Sentenza 8 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2002, n. 9875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9875 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 09 8 75 /02 538/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 03251/200 Dott. Giovanni MAZZARELLA Est. Consigliere Consigliere Cron. 26786 Dott. Pasquale PICONE STILE Consigliere Dott. Paolo ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 08.05.2002 da FERROVIE DELLO STATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura per notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. Federico Bucci, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via S. Maria Mediatrice, n. 1, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
1989 1
contro
LT LD rapp.to e difeso dall'avv. Ferdinando Salmeri, con il quale elett.te domicilia in Roma, viale delle Milizie, n. 1, presso lo studio degli avv.ti Simona Napolitani e Antonino Spinoso, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Paola n. 00086/1999 del 19-28 ottobre 1999, R.G. n. 01123/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08 maggio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 01135/97 resa il 03 dicembre 1997 il Pretore di Paola accoglieva parzialmente la domanda proposta da OS EL contro la Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie), di cui era dipendente con la qualifica di Tecnico di 5° categoria fino al 30 novembre 1991 e successivamente di Primo Tecnico di 6^ categoria, riconosceva allo stesso, in virtù delle mansioni in concreto svolte, il profilo di capo-tecnico di 5^-6^ categoria con decorrenza I aprile 1990, e le relative differenze retributive con decorrenza 20 marzo 1991, oltre accessori, prescritte le differenze precedenti a tale ultima data. Il Tribunale di Paola, con sentenza non definitiva, rigettava l'appello principale della società, e, in accoglimento dell'appello incidentale, retrodatava il credito delle differenze retributive al 1° aprile 1990 e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza per la determinazione delle somme spettanti. Osservava il Tribunale: la società era decaduta dall'eccezione di prescrizione, essendosi costituita dopo la prima udienza di discussione fissata con decreto dal giudice di primo grado, a nulla rilevando che tale prima udienza era stata rinviata per motivi di ufficio;
dalla prova testimoniale era risultato che il EL coordinava l'attività di una o più squadre di tecnici ed eseguiva attività di controllo e di individuazione di guasti sui quali 2 intervenivano i tecnici, decidendo direttamente sul posto per le anomalie che richiedevano interventi urgenti, e riferendone al capo-zona per le altre;
l'attività solo di controllo del EL era determinante per la qualifica rivendicata ai sensi del D.M. n. 1085 del 1985; corretto era il dies a quo dell'01 gennaio 1990 stabilito dal Pretore per il riconoscimento della qualifica superiore, non sussistendo piena la prova della prevalenza di dette mansioni anche per il periodo antecedente. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Ferrovie dello Stato s.p.a. affidandosi a due motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. EL OS si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione alla interpretazione degli accordi collettivi, nonché omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: per le declaratorie applicabili al caso concreto sia il tecnico che il capo tecnico, e finanche l'operaio qualificato di quarta categoria, svolgevano mansioni di controllo e di individuazione dei guasti rotabili su impianti, apparecchiature. mezzi di lavoro e in linea e ne eseguivano le relative riparazione;
l'attività di controllo, pertanto, della quale non si sottolineava neanche la autonomia, non poteva costituire il discrimine fra i due profili, e l'affermazione in tal senso della sentenza impugnata non era condivisibile;
era, invece, discriminante proprio il grado di autonomia, non valutato dal Tribunale, esclusa nell'attività del EL (testi IA e LÀ) che consegnava ai superiori un rapporto sull'attività quotidiana e riferiva su inadempienze delle ditte appaltatrici;
anche l'attività di organizzazione del lavoro nel gruppo di settore rientrava nei compiti del tecnico, e peraltro dalle prove testimoniali si desumeva che il EL coordinava l'attività di operai qualificati e non, come pur si affermava in sentenza, di tecnici;
