Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
È da considerare abnorme in quanto, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si colloca però al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, con superamento di ogni ragionevole limite, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti conseguenti, facendola derivare dalla mancata traduzione di detto avviso nella lingua dell'imputato straniero, quando questi sia rimasto sempre irreperibile e non risulti comunque dagli atti la mancata conoscenza, da parte sua, della lingua italiana.
Commentario • 1
- 1. Conoscenza di lingua italiana è accertamento di merito (Cass. 37010/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2005, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/11/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1196
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 022283/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VICENZA;
nei confronti di:
1) RO TI, (ALIAS...) N. IL 25/10/1958;
avverso ORDINANZA del 24/03/2005 TRIBUNALE di VICENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO. lette le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO Anna Maria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento
contro
ZI PE (alias Maricic Dragan;
Viliam Mecar) il Tribunale di Vicenza - in composizione monocratica - in esito alle formalità di apertura del dibattimento del 24 marzo 2005, in accoglimento di eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa, rilevato che l'avviso notificato all'imputato ex art. 415 bis c.p.p. non era stato tradotto in lingua croata ai sensi dell'art. 143 c.p.p., ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti conseguenti ordinando la trasmissione degli atti all'ufficio del P.M. procedente. Avverso tale "ordinanza-sentenza" il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ha proposto ricorso per Cassazione deducendo che l'art. 143 c.p.p. riguarda soltanto la facoltà dell'imputato di potersi avvalere dell'ausilio di un interprete e che nell'ordinamento vige un presunzione relativa di conoscenza della lingua italiana, talché, essendo l'imputato rimasto assente durante le indagini preliminari, non emergeva dagli atti che il medesimo non comprendeva la lingua italiana.
Secondo il ricorrente, solo quando dalla partecipazione dell'indagato ad un atto delle indagini preliminari emerga che lo stesso non conosce la lingua italiana sorge l'obbligo di tradurre l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nella lingua straniera, mentre nella concreta fattispecie l'imputato, contumace in dibattimento, era "rimasto irreperibile per tutta la durata delle indagini preliminari, non presentandosi neppure nell'udienza preliminare". Infine, segnala il ricorrente che "all'esito dell'udienza preliminare - durante la quale la difesa dell'imputato non ebbe a sollevare eccezione alcuna sul punto - il giudice per le indagini preliminari dispose la traduzione in lingua slava del decreto di rinvio a giudizio". Il P.G. ha depositato requisitorie scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato "non presenta quei connotati di bizzarria, che rendono l'atto avulso dal sistema processuale penale, ma indipendentemente dalla correttezza o meno del provvedimento, che per quanto attiene all'interpretazione dell'art. 143 c.p.p., è riservata esclusivamente al giudice di merito, risulta emanato nell'ambito dei poteri conferiti espressamente dalle norme al giudice del dibattimento". Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Invero, questa Sezione non ignora che - nella prospettiva fatta propria dal P.G. - alcune pronunce hanno ritenuto che "non è abnorme e, pertanto, non è ricorribile in cassazione, il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dall'imputato, in quanto la valutazione sulla necessità della traduzione si connota del carattere della discrezionalità e la motivazione, anche se presuntiva e basata sulla sola richiesta dell'imputato di traduzione, può al massimo essere valutata come erronea", ma non certo connotata dal carattere di abnormità (Sez. 6^, sent. n. 10717 del 2003. Nello stesso senso cfr. Sez. 3^, sent. n. 1738 del 2000 e Sez. 1^, sent. n. 46064 del 2004). Sì che il provvedimento basato sull'erroneo presupposto della necessità di traduzione non è stato ritenuto suscettibile di ricorso per Cassazione. Tali precedenti, nondimeno, non tengono conto della giurisprudenza formatasi sul problema della traduzione degli atti processuali ad opera sia delle Sezioni Unite che della Corte Costituzionale e, soprattutto, non sono stati resi in fattispecie in cui l'indagato o imputato era irreperibile, come nella concreta fattispecie.
