Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2001, n. 42786
CASS
Sentenza 25 ottobre 2001

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In tema di istigazione alla corruzione, nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si sottragga all'istigazione e il reato di corruzione non si consumi, il denaro, anche laddove sia rimasto nella disponibilità dell'istigatore, non costituisce il prezzo bensì il mezzo del reato e, pertanto, non è confiscabile con la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 cod.proc.pen. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge 29 settembre 2000 n. 300, introduttiva dell'art. 322 ter cod.pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2001, n. 42786
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42786
    Data del deposito : 25 ottobre 2001

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