Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 3
Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., allorché l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 cod. civ..
In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. Nè rileva, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, il versamento, anticipato o durante lo svolgimento del rapporto professionale, di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, sia perché il mandato può essere anche gratuito, sia perché, in caso di mandato oneroso, il compenso e l'eventuale rimborso delle spese sostenute possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
In tema di danni subiti dalla parte ad opera del difensore per mancato esercizio del diritto entro il termine prescrizionale, il nesso causale va individuato nel rapporto di causa ad effetto tra la negligente condotta del professionista ed il mancato accoglimento della domanda per prescrizione, mentre il danno che il professionista deve risarcire alla parte consiste nel pregiudizio economico che questa subisce a causa del mancato accoglimento della domanda per estinzione del diritto determinata dal decorso del termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10454 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. NI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AV NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCRINO 25, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI STEFANO, che lo difende unitamente all'avvocato ALFREDO QUATTROCCHI ROSMI GERVASONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BI EM, BI LO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato VICTOR NICOLETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 10040/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 21/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo e l'accoglimento del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19-24 ottobre 1995 RE ed EM BI esposero che in data 28 ottobre 1990 l'auto Alfa Romeo targ. VA-B35041, di proprietà della prima e condotta dal secondo, era venuta a collisione con l'auto Fiat condotta dal proprietario LA RA;
che nel sinistro, verificatosi per colpa del RA il quale non aveva osservato l'obbligo di dare la precedenza, avevano riportato danni sia l'auto della BI che il suo conducente;
che a seguito di richiesta effettuata con lettera raccomandata 4 dicembre 1990 dal difensore degli attori, avv. Giovanni Valcavi, la compagnia assicuratrice del RA, spa LI, aveva liquidato soltanto lire 6.000.000 per i danni del veicolo, che erano state accettate a titolo di acconto sul maggior danno, come comunicato all'LI dall'avv. Valcavi con lettera del 31 gennaio 1991; che alle successive richieste di risarcimento inviate dal predetto legale con lettere del 24 marzo e 20 dicembre 1993, l'LI aveva risposto eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto per decorso del termine biennale ai sensi dell'art. 2947 2^ comma c.c.. Tutto ciò premesso, gli attori, ritenendo che in presenza di un fatto astrattamente qualificabile come reato ed indipendentemente dalla circostanza che si trattasse di un reato perseguibile a querela e che questa fosse stata o meno presentata, il termine prescrizionale non era quello biennale, ma, ai sensi dell'art. 2947 3 ^ comma c.c., quello quinquennale previsto per la prescrizione del reato corrispondente, convennero in giudizio davanti al Giudice di pace di Milano il RA, l'LI e l'avv. Valcavi per sentirli condannare, i primi due, in solido, al risarcimento degli ulteriori danni alle cose e dei danni alla persona rispettivamente subiti da essi attori, ed il terzo, in via alternativa o solidale, al risarcimento dei medesimi danni per il caso che i diritti degli attori fossero stati ritenuti prescritti, stante la sua colpa professionale per avere lasciato inutilmente decorrere il termine di prescrizione.
Si costituirono l'LI ed il RA eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni essendo trascorsi dal 31 gennaio 1991 (data dell'ultima lettera inviata dall'avv. Valcavi all'Assicurazione per comunicare l'accettazione dell'acconto con riserva) al 24 marzo 1993 (data della successiva lettera di richiesta di risarcimento), più di due anni. Nel merito, sostennero che l'incidente era avvenuto per colpa concorrente del BI.
