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Sentenza 26 aprile 2022
Sentenza 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2022, n. 15941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15941 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: OS CK UE, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 14/04/2021 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 25 agosto del 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia avente ad oggetto la somma in denaro contante di euro 360.000 che il ricorrente, diretto in Nigeria, aveva occultato nelle proprie valigie all'atto di imbarcarsi dall'aeroporto di Roma verso il paese africano. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15941 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/03/2022 E stato contestato il reato di riciclaggio ed il sequestro è stato giustificato sia ex art. 648-quater cod.pen. che ex art. 240-bis cod.pen.. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del delitto di riciclaggio. Secondo il ricorrente mancherebbe ogni elemento in ordine alla individuazione del reato presupposto, non desumibile dall'entità della somma, dalle condizioni economiche in cui egli versava, dalle modalità di occultamento e dalla mancata dichiarazione alla Dogana. Sarebbe una mera ipotesi astratta la circostanza che la somma provenisse da evasione fiscale e l'ordinanza non avrebbe tenuto in debita considerazione le giustificazioni fornite dal ricorrente, secondo cui il denaro gli sarebbe stato consegnato da alcuni connazionali con lo scopo di essere consegnato in Nigeria ai familiari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. peri., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte che si è occupata più volte di casi analoghi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). 2 Nel caso in esame, il Tribunale - facendo buon uso del principio di diritto, invero pacifico, secondo il quale la sussistenza del reato presupposto può essere ricavata anche da elementi logici di valutazione (Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206) e precedenti conformi;
n. 2311 del 1995, rv. 204084, n. 11303 del 1997, rv. 209393, n. 13448 del 2005, rv. 231053) - ha ritenuto che l'ingente somma di danaro detenuta dal ricorrente mentre si accingeva ad abbandonare l'Italia tramite volo aereo diretto in Nigeria, fosse di provenienza delittuosa sulla base di più indici di natura logica, tutti convergenti in tal senso e costituiti: - dall'entità della somma in contanti, di molto eccedente i limiti previsti;
- dalla circostanza che essa fosse insidiosamente occultata, trovandosi all'interno di un amplificatore contenuto in valigia;
- dalla circostanza che il ricorrente non avesse dichiarato detta somma alla Dogana;
dal fatto che egli fosse un venditore ambulante con redditi modesti e non in grado di accumulare tanto denaro in contanti;
- dalla non plausibilità delle giustificazioni fornite, secondo cui la somma apparteneva ad altri suoi connazionali, tuttavia non indicati, che volevano spedirla a loro familiari in Nigeria. Alla luce di tali elementi dimostrativi, il Tribunale ha individuato l'astratta configurabilità dei reati presupposto di evasione fiscale (omessa dichiarazione o dichiarazione infedele) a carico di soggetti diversi dal ricorrente, avendo questi anche negato che il denaro fosse di sua proprietà. Va sempre tenuto conto, in questo come in analoghi casi, del contesto procedimentale di riferimento, ancora in fase embrionale - anche sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del fatto in termini di riciclaggio o ricettazione stante la fluidità della imputazione in fase di indagini - e della impossibilità di censurare, in questa sede, la sussistenza di vizi logici della motivazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.03.2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 25 agosto del 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia avente ad oggetto la somma in denaro contante di euro 360.000 che il ricorrente, diretto in Nigeria, aveva occultato nelle proprie valigie all'atto di imbarcarsi dall'aeroporto di Roma verso il paese africano. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15941 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/03/2022 E stato contestato il reato di riciclaggio ed il sequestro è stato giustificato sia ex art. 648-quater cod.pen. che ex art. 240-bis cod.pen.. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del delitto di riciclaggio. Secondo il ricorrente mancherebbe ogni elemento in ordine alla individuazione del reato presupposto, non desumibile dall'entità della somma, dalle condizioni economiche in cui egli versava, dalle modalità di occultamento e dalla mancata dichiarazione alla Dogana. Sarebbe una mera ipotesi astratta la circostanza che la somma provenisse da evasione fiscale e l'ordinanza non avrebbe tenuto in debita considerazione le giustificazioni fornite dal ricorrente, secondo cui il denaro gli sarebbe stato consegnato da alcuni connazionali con lo scopo di essere consegnato in Nigeria ai familiari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. peri., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte che si è occupata più volte di casi analoghi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). 2 Nel caso in esame, il Tribunale - facendo buon uso del principio di diritto, invero pacifico, secondo il quale la sussistenza del reato presupposto può essere ricavata anche da elementi logici di valutazione (Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206) e precedenti conformi;
n. 2311 del 1995, rv. 204084, n. 11303 del 1997, rv. 209393, n. 13448 del 2005, rv. 231053) - ha ritenuto che l'ingente somma di danaro detenuta dal ricorrente mentre si accingeva ad abbandonare l'Italia tramite volo aereo diretto in Nigeria, fosse di provenienza delittuosa sulla base di più indici di natura logica, tutti convergenti in tal senso e costituiti: - dall'entità della somma in contanti, di molto eccedente i limiti previsti;
- dalla circostanza che essa fosse insidiosamente occultata, trovandosi all'interno di un amplificatore contenuto in valigia;
- dalla circostanza che il ricorrente non avesse dichiarato detta somma alla Dogana;
dal fatto che egli fosse un venditore ambulante con redditi modesti e non in grado di accumulare tanto denaro in contanti;
- dalla non plausibilità delle giustificazioni fornite, secondo cui la somma apparteneva ad altri suoi connazionali, tuttavia non indicati, che volevano spedirla a loro familiari in Nigeria. Alla luce di tali elementi dimostrativi, il Tribunale ha individuato l'astratta configurabilità dei reati presupposto di evasione fiscale (omessa dichiarazione o dichiarazione infedele) a carico di soggetti diversi dal ricorrente, avendo questi anche negato che il denaro fosse di sua proprietà. Va sempre tenuto conto, in questo come in analoghi casi, del contesto procedimentale di riferimento, ancora in fase embrionale - anche sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica del fatto in termini di riciclaggio o ricettazione stante la fluidità della imputazione in fase di indagini - e della impossibilità di censurare, in questa sede, la sussistenza di vizi logici della motivazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.03.2022.