Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 33933
CASS
Sentenza 5 luglio 2001

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In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell'art. 163 cod. pen. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 33933
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33933
    Data del deposito : 5 luglio 2001

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