Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15673 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto S ri Magistati56 73/ 03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill. Dott. Vincenzo Presidente R.G. N. 11347/01 Cron.31854 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 29/05/03 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO ZI, EL FA, RE ER, ! IN RI, ET RO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARINO FERRO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
LATTE VIVO DI SI CI & C SNC;
intimato avversO la sentenza n. 414/00 del Tribunale di UDINE depositata il 08/05/00 - R.G. N. 223/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3271 -1- udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- 1134701 Svolgimento del giudizio Con sentenza in data 28 aprile 2000, il tribunale di Udine, rigettava i ricorsi proposti dai lavoratori MA AU, NF IC, EC ER, VE FA e HI IZ nei confronti della società Latte Vivo. I suddetti lavoratori si erano doluti in primo grado di non aver mai percepito l'indennità per il maneggio di denaro prevista dal contratto collettivo applicabile, indennità dovuta per essere stati adibiti in via continuativa all'incasso dei corrispettivi versati dai clienti. Il tribunale di Udine, pronunciando in sede di appello a seguito dell'impugnazione proposta dalla società Latte Vivo contro la sentenza di primo grado che aveva accolto le domande, rilevava che l'indennità di maneggio del denaro spetta solo ai lavoratori attribuiti in via non occasionale al maneggio del denaro, anche se ciò non costituisce l'attività prevalente. Avverso tale sentenza, i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. La società Latte Vivo non si è costituita. Motivi della decisione. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e seguenti del codice civile in relazione all'art. 39 del contratto collettivo Alimentari Artigiani ed all'art. 5 del contratto collettivo Metalmeccanici, oltre che vizi della motivazione. Il motivo è infondato. Sostengono i ricorrenti che il tribunale ha errato nel ritenere che la responsabilità contabțile per errore a carico del lavoratore costituisca un presupposto necessario per l'attribuzione dell'indennità in parola, per cui provare tale responsabilità era onere incombente sui lavoratori, onere che gli stessi non avevano assolto. In via generale è da rilevare che i contratti collettivi possono atteggiarsi in modo diverso sul tema, ed in un caso di specie è stato da questa Corte escluso il diritto all'indennità nel caso di maneggio di denaro per incassi sporadici ed eccezionali, senza che abbia rilievo la previsione o meno di una responsabilità contabile del dipendente in relazione agli incassi effettuati (n. 10405 del 1995), Senonchè nel caso di specie, i ricorrenti lamentano la violazione di canoni di ermeneutica contrattuale, senza riportare né le norme pattizie che sarebbero state erroneamente interpretate nè indicare quale canone ermeneutico sarebbe stato violato. Pertanto il motivo, che non si adegua ai criteri di autonomia e specificità del ricorso per cassazione, non può essere accolto. Lo stesso può dirsi per il secondo motivo, che pure lamenta la violazione della medesima norma del codice civile e dei medesimi articoli dei contratti collettivi prima indicati. Con questo motivo i ricorrenti criticano la sentenza del tribunale, la quale ha in concreto escluso che i ricorrenti siano stati chiamati a rispondere per errori contabili. Sostengono i ricorrenti che una mera tolleranza al riguardo del datore di lavoro non escludeva la loro responsabilità, e che,, comunque, il giudice aveva errato nel non ordinare alla società i libri del personale e nel non procedere all'assunzione di un teste. Anche tale motivo è infondato, sia per le ragioni indicate a proposito del motivo che precede, sia per il fatto che la parte non può pretendere né che il giudice supplisca con i propri poteri istruttori alle inerzie probatorie di parte, né che il giudice proceda all'ordine di esibizione per motivi puramente esplorativi, e ciò è tanto vero che neanche in questa 2 sede i ricorrenti indicano che cosa emergerebbe in loro favore dai suddetti libri. Ne segue che il ricorso va rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione non essendosi la società intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 29 maggio 2003. Il presidente Il Cons. est. 'A uge imamda Miles a ANGELLIERAde Depositato in Cancelleria oggh 20 OTT. 2003 IL CANCELLIERE 3