Si costituì anche l'avv. Valcavi, il quale eccepì di non avere mai ricevuto alcun mandato dai fratelli BI e di essersi interessato alla pratica soltanto titolo di amichevole liberalità nei confronti del padre degli stessi, il quale in occasione di un fugace incontro, gliene aveva fatto richiesta ed al quale aveva rappresentato, dopo il ricevimento dei 6 milioni da parte dell'Assicurazione, l'incertezza sull'esito di un eventuale giudizio, stante la possibilità che fosse riconosciuto il concorso di colpa di entrambi i conducenti;
che a seguito di tale colloquio non aveva più avuto contatti con i BI se non quando, trascorsi oltre due anni, gli avevano chiesto un ulteriore intervento sfociato nella lettera 24 marzo 1993 a cui l'Assicurazione aveva risposto opponendo la prescrizione.
Con sentenza 12 maggio 1997 il Giudice di pace, ritenuto applicabile, ai sensi dell'art. 2947 3^ comma c.c. il termine quinquennale di prescrizione e rilevato che il detto termine non era spirato, rigettò l'eccezione di prescrizione e, ritenuta l'esclusiva responsabilità del RA nella causazione del sinistro stradale, lo condannò in solido con l'LI, al risarcimento dei danni in favore d EM BI, liquidati in lire 7.062.000, oltre interessi dal fatto;
rigettò invece la domanda di RE BI, ritenendo non provati gli ulteriori danni del veicolo;
rigettò le domande proposte dai BI contro l'avv. Valcavi stante l'assenza di un mandato ad litem, condannando gli attori a corrispondere al professionista la somma di lire 1.000.000 per lite temeraria. Contro la sentenza proposero appello principale l'LI ed il RA insistendo nell'eccezione di prescrizione e, nel merito, nella tesi del concorso di colpa.
I BI proposero appello incidentale dolendosi della mancata liquidazione del maggior danno alle cose e della condanna per lite temeraria, e chiedendo, inoltre, la condanna dell'avv. Valcavi al risarcimento di tutti i danni nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse accolto l'eccezione di prescrizione.
L'avv. Valcavi chiese la conferma della sentenza di primo grado insistendo nell'opporre l'assenza di un mandato.
Con sentenza 21 settembre 1998 il Tribunale di Milano, ritenuto applicabile il termine biennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947 2^ comma c.c., in riforma della sentenza di primo grado, accolse l'appello principale dichiarando estinti per prescrizione i diritti degli attori BI, che condannò a restituire agli appellanti principali (RA e LI) le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado;
ritenuta la colpa professionale dell'avv. Valcavi per il mancato esercizio del diritto dei BI entro il termine di prescrizione e per il mancato compimento di atti interruttivi, in accoglimento dell'appello incidentale, lo condannò a versare, a titolo di risarcimento, a RE BI lire 2.058.000 (quale residuo danno del veicolo), oltre rivalutazione e interessi, e ad EM BI lire 7.062.000 (importo già liquidato dal primo giudice per il danno alla persona), oltre rivalutazione e interessi;
lo condannò, inoltre, al pagamento in favore dei BI delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Valcavi per tre motivi illustrati da una memoria.
Hanno resistito i BI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - Col primo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli art. 2697 c.c.; 83, 115 1^ co., 116 c.p.c.; 1703, 1719, 2234 c.c. censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità per colpa professionale del ricorrente, avv. Valcavi, nei confronti di RE ed EM BI, pur mancando la prova di un rapporto professionale con i predetti.
Secondo il ricorrente il giudice d'appello non solo non aveva tenuto conto che i fratelli BI, maggiorenni e titolari di un diritto proprio al risarcimento dei danni, non gli avevano conferito alcun incarico, ne una procura ad litem ne' anticipato alcun fondo spese, ne avevano avuto con lui alcun contatto, ma, sulla base di una non condivisibile scissione tra mandato e procura ad litem, aveva erroneamente ritenuto valido l'informale richiesta di interessamento rivolta al professionista dal padre dei BI, senza considerare che costui non aveva la rappresentanza ne legale ne volontaria dei figli maggiorenni, e che l'attività del professionista, svolta a titolo puramente amichevole e gratuito, si era limitata all'invio della lettera 4 dicembre 1990 di richiesta di risarcimento all'Assicurazione, per cui, anche ammesso che un mandato fosse stato conferito dal padre dei BI, esso doveva ritenersi esaurito con l'invio della successiva lettera 31/1/1991 con cui l'avv. Valcavi aveva comunicato all'Assicurazione l'accettazione con riserva da parte dei fratelli BI dell'acconto di lire 6.000.000, atteso che dopo l'invio di tale lettera, ne' costoro ne' il padre avevano più avuto contatti con il ricorrente.
