Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 2
È inopponibile al curatore fallimentare la cessione di un credito in mancanza di una notifica al debitore ceduto o di una sua accettazione risultanti da atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
È inopponibile al curatore fallimentare la cessione di un credito in mancanza di una notifica al debitore ceduto o di una sua accettazione risultanti da atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/2001, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
E A L N L O I E Z D " A 7 R 9 2 3 T LA SUPREM CASSAZIONE798701 * T S . I R N G A ' E 7 L 6 R L 9 1 E S ZION PRIA A - D D 5 - I 3 E S T N dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Oggetto N E G E S G S I E E Presidente Dott. Pasquale REALE L " A Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI R.G.N. 17439/00 - Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere- Cron. 16353 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 08/03/2001 ORD INANZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA ANDREOLETTI CINZIA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;
- ricorrente avverso la sentenza n. 81/00 del Tribunale di BERGAMO, emessa il 14/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 1'08/03/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, 2001 dichiari l'inammissibilità dell'istanza. ORD 41 Fatto e motivi sentenza del 14 giugno 2000, il Tribunale di Con sez.distaccata di Clusone, ha rigettato Bergamo, l'opposizione di IN AN contro l'ordinanza del 3 novembre 1999 con cui il Prefetto dlla Provincia di Bergamo le aveva intimato il pagamento della somma di £.121.200 per violazione dell'art. 172 del cod.str. Per la cassazione di questo provvedimento, l'AN ha proposto ricorso, da lei stessa sotto- scritto, deducendone l'illegittimità per non avere il Tribunale considerato che non era stato indicato l'importo della sanzione in eurojee che d'altra parte la decisione del Prefetto le era stata notificata dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma. Il ricorso non è stato notificato ad alcuno;
per cui il P.G. ne ha chiesto la declaratoria di inammissi- bilità. Ciò posto, la Corte osserva che in base all'art.23 ultimo comma della legge 689/1981 la sentenza del giu- dice pronunciata in un giudizio di opposizione ad ordi- nanza ingiunzione in tema di sanzioni amministrative è ricorribile per cassazione (Cass.10081/1997;1744/1999). Detto ricorso, rientra, dunque, fra le impugnazioni ordinarie, per cui è disciplinato dalle disposizioni sulle impugnazioni in generale di cui agli art.323 e segg. cod. proc. civ., nonché da quelle concernenti in p 2 particolare il ricorso per cassazione di cui agl art.360 e segg. cod.proc.civ., le quali richiedono a pena di inammissibilità: a) anzitutto, che venga sotto- scritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale (art.365); b) quindi, che venga notificato alle parti contro cui è proposto (art.330 e segg.); c)ed, infine, che venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti sudette (art.369). Da quanto rilevato discende che nel caso concreto - all'AN era dato ricorso a questa Corte contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva rigetta- to la sua opposizione contro il provvedimento del Pre- fetto di Bergamo, ma che lo stesso doveva essere esperi- to con l'osservanza delle disposizioni ora menzionate. Poiché, invece, il ricorso è stato sottoscritto di- rettamente da IN AN e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura specia- le;
e poiché l'atto non è stato neppur notificato al Mi- nistero dell'Interno, come era necessario per instaura- re il contraddittorio (art.325 e 330 cod. proc. civ.), deve esserne dichiarata l'inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. p 3 Così deciso in Roma 1'8 marzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria ▪ 24 MAG 2001. IL CANCELLIERE Лийж Ганбиль 2001. Il Presidente Pasqua Reale "pert poll IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Wize PalletВи A E L N L O E I D Z A " 9 R 7 . 1 T T 3 S I R . G A N ' E L R 7 L 6 E 9 A D 1 D - I 5 - E S 3 T N N E E E S G S I G E A " E L