in realtà il EL aveva svolto sempre attività di manutenzione delle linee elettriche. Il motivo è infondato. Sulla premessa delle mansioni del EL ("coordinava l'attività di una o più squadre di tecnici ed eseguiva un'attività di controllo e di individuazione di guasti. Sulle anomalie 3 2 che richiedevano interventi urgenti decideva lo stesso EL sul posto, mentre per le altre questi ne riferiva al Capo Zona. Le riparazioni venivano, poi, eseguite dai tecnici”), il giudice di appello ha ritenuto sussistente la posizione lavorativa del capo tecnico di V^ categoria rivendicata dal dipendente, sul presupposto che lo stesso aveva svolto "attività solo di controllo" sugli interventi eseguiti dai tecnici. Orbene, premesso che da nessuna parte risulta contestata l'attività del EL nei termini appena da ultimo indicati, la tesi oggi sostenuta dalla società, per la quale l'interpretazione del giudice di appello sarebbe errata per avere pretermesso l'indagine sul diverso grado di autonomia, che costituirebbe il discrimine fra le due categorie di tecnico e di capo tecnico di linea in esame, non può essere condivisa. Per il D.M. n. 1085 del 1985 il tecnico "provvede alle fasi organizzative ed esecutive delle lavorazioni in settori di linea svolge attività di controllo, di individuazione dei guasti e di verifica delle lavorazioni eseguite sulle linee”, e il tecnico “svolge attività ..... di controllo e di individuazione dei guasti..... in linea e ne esegue le relative riparazioni”. L'interpretazione del Tribunale, condotta con il criterio della più evidente letteralità, non lascia adito a censura di sorta: il tecnico non provvede ad organizzare alcunché, e men che meno in interi settori di linea, e non svolge attività di controllo, di individuazione dei guasti e di verifica delle lavorazioni eseguite sulle linee. E' quanto, invece, risulta acquisito nelle (incontestate) mansioni svolte dal EL, come accertate nella sentenza impugnata, circa il coordinamento dell'attività di una o più squadre di tecnici ovvero l'attività di controllo e di individuazione dei guasti, per i quali ultimi, ove urgenti, provvedeva il EL, nel senso che evidentemente approntava le fasi organizzative ed esecutive delle lavorazioni, poi anche verificandole, e, per quelli non urgenti, riferiva al Capo Zona per medesimo approntamento. Il rinvio di tale ultima attività era necessaria, non tanto per la impossibilità di provvedervi dallo stesso EL, atteso che dal disposto ministeriale non si rilevano limiti di sorta oltre l'urgenza, ma evidentemente sul presupposto di una più vasta rete di interventi da coordinare, in relazione alle segnalazioni di capo tecnici in attività, pervenute al Capo Zona, e quindi con riferimento ad una più vasta combinazione della priorità degli interventi con il personale da impiegare. Ed è quanto, chiaramente, e 4 limitatamente a tali interventi, pone un certa possibilità di confronto, semmai, fra l'attività del Capo Tecnico e quella del Capo Zona, e non fra quella del Capo Tecnico e quella del Tecnico. Non di minor valenza, infine, è la circostanza che da nessuna parte si è proposta l'esistenza di un Capo Tecnico quale filtro fra le operazioni del EL e quelle del Capo Zona. In tal senso appare evidente che il riferimento all'autonomia della tesi della società e al grado di essa è del tutto fuori luogo. Con il secondo motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: l'eccezione di prescrizione era tempestiva essendo stata proposta in data 13 giugno 1996; l'udienza, per la individuazione del termine di dieci giorni prima di essa ai fini della valida opposizione della eccezione di prescrizione, si era tenuta (come prima udienza) il 27 giugno 1996, così fissata a seguito di rinvio di ufficio di quella del 15 maggio 1996 già risultante dal decreto del Pretore di fissazione della udienza di trattazione della causa. Anche questo secondo motivo è infondato. La confusione evidente è fra il termine fissato per il deposito di memorie e quindi della decadenza dal proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, per il quale è d'uopo il rigore tipico dei termini processuali a carattere assoluto e inderogabile ("nel rito del lavoro, il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. civ., a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non sia stata tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data", Cass. 11 aprile 2001, n. 05444) e i termini indicanti il limite temporale per le richieste al giudice di attività da compiersi alla prima udienza, per il quale, invece, si è ammesso una qualche elasticità proprio in sede di rinvio dell'udienza, spesso indicato come rinvio senza preclusioni delle attività riservate alla prima udienza. 5 Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto di modificare sul punto la sentenza pretorile, retroagendo il diritto del EL alle competenze del superiore inquadramento riconosciuto, senza tener conto, quindi, della tardiva eccezione di prescrizione proposta oltre il termine sopra indicato. In conclusione il ricorso va rigettato;
per il principio della soccombenza la Ferrovie dello Stato s.p.a. va condannata al rimborso in favore di EL OS delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso, e condanna la Ferrovie dello Stato s.p.a. al rimborso in favore di EL OS delle spese del giudizio di cassazione in euro 14,00 , oltre a euro 1.500,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il giorno 08 maggio 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella T ag etter Il Presidente Gisvalwill appenda iciretti IL CANCELLI ER Depositato in Cancelleria 8108.2002 oggi, IL CANCELLIERE 96