Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell'art. 163 cod. pen. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 33933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33933 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 05/07/2001
1. Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 2469
3. Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 9657/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MB PA IA, n. il 26.3.41 a S. Teresa di Riva (ME) ivi res., rapp. e dif. dagli avv. Ugo Flores e Paolo Tunano Mantica del foro di Messina
Avverso l'ordinanza in data 11/12/2000 del Tribunale di Messina - sez. dist. di Taormina Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli Lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del sost. P.G. Dott. A. Galasso che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del procedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
PA IA AG fu condannata, per contravvenzione all'art 20 iett. b) L. 47/85, a pena condizionalmente sospesa, con subordinazione del beneficio alla demolizione dell'opera abusiva, con sentenza del Pretore di S. Teresa di Riva del 4/5/98, passata in giudicato all'esito del rigetto dell'appello e del ricorso per cassazione.
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.M., ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, avendo accertato che la condannata non aveva ottemperato alla specifica condizione restitutoria, sopra indicata, apposta al beneficio stesso.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la Sag I imbeni, denunciando:
1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 165 c.p., in relazione all'art.606 c.p.p.", in quanto nella sentenza non sarebbe contenuto alcuna ordine di demolizione e, comunque, non sarebbe stato accordato alcun termine, come richiesto dall'ultimo comma del citato articolo del codice penale;
2) "violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 47/85 in relazione all'art. 7 della stessa legge e all'art. 606 c.p.p. lett. b), c) ed e)", per illegittimità della clausola in questione, in quanto incompatibile con le attribuzioni dell'autorità comunale, prevedenti le facoltà alternative di acquisizione al patrimonio comunale o di demolizione di ufficio dell'opera abusiva, in considerazione delle quali dovrebbe considerarsi detta P.A. unica destinataria dell'ordine di demolizione ex art. 7 L. 47/85 contenuto nella sentenza;
nel caso di specie, per di più, vi sarebbe stato accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione amministrativa di demolizione, con conseguente effetto ablatorio.
Il ricorso, fondato per quanto di ragione, va accolto nei limiti prospettati nelle conclusioni del P.G.
Deve, anzitutto, rilevarsi l'inammissibilità delle censure, contenute nel secondo motivo, nella parte in cui propongono questioni, sulla legittimità o meno della subordinazione del beneficio sospensivo della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, che a parte la manifesta infondatezza alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. (v., per tutte, S.U. 3/2/97 n. 714 e, tra le più recenti, sez. 3^, 7/4/2000 n. 4086), essendo deducibili nella competente sede di cognizione, sono coperte dai giudicato al riguardo formatosi e non possono essere rimesse in discussione in sede esecutiva, nella quale solo eventuali sopravvenute circostanze ostative al ripristino dei luoghi potrebbero essere prese in considerazione, quali cause giustificative della mancata ottemperanza, da parte del condannato, agli obblighi prescrittigli ex art.165 c.p. Tra queste rientra certamente quella dell'intervenuta acquisizione dell'opera abusiva ai patrimonio comunale, factum principis che potrà, se del caso, essere dedotto e documentato davanti al giudice dell'esecuzione, anche al fine di ottenere una specifica pronunzia agli effetti del subordinato beneficio sospensivo della pena. Allo stato attuale, tuttavia, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto ancora accogliere la richiesta del P.M. di revoca del suddetto beneficio, mancando del tutto nella sentenza di condanna, come dedotto nel primo motivo di ricorso e riconosciuto dal P.G., la concessione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio era stato subordinato, devono essere adempiuti. La fissazione di tale termine, che non attiene all'imposizione di un vero e proprio ordine (di tal che infondato è il primo profilo di censura, esposto nel primo motivo di ricorso), bensì ad una clausola, apposta quale condizione ulteriore perché il condannato possa usufruire della sospensione condizionale della pena, compiendo al riguardo una scelta (eliminare le conseguenze del reato, così evitando di subire la pena, oppure continuare a godere del prodotto del reato, esponendosi all'esecuzione penale), è prevista dall'ultimo comma dell'art. 165 c.p. La relativa omissione, nella quale è nella specie incorso il giudice della cognizione di merito, non comporta, tuttavia la nullità della clausola in questione, ma solo l'integrazione della stessa con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal primo comma dell'art. 163 c.p.p (due o cinque anni, a seconda che la condanna riguardi contravvenzioni o delitti).
Da tale principio, affermato dalla giurisprudenza di questa S.C. (v. in particolare, sez. 2^, 11/10/91 n. 10219) e dal quale il collegio non ritiene doversi discostare (in quanto si fonda sulla condivisibile considerazione che, essendo quello il periodo di tempo che la legge prende in esame per valutare se il comportamento tenuto dal condannato lo renda meritevole del beneficio, deve ritenersi implicitamente applicabile anche agli obblighi restitutori e risarcitori, ove non diversamente disposto), discende che nella specie, essendo la sentenza di condanna passata in giudicato il 22/9/99, la revoca non avrebbe potuto essere pronunziata prima del 22/9/2001, data in cui soltanto, scaduto il biennio di cui all'art.163 co. 1 c.p. (riguardando la condanna una contravvenzione), potrà
verificarsi se vi sia stato o meno adempimento agli obblighi condizionanti il beneficio.
Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2001