Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2493
CASS
Sentenza 21 febbraio 2001

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Massime3

In tema di fallimento, gli interessi sul credito garantito da ipoteca, benché siano oggetto del trattamento preferenziale di cui all'art. 2855, comma terzo, cod. civ., che prevede l'estensione agli accessori del grado ipotecario, non si sottraggono alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo.

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, il giudice delegato, nel valutare le osservazioni dei creditori sul progetto presentato dal curatore, deve limitarsi a risolvere le questioni concernenti la graduazione e la collocazione dei vari crediti, l'ammontare della somma distribuita, l'opportunità stessa di una ripartizione, mentre non può esaminare quelle concernenti l'esistenza o l'ammontare dei crediti ammessi e l'esistenza di cause di prelazione, stante l'intangibilità dello stato passivo non impugnato nei termini e nelle forme previsti dalla legge fallimentare.

È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. contro il provvedimento pronunciato dal tribunale in sede di reclamo avverso il decreto del giudice delegato che approva e rende esecutivo il piano di riparto, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere in via definitiva e con forza di giudicato sostanziale sui diritti del creditore.

Commentario1

  • 1La stima e la ripartizione dell'attivo nelle procedure di Amministrazione Straordinaria
    Dimt · https://www.dimt.it/ · 11 ottobre 2010

    di Alberto Dello Strologo Abstract: L'amministrazione straordinaria costituisce lo strumento tramite il quale è stato introdotto nell'ordinamento italiano quella cultura della conservazione dei valori d'impresa che costituisce attualmente uno dei pilastri delle legislazioni più evolute in tema di risoluzione delle crisi aziendali. Nel presente contributo si è effettuata una disamina dei singoli aspetti giuridici ed economici della procedura; in particolare, si è analizzata la disciplina della “Ripartizione dell'attivo”. Tale momento della procedura è regolamentato mediante un rinvio alla disciplina del fallimento. L'intento del legislatore, sostanzialmente, è stato quello di affidare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2493
Data del deposito : 21 febbraio 2001

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