Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 3
In caso di dissequestro di un bene oggetto di un contratto di "leasing", già sottoposto a sequestro preventivo, l'avente interesse alla restituzione non è il proprietario concedente bensì l'utilizzatore in quanto soggetto che assume i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all'uso, e alla perdita della "res".
Ai fini del reato di attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la commissione dello stesso è obbligatoria essendo tale misura di sicurezza espressamente prevista dall'art. 259, contenente un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di attività di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, le condizioni per la confiscabilità del bene devono sussistere già al momento del sequestro; tuttavia la appartenenza a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e, conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarietà degli accertamenti compiuti in tale fase. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2007, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
M
r Udienza camerale del 12 dicembre del 2007
Registro Gen. N t805/07 47 46 / 08 Sentenza n1262
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio dalsig Sch REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per diritti € 1,55
30/1/08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE IL CANCELLIERE
Composta dai sigg. magistrati: presidente Dott. Claudio Vitalone
Dott. Agostino Cordova consigliere
Dott. Guido De Maio consigliere consigliere Dott.Aldo Grassi
Dott. Ciro Petti consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di OC EM, nato a San Donà di Piave i 2 luglio del 1970 , avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pesaro del 16 marzo del 2007; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo il quale ha concluso per il rigetto "
del ricorso;
udito il difensore avv. Remo Pannain, quale sostituto processuale dell'avv Marco Vinello, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue
In Fatto
Con ordinanza del 16 marzo del 2007, il tribunale del riesame di Pesaro, tra l'altro, per quanto ancora rileva in questo grado, confermava il provvedimento di sequestro degli automezzi indicati nel provvedimento stesso, pronunciato in danno di
EM OC, quale legale rappresentante delle società CO e NE Servizi, entrambi con sede in San Donà di Piave, indagato per i reati di cui agli artt 416 c.p. e 53 bis decreto
Becki 1
s.r.l. Italmacero s.r.l., RI & VA s.r.l all'uso degli automezzi in sequestro per le attività delle imprese con obbligo di conservazione e manutenzione degli stessi
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato le indagini avevano avuto origine da una denuncia sporta da ZI NO, il quale aveva segnalato un illecito traffico di rifiuti dal Nord- Italia alla regione Marche. In particolare si era accertato che i rifiuti provenienti dal Nord- Italia, con la complicità dei gestori delle società Luvicart, con sede in Lucrezia di Cartoceto, ed ECO, con sede in Orciano, venivano smaltiti nella discarica di Fano, dopo che falsamente si faceva figurare un'attività di recupero da parte delle società anzidette. In particolare si accertava che gli automezzi sostavano pochi minuti presso le suddette società al solo scopo di sostituire i codici di identificazione dei rifiuti in modo da poterli smaltire nella discarica di Fano. Per quanto concerne in particolare la posizione dell'attuale ricorrente, questi, secondo l'ordinanza impugnata, era amministratore e legale rappresentante sia della società CO, società d'intermediazione, che della società
NE servizi, società di trasporti, ed aveva effettuato con automezzi in uso alla società 12 viaggi per complessivi chilogrammi 260.700 di rifiuti. Inoltre aveva svolto la funzione d'intermediario insieme con altri nel flusso di rifiuti dal Nord
Italia alla Luvicart. Il tribunale, pur ritenendo che la confisca dei mezzi di trasporto non fosse obbligatoria, come invece sostenuto dal giudice per le indagini preliminari, confermava tuttavia il vincolo al fine di garantire la confiscabilità facoltativa dei mezzi di trasporto a nulla rilevando che essi fossero formalmente di proprietà della società di leasing e non della ditta NE, posto che per escludere la confisca l'appartenenza delle cose al terzo estraneo al reato deve sussistere al momento in cui il provvedimento di confisca verrà adottato e non al momento del sequestro ed a tale data gli automezzi potrebbero essere stati "riscattati".
Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del suo difensore denunciando:
1) mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'articolo 416 c.p., posto che il tribunale si è soffermato ad esaminare solo quelli relativi alla fattispecie di cui all'articolo 53 bis decreto Ronchi;
Jedi 2 2)la violazione dell'articolo 53 bis decreto Ronchi ora articolo 269 del testo unico ambientale approvato con decreto legislativo n 152 del 2006 poiché tra gli elementi indicati a sostegno della partecipazione del proprio assistito alla gestione organizzata dei rifiuti non v'è traccia della consapevolezza dello stesso di apportare un contributo concreto all'organizzazione finalizzata al compimento delle attività illecite oggetto delle j indagini;
3)la violazione degli artt 240 comma 3 c.p.- e 321 comma secondo c.p.p,, poiché, nel sequestro preventivo diretto a garantire la confisca del bene, le condizioni per la confiscabilità devono sussistere al momento in cui viene disposto il sequestro e non al momento della confisca;
4) violazione dell'articolo 125 c.p.p. per omessa motivazione sulla necessità di conservare il vincolo tanto più che lo stesso tribunale ha ritenuto la confisca facoltativa
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato anche se su alcuni punti la motivazione dell'ordinanza impugnata deve essere rettificata.