Va premesso, innanzitutto, che, secondo l'inquadramento più completo operato dalle Sezioni Unite (Sez. Un., sent. n. 17 del 1998), un provvedimento può definirsi abnorme quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo questo il solo strumento processuale utilizzabile per rimuoverne gli effetti (S.U. - 26 aprile 1989, Goria). In particolare, le Sezioni Unite, richiamando l'articolata giurisprudenza di questa Corte, hanno precisato (S.U. - 9 settembre 1997, Quarantelli), che è abnorme non solo a) il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadratile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche b) quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Infine, le S.U. hanno posto in rilievo che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto 1) il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto 2) il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (sez. 3^ - 14 luglio 1995, P.M. c/Beggiato; sez. 5^ - 11 marzo 1994, P.M. c/Luchino). Ciò posto, alla luce della giurisprudenza, anche costituzionale, formatasi sulla disciplina dell'art. 143 c.p.p., appare evidente che il provvedimento impugnato possa essere inquadrato fra quelli affetti da abnormità sotto i profili sub a)-1) innanzi spiegati, trattandosi di provvedimento che, a1) pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, è stato adottato "al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" caratterizzandosi come a2) abnorme sotto il profilo funzionale in quanto comportante una indebita regressione del procedimento in un caso non preveduto dalla legge (sull'abnormità relativa all'indebita regressione alla fase delle indagini preliminari per questioni relative all'avviso di conclusione delle indagini, ved. Sez. 1^, Sentenza n. 13407 del 2005, rv. 231504; Sez. 5^, Sent. 21703 del 2003, rv. 226282; Sez. 5^, Sent. 18049 del 2003, rv. 226429). Se è vero, infatti, che il provvedimento in esame non è estraneo al sistema normativo (Sez. 6^, sent. n. 10717 del 2003), nondimeno nella concreta fattispecie è stato adottato in una ipotesi del tutto estranea a quella disciplinata dalla legge.
Invero, innanzitutto le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 5052 del 2004) hanno chiarito che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, come intesa anche dalla dottrina, il presupposto che fa sorgere il diritto alla traduzione o all'interprete e, quindi, la situazione fattuale dalla quale l'ordinamento giuridico fa derivare il dovere per il giudice di disporre la traduzione di un provvedimento o di avvalersi di un interprete perché provveda ad illustrarne all'interessato il contenuto è costituito dall'accertamento in concreto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato. Da tale presupposto, soltanto, scaturisce da un lato il diritto dell'indagato alla traduzione o all'intervento dell'interprete e dall'altro l'obbligo per il giudice di consentirne l'esercizio. In altri termini, mentre per espressa previsione dell'art. 169 c.p.p., comma 3, l'atto notificato allo straniero all'estero va senz'altro tradotto salvo che positivamente risulti la conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato, l'art. 143 c.p.p. enuncia una regola inversa, nel senso che l'obbligo di nominare il traduttore discende dal positivo accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana. Da ciò discende che se l'indagato o l'imputato non ha avuto alcun contatto con il giudice e se "la non conoscenza della lingua italiana non risulta in altro modo dagli atti" il giudice non è tenuto alla traduzione del provvedimento da notificare.
A ciò si aggiunga che recentemente la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 cod. proc. pen., comma 1, nella parte in cui non prevede che siano nulli gli atti del procedimento penale compiuti in lingua italiana ove l'imputato straniero non la comprenda e nella parte in cui non prevede che, a tale scopo, fin dal primo atto del procedimento lo straniero sia interpellato circa la conoscenza o meno della lingua italiana, ha nuovamente fatto applicazione di quel principio di concretezza dell'accertamento in positivo della mancata conoscenza da parte dell'interessato della lingua italiana (Corte Cost., ord. n. 212 del 2005). Da quanto innanzi esposto discende all'evidenza che la questione relativa alla necessità di traduzione di un provvedimento in una lingua comprensibile all'interessato neppure si pone nei procedimenti nei quali - come nella concreta fattispecie si è verificato nel momento della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. - l'indagato o imputato risulti irreperibile al momento della notificazione del provvedimento e, dunque, per definizione sia mancato il "contatto con il giudice" e se "la non conoscenza della lingua italiana non risulta in altro modo dagli atti".
È in questi termini che il provvedimento impugnato, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, è stato adottato "al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" caratterizzandosi come abnorme sotto il profilo funzionale in quanto comportante una indebita regressione del procedimento in un caso non preveduto dalla legge.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2006