Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
In tema di traffico illecito di rifiuti, non è confiscabile il veicolo concesso in "leasing" all'utilizzatore dello stesso, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca).
Commentario • 1
- 1. Trasporto illecito di rifiuti e confisca del mezzo. Terzo proprietario estraneo al reato.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Confisca del mezzo – Terzo proprietario estraneo al reato – Artt. 212, 240, 256 e 259, c.1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) – Art. 25- undecies d.lgs. n.131/2001 – Art. 7 CEDU. In tema di trasporto illecito di rifiuti, il terzo proprietario del mezzo estraneo al reato (da intendersi come persona che non ha partecipato alla commissione dello stesso o ai profitti che ne sono derivati) può evitare la confisca se provi la sua buona fede, ossia, che l'uso illecito della res gli sia stato ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (Cass., Sez. 3, n. 46012 del 04/11/2008, Castellano; Sez. 3, n. 26529 del 30/05/2008, Torre) (Sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2012, n. 44516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44516 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 16/05/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 1468
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 20003/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
AGRILEASING - Banca per il leasing delle banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane - S.p.A.;
avverso l'ordinanza n. 195/2010 TRIBUNALE LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 10/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del P.G. dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito per l'Agrileasing S.p.A. l'avv. Cosentino Giuseppe, in sostituzione dell'avv. Stefano Latella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 marzo 2011, il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi degli artt. 310 e 322-bis cod. proc. pen, ha accolto l'appello proposto nell'interesse dell'Agrileasing - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane S.p.A. avverso l'ordinanza del 29 settembre 2010, con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse della medesima società Agrileasing, volta a ottenere la revoca del sequestro preventivo dell'autocarro Volvo FH 12 460 tg. CY395BX, disposto nel procedimento a carico di TE IT, e ha ordinato la restituzione dell'automezzo in sequestro all'avente diritto.
1.1. Il Tribunale richiamava, in via preliminare, i principi generali in tema di sequestro preventivo, e rilevava, a ragione della decisione, che:
- il sequestro preventivo del veicolo era stato disposto in relazione al reato, per il quale era indagato TE IT, di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 113 cod. pen. e D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 260 e al quale il veicolo era strettamente collegato;
- era sussistente, con riguardo al disposto sequestro, il fumus del reato ascritto al predetto indagato, che, titolare della omonima ditta individuale di trasporti, aveva utilizzato il mezzo per trasportare illecitamente i rifiuti anche pericolosi;
- era, invece, da escludere la permanenza del periculum in mora, poiché proprietaria dell'automezzo era la società Agrileasing, che l'aveva concesso in locazione finanziaria al TE con contratto del 25 ottobre 2005; detto contratto si era risolto ipso iure per omesso pagamento dei canoni, secondo le clausole contrattuali sottoscritte dalle parti;
la società locatrice aveva confermato l'intervenuta risoluzione contrattuale a mezzo raccomandata a.r. del 22 marzo 2010, con contestuale richiesta di riconsegna dell'automezzo, ed erano venuti meno in tal modo la disponibilità della res in capo all'autore del reato, e, con essa, il pericolo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze del reato ovvero della sua reiterazione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, chiedendone l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
2.1. Il ricorrente premette il richiamo al contenuto della propria richiesta di emissione del sequestro preventivo dell'autocarro, avanzata il 5 agosto 2008, e a quello del decreto di sequestro, emesso il 5 maggio 2009 dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti del fumus delicti e del periculum in mora e rappresentato la sussistenza della "chiara pericolosità sociale derivante dal mantenimento dell'attuale situazione di disponibilità dei beni" specificati in capo agli indagati, tra i quali il TE, e le argomentazioni del Tribunale del riesame in merito alle ragioni dell'accoglimento dell'appello, e deduce che:
- il Tribunale non ha considerato che il sequestro preventivo è stato disposto non solo ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., comma 1 ma anche ai - sensi del secondo comma del medesimo articolo, e che l'obbligatorietà della confisca, avendo insita la finalità cautelare, rende superflua ogni questione in merito alla sussistenza e alla permanenza del periculum in mora;
- dopo l'esercizio da parte dello Stato del suo potere di apprensione del bene attraverso il sequestro, prima, e la confisca, poi, le ragioni e i diritti del terzo proprietario (solo formale nel corso dello svolgimento del rapporto di leasing), non possono essere fatti valere nei confronti dello Stato, terzo estraneo al contratto, avente natura obbligatoria e vincolando pertanto solo le parti contraenti, mentre la società di leasing può rivalersi, come previsto contrattualmente nel caso di perdita totale del bene, nei confronti del soggetto con il quale ha stipulato il contratto, attraverso le forme risarcitorie previste dalle norme civilistiche;
- l'esclusione della possibilità di applicare la misura cautelare ai beni acquistati con contratto di leasing è contraria alla ratto, sottesa alle previsioni in tema di confisca, per la possibilità, che in tal modo deriverebbe all'autore dell'illecito, di utilizzare per commettere il reato beni acquistati con tale forma contrattuale.