Con riferimento al primo motivo si rileva che l'omessa motivazione in ordine all'astratta configurabilità anche del delitto di cui all'articolo 416 c.p. non esplica alcun effetto sulla legittimità del sequestro preventivo dei mezzi di trasporto utilizzati per il traffico dei rifiuti, in quanto essi sono stati sequestrati con riferimento all'articolo 53 bis decreto Ronchi e non con riguardo al delitto di cui all'articolo 416 c.p.. D'altra parte, allorché un soggetto è indagato o imputato di più reati, ai fini della legittimità del provvedimento ablatorio, non è necessario che il giudice si soffermi ad analizzare l'astratta configurabilità di tutti i reati attribuiti all'inquisito, essendo sufficiente che esamini quello o quelli per i quali il provvedimento ablatorio è stato disposto. Nella fattispecie, come già accennato, il sequestro dei beni aziendali, compresi i mezzi di trasporto, è stato disposto, non per l'astratta configurabilità del delitto di cui all'articolo 416 c.p.p., ma per il delitto di cui all'articolo 53 bis decreto Ronchi riprodotto nell'articolo 260 del decreto legislativo n 152 del 2006, tanto è vero che alcuni beni sono stati restituiti allorché è venuta meno la possibilità di proseguire l'attività illecita di cui all'articolo 53 bis citato Infondato è anche il secondo motivo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez un 25 marzo 1993
Gifunni;23 febbraio 2000,Mariano), il tribunale del riesame non deve procedere ad una valutazione analitica di tutti gli indizi per
Test. 3 dimostrare la fondatezza dell'accusa ma deve accertare solo la configurabilità del reato per il quale è stato disposto il sequestro ed il rapporto di pertinenzialità tra tale reato e l'oggetto del sequestro. Nel caso in esame il tribunale si è attenuto a tali principi avendo sottolineato che il ricorrente aveva effettuato diversi trasporti ed ha indicato anche gli elementi in base ai quali il predetto avrebbe dovuto rendersi conto dell'illecita attività che veniva compiuta mediante la sostituzione dei
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formulari. In definitiva il collegio ha indicato la ragione per la quale l'indagato, per la sua posizione apicale, non poteva ignorare che in realtà nella zona marchigiana non veniva effettuato alcuna operazione di recupero e che le soste degli automezzi nelle sedi della Luvicart o della Eco erano finalizzate alla sostituzione dei formulari d' identificazione dei rifiuti per potere giustificarne lo smaltimento in una discarica sita in una regione diversa da quella di provenienza dei rifiuti
Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo che vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, In proposito va anzitutto puntualizzato che nella fattispecie la confisca dei mezzi di trasporto è obbligatoria anche se tale provvedimento non viene espressamente menzionato nell'articolo 260 del decreto legislativo n 152 del 2006. La confisca del mezzo di trasporto non viene espressamente prevista dall'articolo 260 così come non era espressamente prevista dall'articolo 53 bis del decreto Ronchi perché il delitto di cui alla norma dianzi citata non presuppone necessariamente l'uso di un mezzo di trasporto, in quanto può essere compiuto anche mediante attività diverse dal trasporto di rifiuti,, come ad esempio per mezzo di un'attività d'intermediazione commercio. Tuttavia allorché esso viene commesso anche mediante il trasporto, la confisca del mezzo di trasporto diventa obbligatoria, perché tale misura di sicurezza è espressamente prevista dall'articolo 259 decreto legislativo n 152 del 2006 (già articolo 53 del decreto Ronchi), il quale contiene un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all'articolo 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Pertanto la confisca del mezzo va disposta, non solo nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'articolo 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuto allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto. Sarebbe stato ,invero, irrazionale prevedere
EL 4 la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto nell'ipotesi contravvenzionali di cui agli artt 259 e 256 258 decreto legislativo n 152 del 2006 ed escluderla nell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 260, che assorbe la contravvenzione di trasporto illecito e si riferisce al traffico di ingenti quantitativi. Da ciò consegue che, allorché l'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti sia commessa mediante una delle condotte per le quali è prevista la confisca obbligatoria del mezzo, questo deve essere confiscato, se non appartenente a persona estranea al reato che sia peraltro in buona fede. Invero, anche nella confisca obbligatoria prevista dalla legislazione speciale, in mancanza di espressa deroga da parte del legislatore, si applica il principio generale di cui al terzo comma dell'articolo 240, in forza del quale "la disposizione della prima parte e del numero uno del capoverso precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato". Il mezzo trasporto, non essendo cosa intrinsecamente pericolosa, non può essere obbligatoriamente confiscato se appartiene a persona estranea al reato che sia però in buona fede.