e non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, fatta salva solo l'eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari.
Poiché, quindi, le denunciate violazioni di legge sono sfornite di qualsivoglia sanzione processuale, i motivi che le comprendono vanno, in concreto, considerati, come si è avuto modo di anticipare, non deducibili in sede di legittimità, non inquadrandosi nei casi di ricorso ex art. 606 c.p.p., lett. c). Rimane, alla fine, l'esame della principale denuncia proposta nel presente ricorso immediato - azionato dal P.M., come unico rimedio per espungere dall'ordinamento l'avversato dispositivo - la valutazione, cioè, se la scelta del Decidente di ritirarsi per deliberare in una camera di consiglio diversa dalla stanza adibita all'uopo nella struttura alberghiera si inquadri in una condotta così avulsa dagli schemi normativi tipici da rendere "abnorme" il dispositivo, che, per effetto di quella scelta, sarebbe, secondo il ricorrente, stato prodotto "al di fuori dei casi consentiti e al di là di ogni ragionevole limite".
Orbene, la lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione ha chiarito quali sono le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando:
- Che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
- Che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori della legge processuale, sia sotto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della cd. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore.
L'assenza di criteri uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito, nella prassi, ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto alle tradizionali invalidità dell'atto, nell'intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadragli nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema. Ciò posto, osserva il Collegio che in riferimento alla denuncia di abnormità prospettata dal ricorrente - ma contenuta nei limiti che sopra si è avuto modo di precisare - non è dato identificare alcuno di caratteri distintivi del provvedimento abnorme.
Il dispositivo letto in udienza, se considerato come provvedimento decisorio, avendo in sè esaurito ogni decisione sulla posizione degli imputati rispetto ai capi di imputazione loro ascritti, si presenta come valida e legittima estrinsecazione del potere giurisdizionale del competente Giudice del dibattimento di primo grado.
Esso, pertanto, sia sotto l'aspetto strutturale, che sotto quello funzionale, si inquadra perfettamente nel sistema normativo in genere e processuale in particolare, non presentando, in sè, anomalie tali da renderlo avulso dalle linee fondanti dell'ordinamento. Nè, tuttavia anomalie di natura genetica possono intravedersi nell'impugnato dispositivo, qualora si voglia seguire la singolare prospettazione del ricorrente come una abnormità dell'atto non in sè, ma in quanto derivata alla scelta anomala del Giudice di assumerne la deliberazione in luogo diverso dalla sede "naturale" della camera di consiglio.
Si è già avuto modo di rimarcare che non si profilano sanzioni di natura processuale per la scelta che ha compiuto il Giudice, il quale, reputato dallo stesso ricorrente incensurabile sotto il profilo della riservatezza e dell'imparzialità, ha, comunque, dato contezza anche in motivazione delle ragioni che rendevano necessaria, ai fini della decisione, quella scelta.
Quelle ragioni, comunque le si vogliano apprezzare nel merito, non hanno dato causa ad una radicale incompatibilità dello svolgimento della deliberazione con i principi della immediatezza e segretezza della stessa, ne' hanno dato causa ad una anomalia del provvedimento deliberato così stravolgente (alias, al di fuori di ogni ragionevole limite) da impedirne l'inquadramento nel complessivo sistema ordinamentale e processuale, ovverossia, così extra ordinem da rendere necessario, per espungerla immediatamente dall'ordinamento, la proposizione dell'unico rimedio del ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost., essendo altrimenti non impugnabile con i mezzi ordinari di impugnazione.
In definitiva, il dispositivo de quo non è inficiato da radicali anomalie tali da qualificarlo "abnorme", anzi si manifesta come valido e legittimo esercizio della funzione giurisdizionale, avendo il decisum esaurito ogni aspetto connesso alle imputazioni a carico degli imputati, certamente in termini non appaganti le attese della pubblica accusa, se è vero, come è vero, che avverso la sentenza, completata dalla depositata motivazione, è stato successivamente interposto appello dallo stesso P.M..
Tale diversa impugnazione proposta successivamente dallo stesso P.M., non rende, tuttavia, operante nel caso di specie la conversione del ricorso in appello prevista dall'art. 580 c.p.p., posto che l'unico strumento processuale esperibile per eliminare il preteso atto abnorme è già stato, in precedenza, azionato dal P.M. con il ricorso immediato per cassazione e la odierna definizione dell'esclusivo mezzo di impugnazione in questa sede, propria, di legittimità, elimina, in radice, ogni possibilità di diverse decisioni, incompatibili tra loro, sulla medesima questione circa l'abnormità o meno del dispositivo impugnato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 22 settembre 2008. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008