3. Nella udienza camerale del 16 maggio 2012, il difensore della società resistente ha depositato certificazione attestate la modifica della denominazione sociale della stessa, con verbale notarile del 15 settembre 2011, in Iccrea Banca Impresa S.p.A.. 4. La decisione del ricorso è stata differita ai sensi dell'art. 615 c.p.p., comma 1, all'odierna udienza, nel corso della quale si è
provveduto come da dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso attiene alla sola ricorrenza del periculum in mora, escluso dal Tribunale, che ha invece ravvisato il fumus del reato contestato a TE IT, quale titolare della omonima ditta individuale di trasporti, e il collegamento tra il mezzo di trasporto oggetto di sequestro preventivo, utilizzato dallo stesso per effettuare l'illecito trasporto di rifiuti anche pericolosi, con la condotta ascrittagli.
2. Deve premettersi che questa Corte ha più volte condivisibilmente affermato che, ai fini del reato di attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 la confisca del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la commissione dello stesso è obbligatoria, essendo tale misura di sicurezza espressamente prevista dall'art. 259, contenente un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di attività di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 dello stesso D.Lgs. (Sez. 3, n. 4746 del 12/12/2007, dep. 30/01/2008, Rocco, Rv. 238784; Sez. 3, n. 35879 del 25/06/2008, dep. 19/09/2008, P.M. in proc. Fossati, Rv. 241030). Consegue a tale obbligatorietà, che comporta implicitamente l'accertamento della natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato, che la finalità cautelare è insita nella confisca, come rilevato dal Procuratore ricorrente, in coerenza con gli indicati arresti di questa Corte, e che il sequestro finalizzato alla confisca non richiede alcuna motivazione. Tale disposizione deve essere, tuttavia, letta e interpretata, in mancanza di espressa deroga da parte del legislatore, alla luce del principio generale di cui all'art. 240 c.p., comma 3, relativo all'istituto della confisca ordinaria, di cui quella atipica costituisce figura speciale, alla cui stregua "la disposizione della prima parte e del numero uno del capoverso precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato", dalla stessa discendendo che la confisca, non essendo il mezzo di trasporto cosa intrinsecamente pericolosa, non può mai trovare applicazione in danno del proprietario estraneo al reato (tra le altre, Sez. 1, n. 21860 del 21/04/2004, dep. 07/05/2004, Dragomirescu, Rv. 228512).
3. All'ultimo rilievo si riconnette la questione di diritto posta dal Procuratore ricorrente, riguardante la posizione della società Agrileasing, che ha locato, attraverso l'istituto giuridico del leasing, il mezzo di trasporto al soggetto a cui carico, avendone la disponibilità, è stato sequestrato.
Secondo il ricorrente, il contratto di leasing per la sua natura obbligatoria vincola solo le parti contraenti, senza estendere i suoi effetti nei confronti di terzi, e l'ipotesi della confisca a seguito della commissione di reati da parte del conduttore deve essere assimilata alle ipotesi di perdita o di distruzione del bene, che, per previsione contrattuale, consentono alla società di leasing di rivalersi verso il contraente conduttore solo attraverso le forme risarcitorie civilistiche.
Tale censura, che individua nello Stato, che apprende il bene, il terzo estraneo al contratto di leasing e nella società di leasing il terzo rispetto alla intervenuta acquisizione del bene da parte dello Stato, è opposta dal ricorrente alla decisione del Tribunale, che, premessa la proprietà dell'automezzo sequestrato in capo alla società di leasing, che lo aveva concesso in locazione finanziaria al TE con contratto del 25 ottobre 2005, e rilevata l'intervenuta risoluzione ipso iure del contratto, come da clausola contrattuale, confermata al conduttore a mezzo racc. a.r. del 22 marzo 2010 con contestuale richiesta di riconsegna dell'automezzo, ha rilevato la sopravvenuta indisponibilità del bene in capo al soggetto indagato per essere la stessa passata formalmente alla società concedente, legittima proprietaria, e ha escluso la ravvisabilità, per l'effetto, del "pericolo di aggravamento di protrazione delle conseguenze del reato" ovvero del "pericolo di reiterazione dello stesso".
