Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
È configurabile il concorso fra la contravvenzione di intermediazione illegale di mano d'opera (art. 18 D.Lgs. n. 276 del 2003) ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000), nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento del Gup che aveva escluso sussistesse il reato tributario sul presupposto che non potevano considerarsi soggettivamente inesistenti le fatture rilasciate dalla società svolgente l'intermediazione illegale di manodopera, perché comunque erano stati effettivamente sopportati i costi per il pagamento dei lavoratori).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2013, n. 24540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24540 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 20/03/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO NA - Consigliere - N. 708
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - N. 45804/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
DE MO NU N. IL 07/10/1958;
DE MO OS N. IL 13/04/1957;
DE MO TO N. IL 16/11/1959;
avverso la sentenza n. 6434/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINE, del 19/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mario Fraticelli, annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1 - Il GIP presso il Tribunale di Udine con sentenza 19.4.2012 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di De OM MA, CA e NA in ordine ai reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 2, perché estinti per intervenuta prescrizione;
ha inoltre assolto gli imputati dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti perché il fatto non sussiste. Per giungere a tale conclusione, ha ritenuto non provata l'inesistenza delle operazioni, in quanto, essendo stata posta in essere anche intermediazione nelle prestazioni di lavoro da parte della società che aveva emesso le fatture (la NA srl), in sostanza le prestazioni dedotte nelle fatture configuravano un rapporto tra la NA e la società rappresentata dagli imputati (la Verniciaturasedie srl) e in ogni caso costituivano i corrispettivo della messa a disposizione degli operai, per cui verrebbe meno il dato della "fittizietà" dell'elemento passivo di cui alle suddette fatture. Secondo il giudice di merito, vi sarebbe comunque un costo sostenuto che rappresenta una spesa (quelle somme avrebbero costituito il compenso per i lavoratori).
2. Per l'annullamento del provvedimento, il Procuratore Generale di Trieste ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2: dopo avere illustrato la natura e gli elementi costitutivi dei reati contestati agli imputati, il PG ricorrente osserva che la norma deve essere interpretata nel senso che dell'inclusione nella fattispecie di tutte quelle condotte accomunate dalla difformità tra la situazione rappresentata in fattura e i dati aventi rilievo probatorio a fini fiscali. Rileva inoltre che nel caso di specie la NA non ha svolto prestazioni in favore della società dei ricorrenti, ma solo un'intermediazione illegale di manodopera, fornendo i propri dipendenti che lavoravano di fatto presso la società utilizzatrice (la Verniciaturasedie srl), con conseguente determinazione di vantaggi fiscali consistenti nel credito di imposta. Ha infine rilevato che i compensi versati per la intermediazione illegittima non fanno venir meno il carattere fittizio dei corrispettivi esposti nelle fatture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La questione di diritto posta dal ricorso consiste nello stabilire se l'intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro assorbe e fa venir meno il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per mancanza di ffttizietà degli elementi passivi che sarebbero rappresentati in tal caso dai compensi corrisposti ai lavoratori utilizzati.
Al quesito deve darsi risposta negativa.
Le condotte previste e sanzionate nel D.Lgs. n. 274 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l'evasione o l'elusione della obbligazione tributaria (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3257 del 15/12/2006 Cc. dep. 30/01/2007 Rv. 236037; Sez. U, Sentenza n. 27 del 25/10/2000 Ud. dep. 07/11/2000 Rv. 217032). La normativa in questione tende a tutelare erariale all'integrale riscossione delle imposte (cfr. tra le tante, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27392 del 27/04/2012 Cc. dep. 11/07/2012 Rv. 253055 in motivazione). Nel reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro invece l'interesse protetto dal legislatore è tutt'altro:
esso è rappresentato dal rapporto di lavoro e il bene tutelato va individuato non già nella fonte del rapporto ma nello stesso rapporto di lavoro che il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze di terzi (Sez. 3, Sentenza n. 25726 del 24/02/2004 Ud. dep. 09/06/2004 Rv. 228957). Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che le prestazioni indicate nelle fatture si riferivano formalmente a prestazioni relative all'oggetto sociale della società emittente (la NA), e si ritiene verosimile che quelle somme indicate in fattura siano state effettivamente pagate a titolo di compenso per i lavoratori messi a disposizione da parte della società emittente. In tale ipotesi, però, i costi sostenuti per effetto di una condotta illecita rappresentata dall'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro vengono utilizzati di fatto al fine di abbattere l'imponibile.
L'errore di fondo in cui mostra di Incorrere la sentenza impugnata sta nell'escludere la ftttizietà dell'elemento passivo sulla base di una mera condotta illecita e nel non considerare che le operazioni riportate nelle fatture in realtà sarebbero in ogni caso "soggettivamente" inesistenti, perché al più potrebbero riferirsi a prestazioni lavorative svolte direttamente dai singoli lavoratori, i quali hanno il diritto di chiedere al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo come prevede il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, stante l'invalidità dell'originario rapporto di somministrazione.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice a quo per un nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ai Tribunale di Udine per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013