Sentenza 25 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11535 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 582/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 1 1 5 35 composta degli Ill.mi Sigg.ri M istrat SENI SE 0 Dott. Salvatore I N. 14527/2000sidente .N. 16479/2000 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Consigliere Cron. 25410 CELENTANO Dott. Attilio Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso principale proposto UD. 08.10.2002 da AT IA IM rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Stazione di Montemario, n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo, giusta procura speciale a margine del ricorso principale
- ricorrente -
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contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, - controricorrente- e sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, - ricorrente incidentale -
contro
IA IM AT rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Stazione di Montemario, n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo, giusta procura speciale a margine del ricorso principale, - controricorrente avverso il ricorso incidentale - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 2639/1999 del 19.10/15.11.1999, R.G. n. 01239/97, notificata il 16 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08 ottobre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la riunione dei giudizi e per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Lecce, rinnovata la consulenza medico-legale, riformava parzialmente la sentenza del Pretore di Lecce del 20 dicembre 1996 - 07 febbraio 1997, riconosceva il diritto di IA CO FA all'indennità di accompagnamento con decorrenza I° giugno 1997 e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori ex art. 16 della legge n. 412 del 1991 dal giorno della maturazione del diritto. Osservava il Tribunale che il consulente medico legale incaricato in secondo grado, le cui conclusioni, per corretto metodo di valutazione medico-legale e approfondite indagini e particolare conoscenza della materia trattata, andavano condivise, aveva precisato che la FA si trovava nelle condizioni previste per beneficiare del detto beneficio con la decorrenza sopra indicata in luogo di quella dalla domanda amministrativa (12 marzo 1990). 2 Ricorre per cassazione FA IA CO affidando ad unico articolato motivo di censura l'annullamento della sentenza. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il motivo di ricorso principale per violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e n. 588 del 1988 e contemporanea omessa ed insufficiente motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la FA lamenta l'erronea decisione del giudice di appello di fissare la decorrenza dell'indennità di accompagnamento al giugno 1997 e non alla data della domanda amministrativa del 12 marzo 1990. Deduce, in sintesi, l'assistita che la sentenza impugnata, nel recepire le considerazioni e le conclusioni del consulente medico-legale nominato in secondo grado, aveva non solo disapplicato i principi generali elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di deambulazione e di atti quotidiani della vita, limitandone, con inammissibile rigore formale, l'ormai pacifico contenuto, ma aveva anche immotivatamente escluso la sussistenza del requisito sanitario nel periodo dal 1990 (data della domanda amministrativa) al maggio 1997, così trascurando la citata documentazione sanitaria di opposta valutazione e violando i principi sia di un rigoroso accertamento della decorrenza della prestazione, in ipotesi di spostamento di essa, sia di una valutazione complessiva del coacervo patologico riscontrato. Il ricorso è infondato. Per principio quanto mai consolidato della giurisprudenza di legittimità in caso di diversa valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di merito in rapporto a quella della parte, ovvero di altro eventuale precedente consulente di ufficio, il giudice che ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le 2 3 quali disattende le contrarie richieste della parte o le diverse valutazioni o conclusioni dell'altro consulente, che, pertanto debbono ritenersi, anche per implicito, rifiutate e il rifiuto motivato dai rilievi critici espressi nella consulenza. D'altra parte, nel caso di specie, il ricorso censura la motivazione della sentenza, offrendo sostanzialmente una diversa valutazione dei medesimi elementi già valutati dal giudice di merito e, per esso, dal consulente tecnico di ufficio nominato in secondo grado, in luogo di opporre, ove sussistenti, specifici motivi di insufficienza, incongruità o irrazionalità e illogicità della motivazione, quali soli vizi, sul punto, sindacabili in questa sede. Ben vero, l'intero motivo di censura, invece, si sofferma sui concetti di deambulazione e di atti quotidiani della vita, che attengono, invece, esclusivamente al momento valutativo riservato al giudice di merito, e stigmatizza il percorso motivazionale per omesso riferimento all'anamnesi e natura delle patologie. Quanto a quest'ultima critica, a parte la considerazione che anamnesi e natura delle patologie trovano ampio e puntuale riscontro nella consulenza agli atti (alla lettura della Corte per il rinvio ad essa dalla motivazione della sentenza), tuttavia, contemporaneamente, non si specifica che tali critiche, e in che modo e a qual fine, erano state anche ritualmente proposte allo stesso giudice di merito che aveva disposto la consulenza medico-legale. Con gli analoghi motivi di censura del ricorso incidentale il Ministero dell'Interno lamenta, a sua volta, la immotivata fissazione della decorrenza al maggio 1997 in luogo di quella di sicuro riferimento del marzo 1999, periodo, quest'ultimo, in cui per la prima volta le condizioni di salute della FA rivelavano, in aggravamento, uno "scompenso emodinamico III^ classe NHYA con necessità di assistenza continua ed ossigenoterapia per 18 ore al giorno", che modificava la stato invalidante parziale nel presupposto medico-legale della prestazione riconosciuta. Anche il ricorso incidentale è infondato. Valgono, in proposito, le argomentazioni già sviluppate in precedenza, non risultando, dall'atto di impugnazione in esame, quando e in che modo la questione fosse stata già sollevata nel giudizio di merito. Peraltro, la consulenza medico legale agli atti - e la motivazione della sentenza ne dà atto fornisce ampi riferimenti sullo sviluppo 4 2 1 εες Ν 24-8-11 1991 ΕΤΙΞΟ O LE TTE R S IN OLLING O VA LVES INDO O O IQ OTTO IC V O I VO ingravescente della malattia cardiopatica, a carattere sclerotico-ipertensivo con riferimento a soggetto già portatore di P.M., fino al riconoscimento dello stato ultimo di valutazione di ossigenoterapia a carattere pressoché permanente. Sol che lo stesso consulente ritiene già decisive, ai fini del riconoscimento della prestazione, le condizioni di salute dell'assistito all'atto del precedente ricovero del 1997. Il che equivale, in mancanza di specifici richiami a momenti di illogicità e incongruità della motivazione, esattamente ad opporre, inammissibilmente in questa sede, valutazione a valutazione, una lettura degli atti cioè diversa e certamente più soddisfacente per il Ministero, ma altrettanto evidentemente non idonea a riaprire l'esame nel merito della controversia. I ricorsi, pertanto, vanno entrambi rigettati, e le spese del giudizio di cassazione, stante anche la reciproca soccombenza, vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti la Corte le spese del giudizio di cassazione. ettobre Così deciso in Roma 108/settembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giova n Marfalle Salvatore Senese faluk Vilune Bonni IL GANGELUARE Depocitato Concellería 2 5 LUG. 2003 90ને ૧૩), IL CANCELLIERE TI O N Vilure Bo 5