1.2 - Nessuno dei profili in cui si articola la censura merita accoglimento.
In tema di attività professionale svolta dagli avvocati questa Corte ha ripetutamente sottolineato la distinzione tra procura ad litem e mandato ponendo in evidenza che mentre la prima costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il secondo costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto "contratto di patrocinio") col quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (ex plurimis;
Cass. 405/2000; 8388/97; 5336/96;
579/81; 4250/80, nonché Cass. 6631/88 richiamata dall'impugnata sentenza).
Sulla base di tale distinzione si è ritenuto che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem essendo questa necessaria soltanto per lo svolgimento dell'attività processuale, ed inoltre che, a differenza della procura ad litem, non. è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio della libertà di forma. Nè rileva, ai fini della conclusione del detto contratto, il versamento, anticipato o durante lo svolgimento del rapporto professionale, di un fondo spese o di un anticipo sul compenso sia perché il mandato, al cui schema negoziale è riconducibile il contratto del patrocinio, può essere anche gratuito, sia perché, in caso di mandato oneroso, il compenso e eventuale rimborso delle spese sostenute ben possono essere richiesti dal professionista durante svolgimento del rapporto (per le competenze già maturate) o al termine del rapporto stesso.
Costituisce principio altrettanto pacifico che, mentre la procura, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., deve essere necessariamente rilasciata dalla parte (intendendosi per tale il soggetto titolare del diritto per la cui tutela viene richiesta l'opera dell'avvocato in ragione della sua specifica competenza professionale), l'affidamento dell'incarico può provenire anche da un soggetto diverso dalla parte. In tal caso, gli effetti del contratto di patrocinio si producono, salvo patto contrario, direttamente nella sfera giuridica della parte a favore della quale il contratto è stato concluso.
Il fatto che per il pagamento del compenso il professionista possa rivolgersi direttamente a colui che gli ha conferito il mandato, il quale viene ad assumere, sotto questo profilo, la veste di "cliente" (cfr. le già citate Cass. 2000/ 405; 96/ 5336; 6631/88), non impedisce alla parte, nel cui interesse il mandato è stato conferito, di rivolgersi direttamente al professionista per il risarcimento dei danni causati dal negligente svolgimento dell'incarico professionale.
Il rapporto di clientela, legato al conferimento dell'incarico anche ad opera di un terzo, va, infatti, distinto dal rapporto procuratorio che si instaura tra l'avvocato e la parte. In virtù di tale rapporto l'avvocato, indipendentemente da chi gli abbia conferito l'incarico e dal rilascio della procura ad litem, agisce nei confronti dei terzi in rappresentanza della parte, nella cui sfera giuridica si producono gli effetti, positivi o negativi, dell'attività da lui svolta e verso la quale risponde dei danni causati dalla sua negligente condotta.
1.3 - Nel caso di specie il giudice d'appello, correttamente distinguendo tra mandato e procura, nonché tra cliente e parte, e ricordato che il mandato si presume oneroso, ha considerato irrilevante il mancato rilascio all'avv. Valcavi da parte dei fratelli BI della procura ad litem e la mancanza di un anticipo sulle spese e, liberamente apprezzando le risultanze di fatto accertate in causa (in particolare, la sentenza sottolinea significativamente l'invio delle lettere scritte dal legale all'Assicurazione "a nome e per conto" dei due fratelli BI), ha ritenuto dimostrato il conferimento del mandato da parte del padre dei BI e, di conseguenza, l'esistenza di un vero e proprio rapporto professionale tra l'avv. Valcavi ed i fratelli BI, del cui adempimento il professionista poteva essere chiamato a rispondere direttamente dai predetti fratelli, quali titolari del diritto, e cioè parte.