La censura nei termini svolti è infondata e il risultato finale della decisione, integrandosi l'iter argomentativo, è corretto.
4. Le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione sopravvenuta alla data della ordinanza impugnata (Sez. U, n. 14484 del 1970172012, dep. 17/04/2012, P.M. in proc. Sforza e altro, Rv. 252030), hanno stabilito, intervenendo sulla questione di diritto afferente alla confiscabilità del veicolo, utilizzato in forza di contratto di leasing e sottoposto a sequestro, in vista della confisca, in danno dell'utilizzatore che lo aveva condotto in stato di ebbrezza, che non è confiscabile e non può essere oggetto di sequestro, ai fini della sua confiscabilità obbligatoria, il veicolo concesso in leasing all'utilizzatore se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato.
A tale conclusione le Sezioni Unite sono pervenute procedendo a una ricostruzione dell'istituto del leasing, che si caratterizza, in entrambe le sue tipologie principali (leasing finanziario e leasing traslativo), per il trasferimento della proprietà del bene dal concedente all'utilizzatore con il pagamento dell'ultima rata e del residuo prezzo di acquisto;
sottoponendo ad analisi la nozione di estraneità al reato del soggetto cui appartiene il bene, intesa come mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto del terzo con la consumazione del fatto reato, carenza di consapevole ricavo di vantaggi o utilità dal reato e assenza di comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso illecito della cosa;
e confrontandosi con la giurisprudenza della Corte EDU per il suo carattere di fonte sovranazionale integrante il dettato costituzionale espresso nell'art. 117 Cost., comma 1, e per la necessaria interpretazione della norma di diritto interno in maniera "costituzionalmente" e "convenzionalmente orientata".
Con riguardo a tale ultimo profilo, le Sezioni Unite hanno rimarcato che la Corte EDU, in tema, ha riconosciuto alla confisca, anche se di natura amministrativa secondo la configurazione di diritto interno, la qualifica di pena ai sensi dell'art. 7 CEDU per le sue caratteristiche non solo preventive ma anche repressive, proprie queste ultime delle sanzioni penali, con conseguente necessaria "ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui è applicata una sanzione sostanzialmente penale" (Corte EDU, 09/02/1995, Welch c. Regno Unito;
Corte EDU, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia;
Corte EDU, 20/01/2009, Sud Fondi c. Italia;
Corte EDU, 17/12/2009, M. e Germania), e hanno ricordato che la stessa Corte EDU, sempre in materia di applicazione della confisca, ha evidenziato che una diminuzione patrimoniale del soggetto, in base all'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà), è consentita solo nelle condizioni previste alla legge, configurando, pertanto, una illecita ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo anche l'applicazione di una misura comportante un pregiudizio patrimoniale, al di fuori delle previsioni normative. Consegue alla necessaria interpretazione della norma interna nel rispetto dei principi costituzionali e con adeguamento all'orientamento convenzionale, "la inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto - privato di un suo bene - al di fuori di una responsabilità penale e altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni".
5. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, anche nella fattispecie in esame - in relazione alla quale, come si è detto, la confiscabilità di carattere obbligatorio riguarda, in relazione a contratto di leasing, un veicolo di proprietà della società concedente, sottoposto a sequestro per il reato contestato all'utilizzatore nel settore del traffico illecito di rifiuti - deve affermarsi la non confiscabilità del detto veicolo "se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato", ed escludersi, in concreto, che il sequestro possa essere mantenuto, ai fini della sua confiscabilità obbligatoria, non risultando ne' essendo neppure dedotti elementi idonei a contrastare la condizione di estraneità al reato, nel senso prima indicato, posta dalla società concedente a fondamento del suo gravame.
Nè, nella specie, può dubitarsi della legittimazione della società concedente a reclamare la restituzione del veicolo, essendo cessato il rapporto con l'utilizzatore per l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, in conseguenza della inadempienza del medesimo nel pagamento dei canoni a partire dal giugno 2009, rappresentata a quest'ultimo a mezzo raccomandata a.r. del 23 marzo 2010, e incidente sia sui diritti dell'utilizzatore TE, non più titolare di un valido rapporto giuridico con riguardo al veicolo e non abilitato a esercitare l'opzione per l'acquisto del veicolo e comunque a conseguirne il trasferimento della proprietà, sia sul giudizio di sussistenza del periculum in mora, non profilandosi l'idoneità del vincolo a prevenire ulteriori condotte delittuose in difetto della disponibilità del bene pertinente al reato da parte del soggetto indagato.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012