Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
I provvedimenti emessi dal pubblico ministero nella fase esecutiva, anche se incidenti sulla libertà del condannato, non avendo contenuto decisorio e attitudine a definire il rapporto processuale, non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzioni sono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo. Ne consegue che tali provvedimenti non sono suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione, mentre, per ottenere una pronuncia ablativa o modificativa, è esperibile lo specifico rimedio dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie nella quale era stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica aveva respinto una istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 17.06.1999
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 4396
3.Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.10561/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) CR OR n. il 02.10.1956
avverso ordinanza del 06.02.1999 PROC. REP. PRETURA di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Fatto e diritto
Crea ZI ricorre avverso il provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto il 6 febbraio 1999, con il quale è stata rigettata la sua istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione. Deduce il ricorrente violazione di legge, atteso che in relazione al titolo esecutivo, da individuarsi nel provvedimento di cumulo delle pene, non era stata a lui concessa alcuna sospensione, nè prima ne' dopo l'entrata in vigore della legge n.165/98, sicché non operava la preclusione stabilita dall'art.656 co.7 c.p.p., nel testo novellato dalla legge di riforma, ne' ricorrevano le condizioni ostative previste dal comma 9 della stessa norma.
Il ricorso è inammissibile.
I provvedimenti emessi dal pubblico ministero, anche se nella fase esecutiva hanno incidenza sulla libertà del condannato, non avendo contenuto decisorio e attitudine a definire il rapporto precessuale, non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzioni sono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo.
Ne consegue, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità ("ex plurimis", Cass. Sez. I 30 - 11 - 1994) che tali provvedimenti non sono suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione, mentre è esperibile, per ottenere una pronuncia ablativa o modificativa, lo specifico rimedio dell'incidente di esecuzione.
Quest'ultimo non è omologabile ai mezzi di impugnazione, potendo essere proposto senza preclusioni e senza limiti di tempo avverso i provvedimenti divenuti esecutivi, mentre le impugnazioni sono ordinariamente dirette (con la sola eccezione della revisione) contro provvedimenti giurisdizionali non irrevocabili e sono soggette alle specifiche regole che tassativamente disciplinano i casi, i tempi e i modi di proposizione.
Pertanto, la inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento "in executivis" dal pubblico ministero non può comportare la conversione, ai sensi dell'art.568 co.5 c.p.p., in incidente di esecuzione, mancando il presupposto sul quale questa disposizione si fonda: posto, infatti, che l'incidente di esecuzione può essere proposto in ogni tempo, non è configurabile l'effetto negativo della decadenza, che la norma sulla conversione mira ad evitare.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in cinquecentomila lire.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1999