2.1 - Col secondo motivo si denunciano ancora violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli art. 2236, 2947 2^ e 3^ comma, 2059 c.c. censurando la sentenza sotto due distinti profili.
Sotto il primo profilo, si lamenta che la sentenza ha ravvisato la colpa professionale del ricorrente, avv. Valcavi, per avere lasciato decorrere inutilmente il termine biennale stabilito dall'art. 2947 2^ comma c.c. per l'azione risarcitoria senza tenere conto che l'individuazione del termine prescrizionale applicabile nel caso di specie costituiva questione di diritto controversa, come lo stesso giudice d'appello aveva riconosciuto dando atto nella sentenza del contrasto giurisprudenziale esistente al riguardo e com'era reso evidente dalla difformità tra la sentenza d'appello e quella di primo grado, basate su opposte tesi. Ciò dimostrava, secondo il ricorrente, che la questione era opinabile e non poteva essere risolta de plano, ditalché la responsabilità del professionista non poteva essere ravvisata rispondendo soltanto per colpa grave e non per semplice negligenza.
Sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta che, pur avendo la sentenza escluso l'applicabilità del termine di prescrizione previsto per il reato, gli ha poi addebitato il danno morale, la cui risarcibilità è possibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., solo in caso di reato.
2.2 - Il primo profilo di censura è infondato.
Premesso che oggetto di censura non è l'applicazione da parte del giudice d'appello del secondo, anziché del terzo comma dell'art. 2947 c.c., ma è esclusivamente il giudizio di colpa per negligenza formulato nei confronti dell'avv. Valcavi sul presupposto - secondo il ricorrente erroneo - che l'individuazione del termine prescrizionale non costituiva una questione di particolare difficoltà tecnica, va ricordato che, come più volte affermato da questa Corte, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, ditalché, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rileva non già il conseguimento del risultato utile per il cliente, ma il modo come l'attività è stata svolta avuto riguardo, da un lato, al dovere primario del professionista di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 2^ comma c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 7618/97; 5617/96; 5325/93; 969/81). Rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento degli atti interruttivi della prescrizione, che, di regola, non richiedono particolare impegno materiale o speciale capacità tecnica, ma soltanto puntuale verifica del termine in relazione agli elementi di fatto che caratterizzano il caso concreto e sollecitudine da parte del professionista nel porre in essere l'atto interruttivo. La particolare difficoltà tecnica nell'individuazione del termine di prescrizione, in presenza della quale il professionista può essere chiamato a rispondere solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c., ricorre ogni qual volta, in relazione alla particolare situazione di fatto (che va liberamente apprezzata dal giudice di merito) si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, ed il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza ai sensi dell'art. 1176 2^ comma c.c., nel caso in cui l'incertezza riguarda non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza sulla norma giuridica da applicare al caso concreto. In tal caso il dovere di diligenza impone al professionista, al di là delle sue specifiche conoscenze tecnico-giuridiche e del suo personale orientamento sulla questione di diritto, di attivarsi per interrompere il termine più breve, essendo primario il dovere di non danneggiare le ragioni della parte che a lui si è affidata. Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine ad una questione di diritto - quale, nel caso in esame, la questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione ex art. 2947 3^ comma c.c. in caso di mancata proposizione della querela - non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiestogli dall'art. 1176 c.c., perché anche in tal caso, dovendo la sua condotta essere volta a non danneggiare il cliente, egli è tenuto al compimento degli atti interruttivi rispetto al termine più breve. Nella speciè la sentenza, avuto riguardo ai fatti di causa (l'avv. Valcavi, dopo avere comunicato all'Assicurazione, con la lettera 31/1/1991, l'accettazione con riserva della somma offerta, implicante il permanere delle pretese creditorie dei suoi rappresentati, non aveva svolto più alcuna attività a tutela di tali ragioni, astenendosi altresì da qualsivoglia comunicazione informativa con i clienti), ha appunto sottolineato essere "quello del mancato esercizio del diritto entro il termine di. prescrizione o del mancato compimento di atti interruttivi della stessa un caso incontroverso ed incontrovertibile di responsabilità professionale, dipendendo la verificazione del pregiudizio del cliente da pura e semplice negligenza".
