Sentenza 25 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di istigazione alla corruzione, nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si sottragga all'istigazione e il reato di corruzione non si consumi, il denaro, anche laddove sia rimasto nella disponibilità dell'istigatore, non costituisce il prezzo bensì il mezzo del reato e, pertanto, non è confiscabile con la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 cod.proc.pen. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge 29 settembre 2000 n. 300, introduttiva dell'art. 322 ter cod.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2001, n. 42786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42786 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 25/10/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - N. 3244
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 19277/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO TO, n. il 18.3.1944 a Tolmezzo avverso la sentenza del Tribunale di Padova, emessa in data 20.1.2000;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. G. Veneziano, che ha concluso l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma sequestrata;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
TO Tomat ricorre per cassazione contro la sentenza emessa nei suoi confronti dal tribunale di Padova ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di istigazione alla corruzione passiva propria, previsto dall'art. 322 co. 2 cod. pen. (commesso nel luglio 1999), per avere il giudice disposto, senza motivazione, la confisca del denaro offerto - e contenuto in una busta indirizzata e fatta pervenire - al pubblico ufficiale, che lo rifiutò, consegnandolo alla polizia giudiziaria, la quale lo sottopose a sequestro probatorio.
Il ricorso, che deduce assenza di motivazione e violazione dell'art.240 comma 2 del codice penale, è fondato.
Fino all'entrata in vigore della L. 29.9.2000 n. 300, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non era consentita la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto", prevista come facoltativa dall'art. 240 comma 1 cod. pen., ma soltanto la "confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale" (art. 445.1 c.p.p).
Secondo questa disposizione, è obbligatoria la confisca quando il danaro costituisce il prezzo del reato, ossia il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato.
Nel caso di corruzione, il danaro (o altra utilità) costituisce sia la "controprestazione" data o offerta al pubblico ufficiale, sia il compenso per commettere il reato, ossia il prezzo del reato. Se il reato di corruzione non viene consumato perché il pubblico ufficiale rifiuta l'induzione o l'istigazione, e ricorre perciò il delitto previsto dall'art. 322 cod. pen., il danaro rimane mezzo di esecuzione del reato da parte dell'autore dell'istigazione e non diventa prezzo del reato della (non consumata) corruzione ne' può considerarsi profitto o prezzo del delitto di istigazione alla corruzione.
E ciò indipendentemente dalla circostanza, del tutto contingente e accidentale, che il danaro sia concretamente rimasto nella disponibilità dell'istigatore (come nell'ipotesi giudicata da Cass. 3596/95, Ruffinato, ced 201805) o sia stato, come nel caso in esame,
ricevuto dal pubblico ufficiale che, immediatamente, richiese l'intervento della polizia giudiziaria, che dispose il sequestro. Tale conclusione trova ora ulteriore conferma nell'art. 323 - ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 comma 3 della L. 29.9.2000 n. 300,
che ha reso, sempre obbligatoria, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 cod. pen.. Il mancato riferimento all'art. 322 cod. pen. deriva proprio dalla impossibilità di considerare prezzo
(e neppure profitto o prodotto) il denaro offerto o promesso al pubblico ufficiale, qualora la promessa non venga accettata. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio, limitatamente alla disposizione relativa alla confisca, con restituzione del denaro sequestrato all'avente diritto, il quale potrà far valere le sue ragioni, ai sensi dell'art. 262.4 c.p.p. dinanzi al giudice dell'esecuzione, competente a norma degli artt.264 e 676 cod. proc. pen..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente del denaro e ne ordina la restituzione all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2001