Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
In caso di sospensione condizionale subordinata all'adempimento di un obbligo, ove in sentenza non sia stato indicato il termine entro il quale l'imputato deve provvedere a tale adempimento, esso coincide con quello previsto dall'art. 163 cod. pen, vale a dire due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto.
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- 1. Stabilire il termine in caso di sospensione condizionale subordinataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2022
A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …
Leggi di più… - 2. Sospensione condizionale della pena e revocaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen. ? E' stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen.”. Sezione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2013, n. 42109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42109 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 19/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1014
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 22684/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA LE N. IL 08/04/1951;
avverso la sentenza n. 4665/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 10/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Rapalo R., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, in data 10.10.2011 confermava la sentenza del Tribunale di Nola del 15.10.2009 che condannava IA LE per il reato di cui all'art. 660 c.p. alla pena di mesi sei di arresto condizionalmente sospesa al pagamento della somma determinata a titolo di provvisionale del risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. Avverso la citata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia.
In primo luogo, lamenta la omessa motivazione in ordine alla condanna al pagamento della somma a titolo di provvisionale.
Deduce la violazione di legge per la mancata indicazione del termine, ai sensi dell'art. 165 c.p., entro il quale l'obbligo cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena deve essere adempiuto.
Infine, il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di valutare l'epoca lontana dei fatti, il ridotto allarme sociale degli stessi e la mancanza di precedenti penali gravi a carico del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Non è ammissibile il primo motivo di ricorso, atteso che, come è noto, il provvedimento con il quale il giudice di merito assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, rv. 236068; Sez. 6, Sentenza n. 49877 del 11/11/2009, rv. 245701; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, rv. 248348).
2. Sono manifestamente infondati i rilievi del ricorrente avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419). Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto nella propria valutazione dei precedenti penali e della gravità della condotta;
a fronte di ciò il ricorrente sostanzialmente chiede una rivalutazione delle medesime circostanze preclusa al giudice di legittimità.
3. Non è, invece, manifestamente infondato il rilievo relativo alla mancata indicazione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena;
invero, tale omissione non comporta la nullità della clausola e, tuttavia, impone la integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 163 c.p., comma 1 (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto) (Sez. 3, n. 33933 del 05/07/2001 - dep. 20/09/2001, Saglimbeni, rv. 220197; Sez. 1, n. 41428 del 07/10/2004 - dep. 25/10/2004, Raffo, rv. 229939).
Il ricorso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio.
Conseguentemente, tenuto conto anche delle sospensioni del corso della prescrizione, deve essere rilevata l'estinzione del reato contestato, ai sensi dell'art. 157 c.p., e ss., per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. a) perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2013