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, quando questa è obbligatoria, non richiede alcuna motivazione perché la finalità cautelare è insita nella confisca, in quanto l'obbligatorietà della confisca comporta implicitamente l'accertamento della natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato. Quella in esame, come dianzi precisato, è una confisca obbligatoria. In ogni caso anche ai fini della motivazione della confisca facoltativa, secondo questa corte, sarebbe sufficiente il riferimento alle finalità della norma( Così Cass 17 marzo
1995,Franceschini). Contrariamente all'assunto del tribunale, se il sequestro preventivo è disposto per garantire la confisca, le condizioni per la confiscabilità devono sussistere anche al momento del sequestro. Tuttavia nella fase delle indagini preliminari, allorché il bene sia stato sequestrato presso l'indagato o presso la società da lui rappresentata, l'appartenenza al terzo deve essere palese perché gli accertamenti compiuti in tale fase sono necessariamente sommari
Nella fattispecie la proprietà del terzo non manifesta:a) perché il bene si trovava nella disponibilità dell'indagato e allo stato nessuna istanza di restituzione risulta avanzata dal terzo presunto legittimo proprietario;
b) perché il tribunale, pur recependo la tesi del prevenuto, il quale ha affermato di avere la disponibilità dei mezzi di trasporto in base ad un contratto di leasing, non è stato in grado di stabilire se
Пе нт 5 allo stato l'utilizzatore abbia o no esercitato il diritto di opzione per l'acquisto della proprietà o se il rapporto contrattuale sia comunque cessato. Siffatte indagini potranno essere compiutamente svolte nella fase di merito. Allo stato, pur recependo la tesi (non dimostrata) del ricorrente, si deve R sottolineare che l'affidamento dei mezzi di trasporto in giudiziale custodia con facoltà d'uso al ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società utilizzatrice dei beni, ha fatto
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venire meno 1' interesse dello stesso alla loro restituzione definitiva, giacché l'indagato è stato restituito nel pieno esercizio del suo diritto d' utilizzatore. Invero, nel contratto di leasing, finché il rapporto dura, chi ha il godimento della cosa e chi assume i rischi relativi al deterioramento, non dipendente dall'uso, ed alla perdita della res non è il concedente ma l'utilizzatore. Il concedente ha solo il diritto al pagamento dei canoni ed alla restituzione della cosa alla scadenza del rapporto, se non viene esercitata l'opzione del riscatto. Quindi, in caso di sequestro di un bene oggetto del contratto di leasing, è
l'utilizzatore che ha interesse alla restituzione del bene per non rispondere nei confronti del concedente, al momento della cessazione o della risoluzione del rapporto, del deterioramento o della perdita della cosa, posto che tale rischio, se non dipendente dal normale uso della cosa, come sopra precisato, è a carico dell'utilizzatore e non del proprietario concedente, il quale non ha interesse, finché il contratto perdura, ad ottenere la restituzione della cosa, ma solo al pagamento dei canoni. Se l'utilizzatore al momento della cessazione del rapporto non restituisce la cosa è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del concedente. Per tale ragione durante il rapporto il soggetto che ha interesse alla restituzione del bene sequestrato è
l'utilizzatore e non il concedente, il quale può solo reclamare il pagamento dei canoni . Da ciò consegue però che l'utilizzatore, quando ha ottenuto la cosa in giudiziale custodia con la facoltà d'uso, come nella fattispecie, non ha interesse alla restituzione definitiva prima della cessazione del rapporto perché ha riacquistato nella sua pienezza il diritto d' utilizzazione del bene che aveva in precedenza e, perciò, non ha più interesse a dolersi per la mancata definitiva restituzione, la quale può essere chiesta dall'utilizzatore solo alla cessazione del rapporto al solo fine di potere adempiere l'obbligazione di restituzione nei confronti del concedente, se non sarà stata esercitata nel frattempo l'opzione del riscatto o se il contratto non si sarà risolto. In definitiva il ricorrente, allo stato e finché dura il rapporto, non ha più interesse alla restituzione perché ha conseguito la stessa
Jeaf. 6 completa utilizzazione del bene che aveva prima del sequestro, con la sola differenza che attualmente è responsabile della custodia, non solo nei confronti del concedente, ma anche dello
Stato.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 12 dicembre del 2007-
Il consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Claudio Vitalone
DEPOSITATA
3 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurall)
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