2.3 - Il secondo profilo di censura (relativo alla liquidazione del danno morale, che, secondo il ricorrente, non era dovuto), va esaminato congiuntamente al terzo motivo, col quale è connesso. Col terzo motivo, infatti, nel denunciare violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 1223, 1225, 1227 c.c. si censura la sentenza per avere ritenuto il ricorrente responsabile dei danni liquidati a favore dei BI dalla sentenza di primo grado senza considerare che, essendo stata tale sentenza riformata in appello, si era interrotto il nesso causale tra i detti danni e la condotta del professionista. Si lamenta, inoltre, che, nel liquidare i danni, il giudice d'appello ha erroneamente riconosciuto, oltre ai danni morali (non dovuti, come già lamentato col secondo motivo), anche danni non prevedibili e non provati.
Tutti i rilievi sono infondati.
In tema di danni subiti dalla parte ad opera del difensore per il mancato esercizio del diritto entro il termine prescrizionale, il nesso causale va individuato nel rapporto di causa ad effetto tra la negligente condotta del professionista e il mancato accoglimento della domanda per prescrizione, mentre il danno che il professionista deve risarcire alla parte consiste nel pregiudizio economico che questa subisce a causa del mancato accoglimento della domanda per estinzione del diritto determinata dal decorso del termine. Nella specie, il nesso causale era insito nella stessa sentenza d'appello che, dichiarati estinti per prescrizione i diritti risarcitori dei fratelli BI e riconosciuta la colpevole inerzia dell'avv. Valcavi, poneva la pronunzia di rigetto della domanda risarcitoria in relazione causale con la condotta del professionista.
Quanto al pregiudizio, esso era costituito dal danno derivante ai BI dalla condanna pronunziata nei loro confronti dal giudice d'appello alla restituzione delle somme ricevute dagli appellanti principali in esecuzione della sentenza di primo grado. Tali somme non potevano che comprendere, in ragione della diversità della tesi seguita dal primo giudice, anche l'importo liquidato a titolo di danno morale e che i BI non avevano più titolo per ritenere.
Quanto alla prova dei danni, la sentenza, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, si è ampiamente diffusa al riguardo (v. pagg. 20-24) con riferimento sia ai danni già liquidati dal primo giudice che a quelli ulteriori liquidati in appello. I danni liquidati sono quelli prevedibili, essendo costituiti dalla perdita economica (coincidente con il mancato risarcimento) derivante ai BI come conseguenza inderogabile dal mancato esercizio del diritto nel termine di prescrizione.
3 - Con il terzo motivo si lamenta, inoltre, il cumulo tra interessi e rivalutazione che, secondo il ricorrente, sarebbe inammissibile. Si censura, infine, la statuizione relativa alle spese di causa.
Entrambe le doglianze appaiono inammissibili.
La prima perché consiste in una censura generica che non coglie la ratio decidendi posta, peraltro correttamente, a base del capo impugnato. Il giudice d'appello, infatti, premessa la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, e riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria, ha attribuito gli interessi sulla somma rivalutata al saggio del 6% equitativamente determinato, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza n. 1712/95 delle Sezioni Unite di questa Corte. La seconda perché è volta inammissibilmente a sindacare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che è stata pronunciata nel rispetto del fondamentale principio della soccombenza e nell'esercizio del potere, che è proprio del giudice di merito, di ripartire tra le parti l'onere delle spese di causa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Data la natura della causa ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002